Fotovoltaico, produzione di energia con introiti? E’ attività economica: si può dedurre l’Iva

[20 Giugno 2013]

Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico, se produce introiti stabili, è “attività economica”. E tale classificazione può far sorgere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte. Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di oggi – sulla questione di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di una casa privata.

Il proprietario di un’abitazione ha installato pannelli solari per produrre energia elettrica senza possibilità di immagazzinarla e ha concluso, con un fornitore di energia elettrica, un contratto. Un contratto che permette al proprietario dell’abitazione di vendere la sua produzione al fornitore, il quale assicura l’approvvigionamento energetico dell’abitazione. Poiché il proprietario ritiene che la sua vendita di energia elettrica costituisca un’attività economica, chiede di recuperare l’Iva versata a monte sul suo impianto. Ma il supremo tribunale amministrativo austriaco solleva la questione alla Corte europea. E chiede in tale contesto se, in base al diritto dell’Unione , lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientri nella nozione di “attività economiche”.

Elemento determinante per individuare di una “attività economica” è il concetto di introiti. Per introiti, secondo la Corte, si deve intendere una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti.

Quindi se l’energia elettrica prodotta dall’impianto installato sulla casa viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, se produce introiti e se tali introiti hanno carattere di stabilità si parla di “attività economica”. E a tale proposito è irrilevante che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.

Inoltre secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione.