Petrolio e gas, per l’Ue le trivellazioni esplorative non prevedono Via obbligatoria

[13 Febbraio 2015]

La trivellazione esplorativa per verificare la convenienza di un giacimento di gas naturale o di petrolio è per definizione un’operazione effettuata a fini commerciali, ma nonostante ciò non è sottoposta a valutazione di impatto ambientale (Via) obbligatoria.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea nell’ambito della controversia fra il Comune di Straßwalchen con altri 59 ricorrenti e il Ministro federale austriaco dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù in merito a una decisione che ha autorizzato la Rohöl-Aufsuchungs AG a effettuare una trivellazione esplorativa nel territorio della Marktgemeinde Straßwalchen. Un’estrazione di prova di gas naturale per un quantitativo massimo di 1 000 000 m3, al fine di appurare la convenienza economica della trivellazione. Si prevede di estrarre tra

150 000 m3 e 250 000 m3 di gas al giorno e, parimenti, un massimo di 150

m3 di petrolio e 18 900 m3 di gas naturale associato al giorno. Gli idrocarburi così estratti saranno bruciati mediante «gas flaring» nella piattaforma adiacente la trivellazione. Non è previsto un allacciamento a un metanodotto.

Ma secondo il Comune di Straßwalchen e gli altri ricorrenti l’autorizzazione non è valida perchè avrebbe dovuto essere sottoposta a Via, conformemente al diritto Ue. La direttiva Via prevede che l’estrazione di petrolio e gas naturale debba essere sottoposta a tale valutazione qualora, da un lato, essa avvenga “a fini commerciali” e, dall’altro, i quantitativi estratti siano superiori alle soglie indicate.

Dunque, il giudice austriaco chiede alla Corte se una trivellazione esplorativa avvenga “a fini commerciali” quando è diretta solo a verificare la convenienza economica di un giacimento.  E se tale, se le soglie indicate si riferiscono non all’estrazione in sé e per sé, bensì all’“estrazione per ciascun impianto”. E se l’autorità, al fine di accertare se sussista un obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, deve esaminare tutti i progetti simili, in concreto tutte le perforazioni effettuate nel territorio comunale, soltanto in base al loro effetto cumulativo.

In forza della direttiva Via determinati progetti ossia quelli elencati nell’allegato I sono sottoposti a Via obbligatoria. Fra tali progetti figura anche l’estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali che dev’essere sottoposta alla valutazione, qualora i quantitativi estratti siano superiori a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a

500 000 m3 al giorno per il gas.

Vero è che una trivellazione esplorativa realizzata per verificare la convenienza, anche economica, di un giacimento è per definizione un’operazione effettuata a fini commerciali.

E’ anche vero però che l’obbligo di effettuare la valutazione è collegata ai quantitativi di petrolio e di gas naturale che si progetta di estrarre. A tal fine la direttiva prevede soglie che devono essere superate giornalmente, circostanza che indica che essa riguarda progetti di una certa durata che consentono l’estrazione continua di quantitativi relativamente importanti di idrocarburi.

Del resto l’effettiva presenza di idrocarburi non può essere determinata con certezza prima di una trivellazione esplorativa. Infatti tale trivellazione è effettuata al fine di provare la presenza di idrocarburi ed eventualmente di determinare la loro quantità e di verificare, per mezzo di un’estrazione di prova, se sia possibile o meno procedere al loro sfruttamento commerciale. Pertanto è solo sulla base di una trivellazione esplorativa che è possibile determinare il quantitativo d’idrocarburi che può essere estratto giornalmente. Inoltre il quantitativo d’idrocarburi che si prevede di estrarre nell’ambito di una siffatta prova, nonché la durata della medesima, sono limitati alle necessità tecniche che risultano dall’obiettivo di dimostrare la convenienza di un giacimento.

Il che non significa, comunque che non debba essere valutata l’eventuale sottoposizione a Via del progetto. Persiste un obbligo da parte delle autorità nazionali di esaminare specificamente se –  tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva Via – si debba procedere a Via.  Secondo la direttiva infatti gli Stati membri determinano, mediante un esame caso per caso o mediante soglie o criteri da essi fissati, se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a tale valutazione.

In tale contesto, si deve in particolare stabilire se l’impatto sull’ambiente delle trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi. Tale valutazione non può dipendere dai confini comunali.