Riceviamo e pubblichiamo

Bruciare plastiche nascoste nei rifiuti agricoli? Niente deroghe per i furbetti

[4 Giugno 2014]

“Incendi pericolosi per smaltire rifiuti, denunciato agricoltore crotonese”: Un agricoltore crotonese di 45 anni, I.A., è stato denunciato dal personale del Corpo Forestale di Crotone perché avrebbe appiccato ripetutamente dei roghi tossici allinterno dei suoi campi, probabilmente per smaltire il materiale di scarto delle coltivazioni, come i tubi in polietilene utilizzati per limpianto di irrigazione sul terreno. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato, nel corso di un controllo del territorio, una vistosa colonna di intenso fumo nero che proveniva da località Bucchi. Il fuoco stava divampando nei pressi di una serra dismessa, mentre un uomo, identificato come il conduttore del fondo, avendolo avuto in concessione gratuita, era intento con il suo trattore nei lavori di preparazione del terreno prima di procedere alla coltivazione. Il rogo stava interessando i tubi in polietilene che si utilizzano per gli impianti di irrigazione dei campi agricoli. Accertato che lagricoltore sarebbe stato solito utilizzare questo sistema per smaltire i rifiuti, i forestali hanno trovato altri resti di incendi un po’ su tutto il terreno, con residui plastici alla base, e pertanto è stato denunciato allautorità giudiziaria per lipotesi di reato di combustione illecita di rifiuti speciali e getto pericoloso di cose.

L’operazione del CFS sopra descritta merita un commento, perché da un lato conferma una realtà che noi da tempo andiamo sostenendo che è molto diffusa nelle nostre campagne, e dall’altro conferma la (doverosa e puntuale) procedura che un organo di PG deve seguire in questi casi.

Sul primo punto, è prassi non rara che su tutto il territorio nazionale dentro i falò di materiale agricolo vengono gettati e dati alle fiamme anche materiali plastici come contenitori di vario tipo, polistiroli ed altri rifiuti vari. Questo comportamento è forse un retaggio di antica mentalità rurale quando nei tempi passati in campagna unitamente ai materiali residuali agricoli si bruciavano anche gli scarti domestici.

Ma erano altri tempi, non esistevano ancora la plastica, i fitofarmaci, i polistiroli e  gli altri rifiuti similari. In detti falò finivano al massimo scarti di una vivibilità familiare ed aziendale che non produceva certo diossine. Oggi, una certa cultura arcaica è rimasta la stessa, ma dentro i falò agricoli ci finiscono – appunto – anche gli scarti aziendali di ben altra natura, tra cui i rifiuti vari di ogni tipo (dalle cassette di plastica e/o polistirolo, ai contenitori in plastica per sostanze usate in agricoltura e/o in casa, fino a rifiuti di ogni altra natura come imballaggi o addirittura copertoni esausti). Chi richiama antiche prassi per giustificare anche questi smaltimenti illegali e tossici, fa finta di ignorare che i tempi sono cambiati e che oggi bruciare queste sostanze tossiche provoca danni diretti alla salute pubblica, oltre che comunque (e proprio per questo) tali azioni sono un reato. E paradossalmente – poi – il primo danno per la salute pubblica lo riceve proprio chi attiva tali roghi tossici, i suoi familiari ed i bambini che spesso fanno festa intorno a tali roghi…

Sia chiaro che questo commento attiene al caso specifico di rifiuti plastici di vario tipo mischiati ai rifiuti agricoli vegetali in un unico falò, e non al caso (da affrontare a parte) delle bruciature dei soli rifiuti agricoli vegetali (tema diverso, sul quale ci siamo già ripetutamente espressi anche su queste testata giornalistica on line[1]).

Ora, a nostro modesto avviso non vi è dubbio che dare alle fiamme (con l’evidente ed incontestabile fine di “disfarsi”) rifiuti plastici di ogni tipo, polistiroli, teli di plastica per serre ed altri materiali di scarto similari (anche se utilizzati in agricoltura), ed anche se tali rifiuti sono mischiati in un unico falò di residui agricoli vegetali, integra il reato di smaltimento illegale di rifiuti mediante quella che è una vera e propria azione di smaltimento mediante abbruciamento.

Poi: i fumi tossici che vengono sprigionati da tali falò possono integrare il reato di cui all’art. 674 Codice Penale per l’effetto di molestia/danno potenziale alle persone (reato di pericolo).

Se poi – addirittura – dentro tali falò si bruciano anche copertoni esausti di veicoli di ogni tipo appare logico ed incontestabile che sussiste maggior danno per la salute pubblica ed il reato in questione a maggior ragione viene integrato.

E ci sembra che – almeno in questi casi – nessuna “deroga” possa essere invocata o varata a livello locale come “scriminante di zona”, atteso che sarebbe paradossale un illecito a doppio binario, laddove se un privato o un’azienda in città brucia materiali plastici va incontro a tale reato, mentre se la stessa azione viene commessa in campagna sarebbe legittima.

Quindi, l’operazione  del CFS in commento va letta e commentata sotto il profilo giuridico come esatta e puntuale in punto di diritto sostanziale. Ma va letta e commentata come esatta e puntuale anche in punto di diritto procedurale.

