Rimateria, il tribunale di Livorno respinge il ricorso del Comitato di salute pubblica

Il referendum relativo alla vendita delle quote azionarie a privati non è ammissibile

[29 Gennaio 2019]

Il tribunale di Livorno ha riconosciuto la validità degli argomenti della Commissione comunale sul referendum Rimateria, a supporto della non ammissibilità del secondo quesito – quello per il quale il Comitato di salute pubblica aveva presentato ricorso – relativo alla vendita delle quote azionarie a privati: «La scelta di alienare a terzi la indicata quota di Asiu non pare in conclusione più reversibile ad opera del solo Comune di Piombino, e deve convenirsi sul giudizio, dato dalla Commissione, sul fatto che la materia, non sia ormai più nella esclusiva disponibilità del Comune medesimo».

«Dal momento che la volontà di vendita delle azioni è già intervenuta (nel nostro caso la delibera è la n. 101/2016) e la fase di attuazione della delibera è in corso, il referendum – commentano dal Comune di Piombino – potrebbe essere indetto solo se il Comune interessato fosse in grado, da solo, di arrestare la procedura di alienazione. Ma il Comune di Piombino non ha, da solo, questa possibilità dal momento che per revocare la delibera l’assemblea straordinaria dei soci Asiu avrebbe bisogno del voto favorevole dei 2/3 del capitale e il comune di Piombino non dispone di questa quota del capitale sociale di Asiu essendo titolare del 61,8 % delle azioni».

Dal sindaco di Piombino arriva soddisfazione per il pronunciamento del giudice, ma anche consapevolezza che «i problemi sul tappeto rimangono e il lavoro da fare è molto, considerando tutte le criticità da affrontare. L’obiettivo comune che dobbiamo avere è quello di risolvere le questioni ambientali, che per noi sono una priorità, insieme ai cittadini».

Sin dall’avvio il piano industriale dell’azienda era (ed è) difatti incentrato su riqualificazione ambientale, riciclo e smaltimento in sicurezza dei materiali non riciclabili: una mission per la quale occorrono capitali e know-how, per reperire i quali si è proceduto alla messa in vendita delle quote. Un’esigenza cui è necessario rispondere, al di fuori delle aule del tribunale.

L. A.