Fitosanitari, arriva la disciplina sanzionatoria italiana

[7 Maggio 2014]

Anche l’Italia ha ora la sua disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulle prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 69 – che entrerà in vigore il 21 maggio prossimo – applicabile ai prodotti destinati all’impiego in ambito agricolo, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, o coadiuvanti.

I prodotti fitosanitari sono sostanze attive e preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, utili sia per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali contro gli organismi nocivi – comprese le erbe infestanti -, sia per il miglioramento della produzione agricola. Ma potenzialmente nocivi perché pericolosa per la salute e per l’ambiente.

Quindi a fronte dei rischi e pericoli che l’uso di prodotti fitosanitari può comportare, soprattutto se essi vengono immessi sul mercato senza la preventiva sperimentazione ufficiale e autorizzazione, o se vengono utilizzati in modo scorretto, il regolamento europeo del 2009 – che disciplina l’immissione sul mercato, l’impiego ed il controllo all’interno dell’Unione europea dei prodotti fitosanitari – attribuisce agli Stati membri il compito di stabilire le norme in materia di sanzioni in caso di violazione e adottano ì provvedimenti necessari per la loro applicazione, e lo fa coerentemente alla sua finalità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività del settore agricolo nell’ambito dell’Unione stessa.

Dunque il legislatore italiano individua le sanzioni sulla base dell’offensività delle condotte rapportata al contesto commerciale, progressivamente implementato per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico, che, unitamente all’uso del mezzo telematico per la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, ha determinato un costante incremento della disponibilità dei prodotti e di conseguenza delle possibilità di violazione delle prescrizioni e divieti imposti dalla normativa Ue e nazionale. Quindi ha incremento le singole sanzioni, nelle ipotesi in cui le condotte ledono o espongono a pericolo l’ambiente, la salute umana e animale, interessi costituzionalmente garantiti (articoli 9 e 32 della Costituzione). La materia della disciplina sanzionatoria riguarda infatti sia la tutela della salute, dell’ambiente e dell’ecosistema sia quella della concorrenza e del mercato.

Dunque i legislatore italiano ha optato per sanzioni amministrative che unitamente alle misure accessorie, dovrebbero garantiscono una efficace prevenzione e repressione dei fatti offensivi. Sanzioni pecuniarie amministrative però, che sono applicabili” salvo che il fatto costituisca reato” a fronte della violazione degli obblighi europei.

Il regolamento precisa che la revoca dell’autorizzazione può essere motivata dall’aver fornito all’Autorità nazionale informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla base dei quali è stata concessa l’autorizzazione, ipotesi espressamente contemplata.

Tale condotta illecita consiste nella presentazione da parte del richiedente di informazioni false o ingannevoli, sia in sede di rilascio dell’ autorizzazione all’immissione in commercio e impiego, sia in sede di valutazione della sostanza attiva da parte dell’Autorità nazionale competente in qualità di Stato membro relatore. E non contiene elementi di differenziazione rispetto alle generali ipotesi “di falsa attestazione proveniente dal privato, confluente nel provvedimento amministrativo” (fattispecie contemplata nell’articolo 483 del codice penale). Quindi tale ipotesi non è stata sanziona nel decreto perché il bene tutelato ossia la fede pubblica è sufficientemente garantito dalla disposizione penale, applicabile anche nell’ipotesi di informazioni false o ingannevoli sui fitosanitari.