Inquinamento acustico, non bastano gli schiamazzi per chiudere un locale

[7 Ottobre 2013]

Gli schiamazzi notturni provenienti da un locale aperto al pubblico possono costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco, ma a certe condizioni. Ossia, quando il disagio della popolazione è dato da rumori che assumono forma di vero e proprio inquinamento acustico, con danno alla salute delle persone.

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (Tar) – con sentenza dello scorso mese n. 1041 – in riferimento alla fissazione coatta da parte del Sindaco di Verbania dell’orario massimo di apertura di un bar-bistrot. Ma la società che gestisce il locale definisce tale ordine come “un’azione di sabotaggio del locale ad opera di una coppia di coniugi residenti al secondo piano dell’immobile”, autori di quasi tutti gli esposti presentati al Comune, con conseguenti innumerevoli episodi di ispezioni, di accertamenti e di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti Autorità. E contesta l’assenza di riscontri oggettivi sui livelli di rumorosità e l’assenza dei requisiti di contingibilità e urgenza.

E’ la legge nazionale che attribuisce al Sindaco- e dove sussistono le varie leggi regionali – la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di arginare l’inquinamento acustico. Dove per inquinamento si deve: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti esterni”.

Il che non significa che qualsiasi rumore provochi il danno: dal legislatore sono codificati dei valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso. Il territorio comunale infatti dovrebbe essere diviso in zone (la così detta “zonizzazione” che ogni singolo comune è tenuto ad attuare).

Quindi, prima di provvedere con ordinanze contingibili e urgenti deve essere accertata la situazione di inquinamento acustico tale da integrare quel “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Sono, dunque, necessari dei sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge.

Del tutto diversa si presenta una situazione – come quella del caso di specie – in cui la motivazione della ordinanza, pur richiamando le problematiche di disturbo alla quiete e al riposo delle persone, non dà atto di alcuna istruttoria in merito alla ricorrenza di un’effettiva situazione di “grave pericolo” tale da minacciare l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

Fra l’altro, una simile carenza  – che determina la fuoriuscita dell’azione amministrativa dai rigidi confini segnati dalla legge per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti –  può al contempo determinare un’evidente discriminazione fra i locali. Può provocare danni al locale oggetto dell’ordinanza la cui situazione in punto di immissioni rumorose – in assenza di specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare il superamento dei valori limite delle emissioni sonore – non appare in nulla differenziarsi, con riferimento all’interesse pubblico alla salubrità acustica, da quella di tutti gli altri locali notturni dislocati sul territorio comunale.