Inquinamento acustico: barriere fonoassorbenti per tutelare la salute

[26 Agosto 2016]

E’ legittimo imporre la costruzione di una barriera fonoassorbente al gestore di un tratto autostradale per preservare la qualità della vita di quanti abitavano in un appartamento ubicato in prossimità del percorso.

Lo afferma la Corte di Cassazione – con sentenza dello scorso mese la numero 14180 – che conferma la sentenza del tribunale di primo grado. Un tribunale che ha ordinato la realizzazione della barriera antirumore adiacente alla corsia nord dell’autostrada A/2 a favore dei proprietari di un immobile in S. Croce di Carpi. Questo perché ha ritenuto che le immissioni rumorose esistenti fossero superiori alla soglia di normale tollerabilità. La Corte ha addirittura ritenuto illecito in comportamento della società in quanto ha protratto per anni il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche.

E’ il codice civile che parla di “normale tollerabilità” in materia di immissioni di rumori. Nello specifico l’articolo 844 cc detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue. Affonda le sue radice nella tutela del diritto di proprietà e sul concetto della normale tollerabilità. Tanto che in virtù di questo strumento “privato” il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti da un fondo vicino “se non superano la normale tollerabilità, avendo riguardo alla condizione dei luoghi”.

La disposizione civilistica evoca le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive, dinanzi alle quali è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita. Esso non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione. Ne consegue che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’introduzione di misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

Il legislatore si è posto il problema di armonizzare la tutela amministrativa e quella civilistica, ma solo per particolari tipologie di sorgenti disturbanti. Fa coincidere la normale tollerabilità civilistica con i parametri amministrativi riferiti ai settori che hanno una speciale regolazione con quelli sul traffico ferroviario, traffico veicolare, attività motoristiche e impianti a ciclo produttivo continuo. Al di fuori di questi e simili casi, l’esistenza di una doppia tutela, amministrativa e civilistica, lascia aperta la possibilità che i limiti alla rumorosità posti per esempio dalla zonizzazione acustica non siano sufficienti a contenere le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.

Tanto che il legislatore – secondo comma dell’articolo 844 cc – ha introdotto un limite alla applicabilità del criterio: il contemperamento tra le esigenze della produzione e quelle della proprietà tenendo in considerazione (ove necessario ed opportuno) la priorità di un determinato uso.

Così, prendendo sempre in considerazione il caso della zonizzazione acustica, quando occorre assicurare protezione alle attività produttive esistenti, se conformi alla destinazione urbanistica, l’art. 844 comma 2 del codice civile impone di tenere conto delle esigenze della produzione, e permette di considerare favorevolmente la priorità di un determinato uso, anche quando si tratti di un uso produttivo.