Impianti eolici e paesaggio: le province non individuano le aree idonee

[18 Settembre 2013]

La Provincia non può elaborare i criteri di individuazione delle aree idonee dal punto di vista paesaggistico per gli impianti di energie rinnovabili, come quelli eolici. Perché non ne ha le competenze.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar) – con sentenza 6 settembre 2013, n. 4192 – in riferimento all’approvazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Benevento. Un piano che, secondo le società che hanno presentato istanza per la realizzazione di un parco eolico – consistente in 21 pale per una potenza complessiva pari a 63 MW, da insediare nel territorio dei Comuni di Morcone e Pontelandolfo; progetto che ha ottenuto il necessario parere di compatibilità ambientale (Via) – avrebbe indicato alcune aree come inidonee a ospitare l’impianti. Avrebbe anche individuato un limite alla produzione di energia rinnovabile in caso di raggiungimento dei livelli di saturazione energetica in base al piano energetico ambientale (Pea). E avrebbe, fra l’altro, introdotto disposizioni di tutela paesaggistica non altrimenti consentite.

Secondo il legislatore del 2003 (Dlgs 387 del 2003) le linee guida per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio sono definite in Conferenza unificata. E in attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Si ha dunque un doppio livello di intervento in tema di rapporto tra energie rinnovabili e contesto ambientale-paesaggistico: quello della Conferenza Unificata, che detta regole su procedimento e criteri di inserimento degli impianti nel paesaggio; e quello da un punto di vista attuativo delle singole regioni, le quali possono indicare le aree e i siti specifici non idonei a tal fine.

Del resto l’obiettivo delle linee guida è espressamente individuato nella finalità di “assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”. Il legislatore, infatti, ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Regioni  in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia.

Le linee guida statali previste dal Dm del 2010 si pongono in linea di continuità con tale impostazione. Secondo il decreto, infatti, le Regioni possono procedere all’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, ma nel rispetto e secondo le modalità e i criteri espressi dalle linee guida. Comunque sia, i criteri dettati dal decreto ministeriale, non possono comprimere la discrezionalità che inevitabilmente caratterizza l’attività regionale di classificazione delle aree non idonee, dove confluiscono e si intrecciano valutazioni complesse di tipo ambientale, urbanistico, socio-economico di cui gli organi regionali competenti rispondono, in primo luogo, sul piano politico-amministrativo.

In altre parole si tratta dell’applicazione del principio di sussidiarietà verticale (di cui all’art. 118 Cost.) mediante la predisposizione degli indirizzi statali “a monte” e della successiva programmazione regionale “a valle”. In particolare tali linee rappresentano uno strumento di collaborazione, visto che alla loro formazione hanno partecipato in posizione necessaria e paritaria tutti i livelli di governo individuati dalla Costituzione, ossia Stato, Regioni ed enti locali come le Province che  in tale sede hanno avuto la possibilità di far valere le proprie esigenze.

Nonostante ciò rimangono, comunque sprovviste della competenza in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio perché queste appartengono alla Conferenza Unificata in via generale (mediante linee guida c.d. statali) ed alle Regioni in via meramente attuativa.

Le Province e Comuni, potranno tutt’al più provvedere alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedimentali, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali, non anche gli aspetti sostanziali.