Prodotti energetici all’ingrosso: novità in Gazzetta Ue

[18 Dicembre 2014]

Una sorveglianza efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informazioni dettagliate relative ai contratti, compresi gli ordini di compravendita, i dati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale. Per questo l’Ue ha stabilito le norme per la trasmissione dei dati all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi l’Ue definisce le informazioni dettagliate da segnalare sui prodotti energetici all’ingrosso e sui dati fondamentali. Stabilisce i canali adeguati per la segnalazione dei dati, definendo i tempi e la periodicità della loro segnalazione. Il tutto coerentemente con quanto stabilito dal regolamento del 2011 sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.

L’Agenzia – istituita al fine di poter svolgere in suoi compiti in modo tempestivo – deve monitorare i mercati dell’energia all’ingrosso nell’Unione. Per farlo in modo tempestivo, necessita di ricevere insiemi completi di informazioni rilevanti.

Gli operatori di mercato dovrebbero segnalare all’Agenzia, su base regolare, le informazioni dettagliate relative ai contratti sull’energia all’ingrosso, sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, sia per quanto riguarda il trasporto di tali materie prime. I contratti per i servizi di bilanciamento, i contratti tra diversi membri dello stesso gruppo di società e i contratti di vendita della produzione dei piccoli impianti di energia dovrebbero essere segnalati all’Agenzia unicamente su sua richiesta motivata su base ad-hoc.

Al fine di individuare gli abusi di mercato in modo efficace, è importante che, accanto alle informazioni dettagliate relative ai contratti, l’Agenzia possa monitorare gli ordini di compravendita emessi sui mercati organizzati. Dal momento che non è semplice per gli operatori di mercato registrare tali dati, gli ordini, abbinati e non, dovrebbero essere segnalati attraverso lo stesso mercato organizzato dove erano stati emessi o tramite terzi che siano in grado di fornire tali informazioni.

Gli operatori di mercato fra l’altro dovrebbero segnalare all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione, su loro richiesta, su base regolare i dati relativi alla disponibilità e all’utilizzo delle infrastrutture di produzione e del trasporto dell’energia, compreso il gas naturale liquefatto (Gnl) e gli impianti di stoccaggio.

È importante che le parti che segnalano i dati abbiano una comprensione chiara in merito alle informazioni dettagliate che sono tenute a segnalare. A tal fine l’Agenzia dovrebbe illustrare il contenuto delle informazioni da segnalare in un manuale d’uso. Essa dovrebbe inoltre accertarsi che le informazioni siano segnalate in formati elettronici facilmente accessibili per le parti che segnalano i dati.

La tipologia e la fonte dei dati da segnalare possono influenzare le risorse e i tempi che le parti che segnalano i dati devono investire nella preparazione della presentazione dei dati. Ad esempio, il completamento delle procedure di segnalazione dei contratti standard stipulati nei mercati organizzati richiede meno tempo rispetto alla creazione di sistemi per la segnalazione di contratti non standard o di alcuni dati fondamentali.