Infatti, appare doveroso per ogni organo di polizia giudiziaria (e non solo per quelli specializzati nel settore ambientale, ma in modo identico anche per tutti gli altri organi di polizia statali e locali) intervenire immediatamente in ipotesi di percezione in via diretta (o su denuncia di cittadini o enti) in caso di falò di ogni tipo (compresi quelli agricoli) dentro i quali si stanno bruciando anche sostanze plastiche di ogni tipo perché tali smaltimenti sono illegali.

Il primo dovere della PG è – in questi casi – impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. E questo anche per tutelare la salute pubblica dei cittadini dalle emissioni tossiche in atto. A livello probatorio è importante:

Documentare con video e foto la colonna di fumo (spesso nero o comunque tipico di tali falò con emissioni che sono diversi dalla bruciatura dei soli residui agricoli vegetali) per dimostrare il carattere di danno potenziale di tali fumi per gli abitanti della zona e la natura specifica della fonte;

documentare in corso di intervento con video e foto l’eventuale evidenza di plastiche, polistiroli, copertoni o altro in corso di bruciatura; e documentare la presenza o comunque l’attiva operatività anche pregressa del soggetto responsabile in ordine a tale falò, anche con una esatta individuazione dell’area oggetto dell’intervento;

dopo lo spegnimento del falò, documentare con video e foto l’eventuale evidenza di residui bruciati (anche parziali) di plastiche, polistiroli, copertoni e – possibilmente – repertare e sequestrare alcuni di questi pezzi residuali.

Infine, andiamo a esaminare la natura delle emissioni inquinanti che determinano tali specifici roghi. Dato che i fuochi in esame sono spesso alimentati da rifiuti plastici, da polistiroli,  e comunque da rifiuti di varia natura similare, non vi è dubbio che tali emissioni contengono diossine e comunque altri elementi inquinanti incontrollabili pericolosissimi e dannosissimi  per la salute pubblica. Consegue – a nostro modesto avviso – che non c’è alcun dubbio che ognuno di questi falò, dal più piccolo al più grande, va poi ad reintegrare automaticamente anche il reato di cui all’articolo 674 del codice penale. Reato che la giurisprudenza in questi anni ha forzatamente applicato anche nel campo degli inquinamenti dell’aria, creando un ulteriore “reato satellite”[2] va ad aggiungersi alla nutrita serie di illeciti penali che la Cassazione ha progressivamente nel tempo accreditato anche in vista delle emergenti esigenze per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.  L’art. 674 del Codice Penale punisce «chiunque… nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare persone». Certamente si tratta di norma non varata per essere applicata specificamente in questo campo, e diretta per lo più verso forme meno gravi, più familiari e quotidiane di azioni in materia. Tuttavia l’elaborazione alla quale la giurisprudenza ha sottoposto tale articolo del Codice Penale ha fatto sì che questo rappresenti oggi un valido strumento disponibile per combattere l’inquinamento atmosferico anche nelle forme più diffuse. Nel caso di specie non vi è dubbio che tali falò tossici sono una attività non autorizzata e non consentita dalla legge.

Va sottolineato che si tratta di un reato di pericolo e non di danno, il che significa a livello pratico che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico, e dunque livello fisico, da tali dimissioni, ma basta semplicemente che l’organo di vigilanza attraverso un sistema probatorio minimale (accertamenti diretti, testimonianze, fotografie, filmati o altro) vada a documentare che quel tipo di emissione era pienamente idonea a recare danno a un numero indeterminato di persone, anche se questo numero indeterminato di persone non ha presentato a sua volta una denuncia o non si è lamentato del fatto.

Ma quale “danno” richiede questa norma specifica? Non richiede né un danno tossicologico né un danno di avvelenamento delle persone, ma addirittura si tratta una norma, appunto “satellite”, che riguarda illeciti condominiali poi adattati dalla Cassazione per i più gravi  illeciti ambientali. Quindi, il danno che la norma richiede è semplicemente una “molestia” e dunque – certamente non si può negare che tali abbruciamenti con le missioni micidiali che provano ogni giorno provocano almeno una conseguenza di danno da molestia generale, cioè il danno minimale previsto dalla norma.  Non dovrebbe essere affatto difficile – pertanto – in tutti questi casi per un organo di polizia giudiziaria dimostrare che tali missioni sono potenzialmente idonee a causare molestia a un numero indeterminato di persone.

Non servono né ricerche epidemiologiche, nei certificati medici, né nessun altro documento specifico, ma semplicemente una prima costruzione della polizia giudiziaria in sede di comunicazione di reato che riesca a dimostrare tale potenziale danno minimale per il pubblico nelle aree circostanti.

Come si vede, e come l’operazione del CFS in commento ha dimostrato “sul campo”, esistono oggi strumenti giuridici per contrastare queste forme di ulteriore inquinamento aggiuntivo con danno per la salute pubblica in quanto, anche se apparentemente minori, investono invece direttamente i cittadini con esposizione a forme di emissioni di diretta inalazione.

a cura di Maurizio Santoloci – Diritto all’Ambiente

[1]Come ultimo nostro intervento, si veda “Bruciature residui vegetali: facciamo il punto della situazione… – A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani” pubblicato in area news il 1 maggio 2014: http://www.dirittoambiente.net/news3.php?page=2&g=3103

[2] Il termine “reati satelliti” è una formulazione ideata da “Diritto all’ambiente” e tutelata  dalla legge sulla protezione del copyright in quanto marchio registrato con il n. 0001494248 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  del Ministero per lo Sviluppo Economico