Il Tribunale dell’Ue conferma il bando dei tre insetticidi killer delle api

Respinti i ricorsi di Bayer CropScience e Syngenta Crop Protection. Accolto invece in gran parte il ricorso della Basf e annullate le restrizioni per il pesticida fipronil

[17 Maggio 2018]

A seguito della perdita di colonie di api in conseguenza di vari casi di cattivo utilizzo di pesticidi, nel 2012 la Commissione ha deciso di riesaminare le approvazioni rilasciate a livello dell’Unione per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid (che rientrano nella famiglia dei neonicotinoidi) e per la sostanza attiva fipronil (che rientra nella famiglia dei fenilpirazolici).

Dopo che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha individuato i rischi per la salute delle api di clothianidin, tiametoxam e imidacloprid (che rientrano nella famiglia dei neonicotinoidi) e per la sostanza attiva fipronil (che rientra nella famiglia dei fenilpirazolici), il 24 maggio 2013 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione che vietaper clothianidin, tiametoxam e imidacloprid:  qualsiasi uso non professionale all’interno e all’esterno;qualsiasi uso come la concia delle sementi o il trattamento del terreno  per i cereali e colza, soia, girasole e mais, salvo nel caso in cui siano coltivati in serra e con l’eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura. Lo stesso regolamento vieta, a partire dal 1° dicembre 2013, l’utilizzo e l’immissione sul mercato delle sementi di determinate colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze (tra cui le sementi di cereali estivi, la colza, la soia, il girasole e il mais), fatta eccezione per le sementi usate in serra. Inoltre, il 14 agosto 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 781/20132 relativo al fioroni utilizzato per gli ortaggi.

La Bayer, che produce e commercializza l’imidacloprid e la clothianidin all’interno dell’Ue, LaSyngenta, che produce e commercializza il tiametoxam (nonché sementi conciate), e il gruppo Basf che produce e commercializza il fipronil, hanno fatto ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento dei divieti e restrizioni. La Syngenta ha inoltre chiesto il pagamento di un risarcimento pari almeno a 367,9 milioni di euro.

Oggi il Tribunale Ue ha respinto integralmente i ricorsi della Bayer e della Syngenta relativi ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid e rileva  che «Con l’entrata in vigore, il 14 giugno 2011, del regolamento 1107/20093 , i requisiti relativi all’assenza di effetti inaccettabili sulle api (che, con gli altri impollinatori, svolgono un ruolo importante tanto per la flora naturale quanto per le colture arabili4 ) sono stati rafforzati a livello dell’Unione in modo sostanziale. Viene ora espressamente richiesto che l’esposizione delle api alle sostanze attive in esame sia soltanto “trascurabile” o che il loro utilizzo non abbia “alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api”. Tali nuovi requisiti si applicano anche in caso di riesame delle approvazioni esistenti».

Secondo il Tribunale, «vista l’esistenza di nuovi studi i cui risultati suscitavano, rispetto alle conoscenze disponibili al momento della precedente valutazione, preoccupazioni in merito al permanere dei presupposti per l’approvazione, la Commissione ha potuto correttamente ritenere necessario procedere ad un riesame dell’approvazione delle sostanze di cui trattasi. Inoltre, il termine di circa otto mesi di cui nel caso di specie disponeva l’Efsa per la nuova valutazione dei rischi non era né eccessivamente breve né inusuale».

Per quanto riguarda gli utilizzi limitati o vietati nel 2013, il Tribunale dichiara che «la Commissione è stata in grado di dimostrare che, alla luce del rafforzamento sostanziale dei requisiti relativi all’assenza di effetti inaccettabili delle sostanze attive sulle api, i rischi accertati dall’EFSA giustificavano la conclusione secondo cui le tre sostanze in esame non rispondevano più ai criteri di approvazione. L’analisi degli argomenti addotti dalla Bayer e dalla Syngenta a questo riguardo non ha fatto emergere errori (come in particolare errori manifesti di valutazione) né una cattiva applicazione del principio di precauzione o del principio di proporzionalità».

Quanto al principio di precauzione, il Tribunale ricorda che «esso consente alle istituzioni, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute umana o per l’ambiente, di adottare misure protettive senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano esaurientemente dimostrate o che si concretizzino gli effetti nocivi per la salute. In più, il principio di precauzione fa prevalere le esigenze connesse alla protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell’ambiente sugli interessi economici».

Per quanto riguarda il divieto di utilizzare e di immettere sul mercato sementi conciate, il Tribunale rileva che «tale divieto era l’unico mezzo per assicurare l’effetto utile della restrizione apportata all’approvazione delle sostanze di cui trattasi. Infatti, in sua mancanza, gli stock esistenti di sementi legalmente conciate prima del ritiro o della modifica effettiva delle autorizzazioni esistenti a livello nazionale avrebbero potuto circolare all’interno degli Stati membri ed essere utilizzati nel territorio di quelli che non hanno adottato misure nazionali».

Invece, per quanto riguarda ilfipronil, con un altra sentenza, il Tribunale Ue «annulla il regolamento di esecuzione n. 781/2013 nella misura in cui esso i) limita, a partire dal 16 agosto 2013, l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva alle colture in serra nonché alle sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura e ii) obbliga gli Stati membri a modificare o a ritirare le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti fipronil. Infatti, la Commissione ha adottato tali restrizioni senza avere previamente ponderato le conseguenze della sua azione, rispetto alle possibili conseguenze della sua astensione, sui diversi interessi in gioco. Avendo omesso di effettuare una simile valutazione di impatto, la Commissione ha violato il principio di precauzione.

Invece». Al contrario, per quanto riguarda il divieto di utilizzare e di immettere sul mercato, a partire dal 1° marzo 2014, sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, il Tribunale Ue «respinge il ricorso della Basf. Difatti, dal momento che tale gruppo non commercializza esso stesso sementi conciate con tali prodotti, detto divieto non lo riguarda direttamente, e, pertanto, la sua domanda di annullamento non è ricevibile».