Cambiano i prezzi di elettricità e gas, come tutelare il consumatore?

Il tema, che si muove all’interno del diritto Ue, muove da Corte federale di giustizia tedesca

[12 Maggio 2014]

L’Unione europea ha adottato una politica di liberalizzazione del settore dell’energia garantendo comunque elevati livelli di tutela del consumatore. Una di queste garanzie è la trasparenza delle condizioni generali di contratto in un regime di servizio universale (o.s.u.): ha imposto, dunque agli Stati membri di adottare le misure necessarie per tutelare i consumatori, specialmente quelli più vulnerabili, dall’interruzione delle forniture. Ma quando il principio di trasparenza è rispettato dallo Stato?

Secondo l’avvocato generale dell’Ue lo è quando il diritto interno, nel disciplinare le revisioni del prezzo, impone ai distributori di comunicare ai clienti i motivi, i requisiti e la portata della revisione al più tardi entro il momento in cui il cliente è informato di tale modifica.

Un’opinione espressa sulla questione sollevata dalla Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), che chiede indicazioni sul livello adeguato di tutela da riconoscere ai consumatori finali. In sostanza, il giudice tedesco domanda se il requisito di trasparenza è rispettato quando le norme nazionali che regolano la fornitura di energia elettrica e di gas non fanno altro che prevedere il diritto di recesso dal contratto, nel caso in cui il fornitore del servizio decida di modificare unilateralmente i prezzi dopo un debito preavviso.

Le due direttive europee (una dell’energia e l’altra del gas) cercano di garantire – unitamente all’obiettivo fondamentale della liberalizzazione del settore dell’energia – un “elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie”. In altre parole le due direttive da un lato, cercano di incentivare la liberalizzazione del mercato dell’energia attraverso la graduale introduzione della concorrenza in un settore tradizionalmente caratterizzato dai monopoli statali. E dall’altro lato, cercano di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Un obiettivo, quest’ultimo, profondamente connesso all’o.s.u. Il regime, infatti, è istituito per assicurare che un servizio venga fornito ai clienti a un prezzo ragionevole e a condizioni eque, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o geografiche del cliente stesso. Integrando i servizi offerti in un mercato concorrenziale, il regime funge da “rete di sicurezza” per i clienti più vulnerabili. Ma dalla prospettiva dei fornitori di energia, interferisce con la libertà negoziale, in particolare considerando che i prezzi praticati devono essere ragionevoli. Ed è proprio qui che nascono le difficoltà per il legislatore nazionale. Difficoltà connesse col conciliare e col ricercare un  equilibrio adeguato fra i due interessi in gioco.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (causa RWE Vertrieb) ha dato indicazioni esplicite sull’idoneo parametro da utilizzare circa i requisiti di trasparenza. Ha dichiarato che le informazioni sui motivi, i requisiti e la portata della revisione dei prezzi dovrebbero essere fornite prima della conclusione del contratto.

Ma anche se ha preso in considerazione la direttiva sul gas –  visto che l’oggetto del contratto in questione era la fornitura di gas naturale basata su “contratti speciali” – lo ha fatto con specifico riferimento alla direttiva del 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Secondo l’avvocato l’interpretazione non può valere per i contratti in regime di o.s.u., della direttiva sull’elettricità, e di quella sul gas. Perché il contesto in cui operano i contratti stipulati in regime di libertà contrattuale e quelli disciplinati da una legislazione che preveda un o.s.u sono diversi.

All’interno della sfera di libertà contrattuale – laddove entra in gioco la direttiva 93/13 – i venditori restano liberi di non stipulare alcun contratto con un determinato cliente, e hanno la facoltà di modificare i prezzi senza dover osservare il criterio di ragionevolezza. In questo rapporto contrattuale, il consumatore è indubbiamente nella posizione più debole. Quindi, l’importanza di possedere tutte le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto non va sottovalutata.

Le informazioni, infatti, consentiranno al consumatore di effettuare una scelta informata fra più venditori, e, in sostanza, di paragonare le condizioni generali che disciplinano i contratti proposti da tali venditori.

Invece nel regime di o.s.u come formulato della direttiva sull’elettricità e quella sul gas basta che gli Stati membri garantiscano che le informazioni siano messe a disposizione dei consumatori nel momento in cui gli stessi sono informati della revisione del prezzo.

Del resto i consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto e il diritto di contestare. Questi diritti sono connessi nella misura in cui entrambi – per essere effettivi – richiedono al consumatore di possedere sufficienti informazioni sul motivo dell’aumento del prezzo e sul relativo metodo di calcolo. Tali informazioni sono necessarie non solo perché consentono al consumatore di valutare se valga la pena recedere dal contratto (se possibile) e scegliere un altro fornitore, ma anche per decidere se contestare o no un aumento del prezzo.