Sostegno alle rinnovabili? Secondo la Corte Ue è giustificato: promuove interesse generale

[11 Settembre 2014]

L’instaurazione di un regime di sostegno all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che concede certificati verdi ai produttori di elettricità verde all’interno di una determinata regione, e che allo stesso tempo impone ai distributori di presentare annualmente un determinato numero di certificati verdi corrispondenti a una quota, non è contrario al diritto europeo ma può limitare e ostacolare la libera circolazione. Una limitazione che, però, può essere giustificata da un obiettivo d’interesse generale: la promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili, per la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza odierna – in riferimento alla problematica sollevata dalla Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles) riguardante l’Essent Belgium NV, fornitore di elettricità belga.

Quest’ultimo è stato soggetto, tra il 2003 e il 2009, all’obbligo stabilito della legge regionale sull’elettricità, di presentare ogni anno un determinato numero di certificati verdi all’autorità fiamminga di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas, la Vreg. Al fine di adempiere i suoi obblighi, l’Essent ha presentato alla Vreg, oltre ai certificati verdi provenienti da produttori di elettricità stabiliti nella Regione delle Fiandre e nelle Regioni vallona e di Bruxelles, garanzie di origine provenienti da produttori stabiliti nei Paesi Bassi, in Norvegia e in Danimarca. Considerando che potevano essere accettati soltanto i certificati verdi attestanti la produzione di energia elettrica nella Regione delle Fiandre, la Essent è stata sanzionata.

L’Essent ha presentato ricorso contro le decisioni dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, che a sua volta ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte europea una serie di questioni.

Questioni che vertono anche sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità

(2001/77/CE) e della direttiva del relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2003/54/CE) La direttiva del 2001 prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per aumentare, nel loro territorio, il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli Stati devono creare un sistema di garanzie di origine al fine di consentire ai produttori di energia verde di dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili. E il sistema delle garanzie di origine permette proprio di stabilire ciò. Un sistema che comunque deve essere distinto da quello dei certificati verdi – che non rispondono a un regime armonizzato – introdotto da taluni regimi nazionali di sostegno perché,  a differenza delle garanzie di origine, i certificati verdi costituiscono titoli negoziabili che possono essere scambiati su un mercato secondario sul quale i produttori competono.

La direttiva, dunque, prevede una distinzione netta tra il sistema delle garanzie di origine e i meccanismi nazionali di sostegno alle energie rinnovabili, e non persegue un’armonizzazione completa della normativa nel settore dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Si limita a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo, ma lascia che siano gli Stati membri a decidere liberamente la natura e il contenuto delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi, disponendo detti Stati di un’ampia discrezionalità.

Quindi, la normativa nazionale – che nel concedere certificati verdi ai produttori di elettricità verde all’interno di una determinata regione e nell’imporre ai distributori di elettricità di presentare annualmente un determinato numero di certificati verdi corrispondenti a una quota – che esclude che si possa tener conto delle garanzie di origine rilasciate in un altro Stato membro dell’Unione o del See non è contraria alla direttiva 2001. Tale normativa nazionale, può ostacolare in modo discriminatorio  il commercio tra gli Stati membri dell’Unione europea se non è giustificata da esigenze imperative di protezione dell’ambiente. E tale regime di sostegno può essere giustificata solo dove sia effettivamente possibile per gli importatori di elettricità approvvigionarsi a condizioni eque di certificati verdi su un mercato a questi ultimi dedicato.