Trasporti marittimi, ecco le norme per il campionamento e le relazioni

[17 Febbraio 2015]

L’Ue ha elaborato le norme relative alla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dai trasporti marittimi, e – dopo le critiche arrivate sul tema anche in territorio italiano – la relativa decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi.

La direttiva del 1999 per la riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo delle navi che si trovano nelle zone marittime e nei porti rilevanti.

Il prelievo di campioni di combustibile per uso marittimo utilizzati ai fini della verifica di conformità deve avvenire mediante l’acquisizione e l’analisi di un campione prelevato istantaneamente dall’impianto servizio combustibile della nave o analizzando i rilevanti campioni sigillati a bordo.

La frequenza del campionamento deve essere determinata sulla base del numero di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro, della verifica della documentazione delle navi, dell’uso di tecnologie alternative mirate a garantire un’equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e l’efficacia in termini di costi, nonché sulla base di specifiche segnalazioni relative a singole navi.

Il campionamento di combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi deve riguardare i fornitori di combustibile per uso marittimo risultati ripetutamente non conformi a quanto indicato sul bollettino di consegna, tenendo conto del volume di combustibili per uso marittimo da loro venduto.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rispettare la frequenza di campionamento scegliendo navi da sottoporre a verifica di conformità per i combustibili sulla base di meccanismi di selezione che privilegiano il rischio o utilizzando tecnologie innovative per la verifica e condividendo le informazioni raccolte con altri Stati membri.

Lo scopo dell’apposito sistema di informazione dell’Unione, sviluppato e gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, a disposizione degli Stati membri a partire dal primo gennaio 2015, è di fungere da piattaforma per la registrazione e lo scambio di informazioni in merito ai risultati dei singoli controlli.

Per quanto riguarda la compilazione delle relazioni occorre fare il miglior uso possibile di tutte le tecnologie disponibili e di punta in modo che l’onere amministrativo sia ridotto al minimo, pur consentendo agli Stati membri che lo desiderano di presentare relazioni in modalità più tradizionali. Pertanto, gli Stati possono far uso del sistema di informazione dell’Unione per adempiere all’obbligo di presentare le rilevanti relazioni annuali.

Gli Stati membri possono ricorrere al meccanismo di selezione basato sul rischio integrato nel sistema di informazione dell’Unione per dare priorità alla verifica sul combustibile delle navi in modo efficace dal punto di vista dei costi, ma non prima del primo gennaio 2016 e in funzione della disponibilità di dati condivisi per il campionamento e le verifiche di conformità relativi allo zolfo.

Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili delle navi ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Quindi per evitare che le emissioni prodotte dai trasporti marittimi superino presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri, è necessario che sia previste e soprattutto rispettate le misure per limitarle. In questo modo verranno ridotte le emissioni di zolfo e verrà maggiormente tutelata la salute dei cittadini e dell’ambiente.

Ma per raggiungere tutto ciò è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo fornito alle navi o utilizzato a bordo, accompagnato da ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.