Ecobonus degli edifici: il testo in Gazzetta Ufficiale, ecco le novità

[6 Agosto 2013]

Dopo aver ottenuto il via definitivo del Senato, il disegno di legge n.90 di conversione del decreto legge n.63 (cosiddetti ecobonus), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale – n. 130 del 5 giugno 2013) recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale».

Non è detto comunque che il testo vigente non subisca presto ulteriori modifiche: al centro delle polemiche è l’obbligo di presentazione dell’Attestazione di prestazione energetica (Ape) in caso di contratti di compravendita o locazione di un immobile.

Nello specifico delle modifiche apportate viene, infatti, prevista la nullità assoluta “dei contratti di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuovi contratti di locazione” nel caso in cui l’Ape non sia stata allegata.

Una norma che secondo il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Sfogliani «rischierebbe di dare un segnale di estrema pericolosità ai mercati della compravendita e, in particolare, della locazione, che già fortemente languono».

Ma vediamo nel dettaglio i principali contenuti della nuova legge.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici è prevista la detrazione d’imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013; per gli interventi sulle parti comuni dei condomini le detrazioni sono per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014.

Rimane la detrazione anche per le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con analoghi impianti a pompa di calore.

Per le detrazioni Irpef previste in caso di ristrutturazioni edilizie è confermata la proroga al 31 dicembre 2013 dell’innalzamento dal 36 al 50% delle spese, entro un limite di 96.000 euro.

Con la novità che riguarda l’estensione della detrazione IRPEF dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 anche per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione, nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tale agevolazione è stata estesa, sempre con effetto dal 6 giugno 2013, all’acquisto di grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

E’ stata anche introdotta una detrazione del 65% delle spese per il consolidamento antisismico su prime case e capannoni nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) che vale fino al 31 dicembre 2013.

La novità sostanziale introdotta nelle legge di conversione riguarda comunque il fatto che dal 2014 tutti gli incentivi del settore saranno stabilizzati e non si dovrà più ricorrere alle richieste di proroghe mettendo quindi fine alle attese e alle incertezze per gli investimenti che hanno determinato non poche ansie al settore, negli anni recenti.

Le misure e gli incentivi selettivi di carattere strutturale riguarderanno l’efficienza energetica e idrica, il sismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici; l’ammontare delle detrazioni sarà deciso a ottobre con la Legge di Stabilità.

Inoltre si stabilisce che entro il 31 dicembre 2018  tutti gli edifici pubblici dovranno  essere a “energia quasi zero”, termine che si estende al 2020 per tutte le nuove costruzioni.

Il piano di Azione per raggiungere questo obiettivo dovrà essere elaborato entro Giugno 2014 dal Governo.

La legge di conversione, istituisce poi presso il Gestore dei servizi energetici (GSE) una banca dati nazionale in cui dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infine vengono modificate le norme relative alla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e viene introdotta una modifica al regolamento specifico, con cui si precisa  che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.