Ecco il nuovo regolamento europeo sui fitosanitari

[24 Novembre 2016]

Per garantire un’applicazione uniforme delle norme che si sono susseguite nel tempo, la direttiva che nel 2000 ha istituito un regime fitosanitario viene sostituita da un nuovo regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.

Un regolamento che stabilisce le norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (“organismi nocivi”) e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L’aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell’Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose i cui rischi di introduzione nel territorio dell’Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile.

Dunque il regolamento stabilisce i criteri per l’identificazione degli organismi nocivi per i quali è necessaria l’adozione di misure volte a prevenirne l’introduzione e la diffusione in tutto il territorio dell’Unione. Tali organismi sono definiti “organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione”.

Inoltre stabilisce i criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di controllo solo in relazione a una o più parti del territorio dell’Unione. Tali organismi sono definiti “organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette”. Qualora tali organismi siano piante, l’attuazione del regolamento si incentra, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e, di conseguenza, maggiormente dannose per la salute delle piante.

Quindi viene redatto un elenco ristretto di organismi nocivi prioritari. Con l’elenco le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione possano essere concentrate su quelli aventi il potenziale impatto economico, ambientale o sociale più grave per il territorio dell’Unione.

Per garantire che siano intraprese azioni efficaci e tempestive nel caso in cui si rilevi che siano presenti o si sospetti che siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione sono applicati obblighi di notifica per gli Stati membri, gli operatori professionali e il pubblico.

Un operatore professionale o un’altra persona ha l’obbligo di notificare all’autorità competente tale sospetto o constatazione, di adottare tutte le misure appropriate riguardanti l’eliminazione dell’organismo nocivo e il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e fornire l’informazione all’autorità competente, ad altri soggetti nella catena commerciale e al pubblico.

Mentre gli Stati membri devono adottare tutte le misure fitosanitarie necessarie a eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Il regolamento stabilisce misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni. Così come stabilisce i principi che gli Stati membri dovrebbero rispettare quando decidono quali misure dovrebbero essere adottate. Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di aree delimitate, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto, e, se del caso, la determinazione di interventi che dovrebbero essere adottati da un operatore professionale o da un’altra persona al fine di eliminare l’organismo nocivo da quarantena o evitarne la diffusione.