Inquinamento acustico, l’Arpat fa chiarezza su deroghe e nuovo regolamento

[8 Aprile 2014]

Si rincorrono in questi giorni le notizie di gestori preoccupati e amministratori pubblici allarmati per i possibili effetti negativi sul turismo del nuovo regolamento sull’inquinamento acustico emanato agli inizi di gennaio di quest’anno.

D’altra parte in estate gli stessi giornali sono pieni di proteste dei cittadini disturbati dalla movida e gli esposti da rumore sono il 25% di tutti gli esposti che ARPAT riceve su tutte le matrici ambientali, quindi c’è bisogno di fare prevenzione onde evitare multe, sanzioni penali, cause civili, notti insonni, costi legati ai controlli e impossibilità di dare a tutti risposte adeguate, in assenza di regole che puntino alla prevenzione e non solo alla repressione. E’ per questo motivo che è stato predisposto il Regolamento n. 2/2014 del Presidente della Regione Toscana .

Nonostante le FAQ della Regione Toscana e una recente ARPATnews di ARPAT , vale la pena di sottolineare alcuni punti e fugare dubbi e interpretazioni scorrette, a volte forse anche pretestuose:

  • non sono cambiati i limiti: come sempre esistono due tipi di deroghe possibili (semplificate e non semplificate). E il gestore che sceglie di chiedere l’una o l’altra. La prima viene concessa appunto in maniera più semplice della seconda, che però autorizza a “derogare” di più in termini di livello sonoro e di durata dell’evento a prezzo di una analisi accurata degli impatti.
  • è cambiato il numero delle deroghe: il numero massimo è fissato una volta per tutte avendo ben chiaro il principio che si vuole tutelare il diritto al riposo del cittadino esposto al rumore. Ciò che conta è che il singolo residente non subisca più di un certo numero di giorni (e soprattutto notti) di disturbo. Fare musica a tarda sera (con tutto quello che ne consegue) può essere tollerabile se non diventa un evento ricorrente. Il numero di giorni di deroga varia con la zona del piano di classificazione acustica del comune in cui si fa musica e ciò segue il buon senso. Maggiore è la classe acustica e più alti sono i limiti, quindi maggiore può essere il numero di deroghe che si possono concedere.
  • è limitato il numero di deroghe concesse per il rumore all’interno dei locali a cinque: anche questa è una scelta di buon senso. In assoluto non è vietato fare musica, ma il gestore non può aprire un locale non adatto in termini di protezione dal rumore dei vicini a quanto poi oggettivamente vuol fare in maniera continuativa. La deroga si può concedere, ma certo deve restare eccezionale. Se si vuole fare musica all’interno di un locale, occorre progettarlo ed insonorizzarlo in maniera adeguata e non puntare a derogare i limiti.
  • dove chiedere la deroga?: è questo il punto spesso non compreso. Occorre sempre ricordare che l’obiettivo è proteggere i cittadini che hanno il diritto al riposo e pertanto non è importante dove faccio musica, ma ciò che conta e dove chiedo di derogare dai limiti. Il numero di deroghe concedibili è appunto determinato dal recettore e non dalla sorgente. Se non ho bisogno di chiedere deroghe ai limiti, perché mi sono ben attrezzato, ho orientato bene le casse, mi sono dotato di barriere, ho regolato bene la presenza degli avventori,  non ho necessità di chiedere alcunchè e posso fare musica tutte le sere. Se però non è così, allora occorre che il Comune che autorizza abbia ben presente quante notti il cittadino esposto potrà tollerare il disturbo che consegue alla concessione delle deroghe. Per far ciò i tecnici chiamati dai gestori a valutare l’impatto della loro attività, devono identificare dove non rispetteranno i limiti e quindi gli edifici impattati.Si ricorda poi che le deroghe vanno richieste al Comune e – se non semplificate – il Comune deve chiedere un parere alla ASL.
  • è sbagliato parlare di deroghe per le classi del territorio: si fa spesso confusione tra le classi definite dal piano di classificazione acustica del comune e le aree impattate dai singoli locali. Un locale può impattare abitazioni ricadenti in classi diverse. Poiché l’ottica è quella di proteggere il recettore, il tecnico dovrà identificare le abitazioni presso le quali si chiede di derogare dai limiti. Gli uffici del comune dovranno tenere nota delle deroghe concesse in modo tale che nel tempo il numero massimo di deroghe concesse (e le notti insonni) non superino quello stabilito.

Ci si augura che i chiarimenti forniti servano a meglio comprendere il regolamento e che i gestori, avendone preso atto, insieme alle amministrazioni e ai residenti possano trovare tavoli, come quello istituito presso la Prefettura di Lucca , presso i quali discutere le maniere migliori per garantire sia lo sviluppo economico che il riposo di chi si trova nelle località turistiche, e non solo, accerchiato da tante sorgenti rumorose e da limiti vigenti solo sulla carta, visto che le deroghe prima concesse a turno ai singoli locali determinavano di fatto una successione di eventi senza soluzione di continuità.

di Arpat