Quando l’energia idraulica è da considerarsi rinnovabile?

[6 Marzo 2017]

L’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, rientra nella nozione europea di «energia da fonti rinnovabili». Lo afferma la Corte di giustizia europea interrogata in proposito dal giudice polacco.

La questione ha inizio con il rifiuto da parte del presidente dell’Ufficio per la regolamentazione energetica della Polonia di accordare alla J. D. la proroga di una concessione per la produzione di elettricità in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto. Un rifiuto motivato dal fatto che secondo il presidente solo le centrali idroelettriche che utilizzano l’energia del moto ondoso, maremotrice e del salto dei fiumi possono essere considerate impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ma, dato che le disposizioni europee non definiscono la nozione di energia idraulica e che le disposizioni del diritto nazionale in vigore al momento dell’adozione della decisione riguardano unicamente l’energia prodotta dal salto di acque fluviali naturali, il giudice nazionale solleva la questione alla Corte Ue. In particolare il giudice si domanda se l’energia idraulica, quale energia da fonte rinnovabile, includa l’energia prodotta sfruttando il flusso gravitazionale di corsi d’acqua artificiali allorché, da un lato, tale acqua sia stata accumulata da un altro impianto, per suoi propri scopi, ricorrendo ad altra energia, e, dall’altro, la centrale idroelettrica in questione non sia né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio.

La direttiva europea del 2009 stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. E definisce “energia da fonti rinnovabili” come quella “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.

Non dà una definizione di energia idraulica, ma il regolamento 1099/2008 al quale la direttiva fa riferimento per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili definisce l’energia idroelettrica come “l’energia potenziale e cinetica dell’acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche”, precisando che è “inclusa l’accumulazione per pompaggio”.

Inoltre, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in uno Stato membro, si tiene conto, della «quantità di elettricità prodotta in [tale] Stato membro da fonti energetiche rinnovabili».

In sostanza, come ha rilevato l’avvocato generale, costituisce «energia da fonti rinnovabili», ai sensi della direttiva 2009/28, ogni energia idraulica, sia quella fornita da un flusso d’acqua naturale sia quella fornita da un flusso d’acqua artificiale, con l’unica eccezione dell’

elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte.

Però escludere dalla nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili tutta l’elettricità proveniente da energia idraulica fornita da corsi d’acqua artificiali – e ciò solo perché si tratta di corsi d’acqua di tale natura – sarebbe non solo contrario alla volontà del legislatore dell’Unione, ma anche alla realizzazione degli obiettivi di riduzione di emissioni di gas a effetto serra.

Infatti, la sola circostanza che l’elettricità provenga da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale non implica un’assenza di contributo alla realizzazione degli obiettivi in particolare, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Inoltre, un’esclusione generale, avrebbe l’effetto di scoraggiare qualsiasi produzione di elettricità da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale, anche quando tale salto d’acqua artificiale esista a motivo della presenza, a monte, di un’attività produttiva, indipendentemente da qualsivoglia sfruttamento a valle delle sue acque reflue per produrre elettricità, e anche quando tale elettricità sia prodotta senza ricorrere a un sistema di accumulazione per pompaggio. Tutto ciò potrebbe ridurre la quantità di energia idraulica ammissibile al beneficio delle misure di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che gli Stati membri devono mettere in atto, in ottemperanza alla direttiva e nuocerebbe alla piena realizzazione di tali obiettivi.