Inquinamento acustico e scali ferroviari, la competenza è dello Stato

[18 Settembre 2015]

Le emissioni e immissioni sonore prodotte dall’attività di uno scalo ferroviario non possono essere disciplinate dagli enti locali, ma dallo Stato.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia – n. 1920 – in riferimento all’ordinanza sindacale contingibile e urgente del Comune di Como. Un’ordinanza con la quale il sindaco ha vietato di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l’ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 fino alla predisposizione di un piano di contenimento e abbattimento del rumore per la risoluzione delle emissioni oltre i limiti. Un’ordinanza con la quale il sindaco ha disposto di mantenere in termini ristrettissimi i tempi di preaccensione delle motrici, al fine di ridurre al minimo l’impatto esistente delle sorgenti sonore.

E’ la legge nazionale che attribuisce al Sindaco la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di arginare l’inquinamento acustico, ossia quel “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Però nel caso di servizi pubblici essenziali, la stessa legge, riserva il potere di ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il legislatore ha voluto devolvere allo Stato la disciplina delle emissioni e immissioni sonore prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, nel quale rientra l’attività di uno scalo ferroviario, con la conseguenza che le emissioni e immissioni sonore prodotte da quest’ultima attività non possono essere disciplinate dagli enti locali.

La materia delle emissioni acustiche prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali è disciplinata da una legislazione speciale che la sottrae dal regime ordinario. In tale settore entrano in gioco particolari interessi di rilievo nazionale che necessitano di una disciplina settoriale ed unitaria. In virtù di tale particolare rilevanza della materia, spetta allo Stato e non agli enti locali sia la competenza in ordine all’emanazione delle direttive (piani pluriennali di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali, quindi anche quelle ferroviarie) sia il controllo sul rispetto dell’attuazione delle stesse, per tutelare la continuità e l’efficienza delle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali.