Il decreto Fer 1 è stato firmato, in arrivo incentivi per 5,4 miliardi di euro alle rinnovabili

Si tratta di un provvedimento atteso ormai da 3 anni, ma che si appresta a essere pubblicato in Gazzetta ufficiale con molte lacune come sul fronte geotermia

[8 Luglio 2019]

Con tre anni di ritardo il decreto Fer 1 è stato firmato dai ministri dell’Ambiente (Sergio Costa) e dello Sviluppo economico (Luigi Di Maio), ed appare ormai prossimo alla pubblicazione: si tratta di un provvedimento che nasce per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “mature” – in particolare impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione –, con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021.

Nonostante la versione definitiva del decreto non dovrebbe distanziarsi molto rispetto a quello delineata dall’ultima bozza, sul testo ufficiale viene mantenuto riserbo: dal Governo informano che il Fer 1 – sul quale la  Commissione Ue si è già espressa affermando che rispetta le norme sugli aiuti di Stato – è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per il momento è stata resa disponibile solo una sintesi, che riportiamo integralmente in coda all’articolo.

Quel che è certo è che ormai dal 2016 il settore delle energie pulite attende con ansia il decreto Fer 1, la cui assenza ha nel mentre contribuito allo stallo quando non all’arretramento del comparto; come documenta l’Enea le fonti pulite hanno coperto il 43,1% della produzione elettrica lorda nazionale nel 2014, mentre negli anni successivi si è avuta una sensibile contrazione fino a 35,1% del 2017, e nel corso del 2018 il dato è rimasto sostanzialmente stabile. Anzi, secondo le stime contenute nell’ultimo report Comuni rinnovabili elaborato da Legambiente, dopo 12 anni di continua crescita le fonti pulite nell’ultimo anno si è addirittura ridotto il loro contributo (grande idroelettrico escluso) alla produzione di energia elettrica nazionale, e i posti di lavoro sono calati a 80mila dai 125.400 raggiunti nel 2011.

Il varo del decreto Fer 1 dovrebbe contribuire a invertire la tendenza: secondo le stime del Governo la sua attuazione «consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro». Molti però i fronti dolenti che rimangono aperti, a partire dall’avvenuta esclusione – per la prima volta – della geotermia dal decreto Fer 1 e dunque della perdurante incertezza per lo sviluppo di una fonte rinnovabile, centrale per alcune aree del nostro Paese, fino ad arrivare al quadro complessivo in cui si inserisce il decreto Fer 1, ovvero quello delineato dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) proposto dal Governo, che non arriva a un terzo dell’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi delineati con l’Accordo sul clima di Parigi.

La sintesi del provvedimento

L’ attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

–  impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

–  su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

–  impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

–  tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. 

Impianti ammissibili

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW; 

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

 Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. 

Impianti esclusi

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.