Lucca, l’antenna SRB di Via Fonda è in contrasto con il Piano di assetto idrogeologico?

Legambiente Lucca scrive a Comune e Autorità di bacino del Serchio

[26 Novembre 2015]

Legambiente Città di Lucca ha trasmesso all’Amministrazione comunale di Lucca ed all’Autorità di bacino del Fiume Serchio una nota con informa i due  Enti «del contrasto esistente fra l’installazione della Stazione Radio Base di via Fonda e le prescrizioni del Regolamento Urbanistico e della norma di Piano di Assetto Idrogeologico che inibiscono l’utilizzo delle “AREE I – Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico” alle trasformazioni urbanistiche, in quanto aree destinate ai principali interventi di riduzione del rischio idraulico, sollecitando in particolare l’Amministrazione Comunale ad intervenire con misure efficaci a sanare la situazione evidenziata».

Ecco il testo integrale della segnalazione:

Come noto il titolo abilitativo per gli impianti SRB è rilasciato nell’ambito di un procedimento all’interno del quale viene verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. 259/2003.

Nel “PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI 2015 – 2018 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS (art. 8 comma 5 LRT 10/2010)”  http://ft.comune.lucca.it/9comeaIMwl/8DPa0V8cKa.html>, trasmesso dalla A.C. agli Enti competenti per l’espressione del parere di merito con nota prot. n. 95864 del 29/09/2015, si legge:
pag. 29 «3.3.2 Sottosuolo – Rispetto all’impatto sul sottosuolo, si è proceduto ad effettuare un primo screening mirato a verificare la fattibilità tecnica rispetto al rischio idraulico ed al rischio geomorfologico e geotecnico, pur consapevoli che la realizzazione delle SRB richiederà un livello di approfondimento molto più dettagliato. Per esigenze di sintesi sono state predisposte schede di dettaglio contenenti le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico PAI – 1° Aggiornamento approvato dall’Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio nel 2013 e del Regolamento Urbanistico approvato nel 2004.»
pag. 41 «ZONA S. ALESSIO – CIMITERO e ZONA S. ALESSIO – VIA FONDA

Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico Tav. 7.40 del PAI

Per l’areale del cimitero non sono previste prescrizioni per la tutela degli impatti idrogeologici. L’areale invece di Via Fonda ricade nelle aree:

AREE I – Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico, normata dall’art. 20 delle Norme di Piano AREE PU – Aree morfologicamente depresse (pericolosità idraulica molto elevata), normata dall’art. 24 delle Norme di Piano».

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del D. Lgs 152/06: “Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”.

L’art. 141 delle NTA del vigente R.U. recita: “NTA – TITOLO VI – SALVAGUARDIE STRAORDINARIE – Misure di salvaguardia generali a tutela delle risorse naturali e del patrimonio territoriale
141.1 – Nelle more dell’adeguamento del P.S. alla disciplina del P.I.T. e a quella del Piano “stralcio” di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del fiume Serchio, in tutto il territorio comunale sono vietati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di cui all’articolo 78 della L.R. 1/2005, nelle zone del R.U. ricadenti nelle seguenti aree individuate dal P.A.I. classificate vigente, approvato con Delibera n.20 del 1 febbraio 2005 e s.m.i.(9) (38) e classificate: di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico “I”, nella carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico, di cui all’articolo 20 del P.A.I. vigente (9) (38); … allagate e/o ad alta probabilità di inondazione “AP”, nella carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico, di cui all’articolo 22 del P.A.I vigente(9) (38);

– di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico “I”, nella carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico, di cui all’articolo 20 del P.A.I. vigente (9) (38);

– allagate e/o ad alta probabilità di inondazione “AP”, nella carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico, di cui all’articolo 22 del P.A.I vigente(9) (38);

– aree di pertinenza fluviale “P2”, nella carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico, di cui all’articolo 23 del P.A.I. vigente (9) (38);

– a pericolosità di frana molto elevata “P4”, nella carta della franosità del Bacino del fiume Serchio, di cui all’articolo 12 2 3 del P.A.I., nonchè nelle carte di cui alla specifica “Variante di stabilità dei versanti” dello stesso P.A.I. vigente (9) (38) (46).”

La “realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune” rientrano fra le “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire” ai sensi dell’art. 78 LRT 1/2005 e s.m.i.

I proponenti l’infrastruttura nella propria richiesta autorizzativa non hanno rappresentato i vincoli espressi dall’art. 141 delle NTA e dell’art. 20 delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) -CFR. modello A “Istanza di autorizzazione” di cui al c. 3 art. 87 D.lgs n. 259/2003-. Nella nota prot. Comune di Lucca n. 69806 del 13 marzo 29013, con cui l’A.C. ha concesso l’aut. paesaggistica per l’impianto SRB in oggetto (già realizzato nell’area preferenziale successivamente inserita nel “PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI 2015 – 2018 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS” con il codice APn2bis), “Si precisa che l’intervento è subordinato alla sua definizione sotto il profilo urbanistico, così come disciplinato dalla normativa vigente”. L’A.C. non ha mai provveduto alla verifica della compatibilità urbanistica dell’opera ed il titolo autorizzativo si è formato per silenzio assenso.

La presente per segnalare che l’impianto SRB di cui in oggetto si pone in contrasto con l’art. 141 NTA RU e con l’art. 20 norme Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in quanto localizzato in area “I” di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico.

Si rammenta che il CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3783 del 22/06/2011 (Relatore: Umberto Realfonzo – Presidente: Paolo Numerico) ha chiarito i poteri-doveri sanzionatori e ripristinatori dell’A.C. sotto il profilo urbanistico-edilizio:

«In conclusione, in presenza di un impianto base per la telefonia cellulare comunque privo di un titolo giuridico valido ed efficace ai sensi dell’art. 87 del T.U. n. 259 cit., l’amministrazione preposta alla vigilanza deve, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, adottare i poteri sanzionatori e ripristinatori di cui al T.U. dell’edilizia n. 380/2001, proprio perché in tali casi manca del tutto la verifica anche dei profili di conformità urbanistico- edilizia. In tale prospettiva deve perciò condividersi anche il secondo motivo di ricorso perché l’assorbimento del profilo urbanistico-edilizio nell’unico titolo di cui all’articolo 87 non fa comunque venir meno il potere-dovere sanzionatorio del comune, previsto dal testo unico dell’edilizia n. 380/2001. In conseguenza, erroneamente il primo giudice ha disposto l’annullamento di un atto meramente consequenziale, quale l’ordine di rimozione dell’antenna cellulare, senza darsi alcun carico della presupposta, e risolvente, mancanza di una valida autorizzazione dell’impianto in questione ed in relazione ad un principio di diritto, astrattamente esatto, ma del tutto inconferente nella specie. Di qui l’erroneità della decisione appellata e la legittimità della sanzione demolitoria impugnata in primo grado, perché, nel caso di specie, l’impianto di telefonia mobile in questione era privo dell’autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 87 T.U. n.259 , siccome in contrasto con la programmazione comunale del territorio di cui alla L. 22 febbraio 2001 n. 36; quindi come qualsiasi altra struttura edilizia abusiva, doveva essere rimosso.»