Non hai pagato Imu e Tares? Ecco come rimediare

Il manuale di sopravvivenza al venerdì nero della Cgia di Mestre

[27 Gennaio 2014]

Lo scorso venerdì è stato un giorno pieno di problemi per una buona fetta degli italiani: il 24 gennaio cadeva infatti quello che è stato prontamente ribattezzato il venerdì nero, l’ultimo giorno in cui i contribuenti italiani potevano pagare la cosiddetta mini Imu e la maggiorazione della Tares.

Si è arrivati alla fatidica scadenza dopo interminabili cambiamenti nella normativa, con conseguenti ritardi nella comunicazione dei cittadini e inevitabile confusione. L’Italia è un Paese di paradossi, ma uno dei più incomprensibili rimane come si arrivi a rendere arduo il pagamento delle imposte a quegli onesti che le vogliono pagare, mentre ancora si permette il dilagare di un’evasione fiscale da record mondiale. Il caso di mini Imu e maggiorazione Tares è, da questo punto di vista, particolarmente eclatante. Sia per il riverbero mediatico che si è conquistato nel corso di mesi, sia per la portata del suo impatto. Basti pensare alla quantità di cittadini proprietari di abitazioni, che in Italia secondo le stime della Cgia di Mestre raggiungono i 9.128.000, per rendersene conto.

Per fare un po’ di chiarezza sulle due imposte, mini Imu e maggiorazione Tares, interviene l’associazione di artigiani e piccole imprese di Mestre. Il primo balzello – ricorda la Cgia –consiste nel pagamento del 40% della maggiore Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune rispetto l’aliquota base del 4 per mille; il tributo non va pagato laddove l’ammontare sia inferiore ai 12 euro, salvo che il Comune non abbia disposto diversamente. La maggiorazione Tares è, invece, un tributo di 30 centesimi al metro quadro introdotto dal governo Monti con il decreto Salva Italia.

Ma cosa si può fare se, per un motivo o per un altro, non si è riusciti a pagare il dovuto entro il venerdì nero, ormai passato?  Niente panico. La Cgia di Mestre snocciola le opzioni in campo:

Cosa fare in caso di mancato pagamento – Se entro un anno il contribuente non avrà provveduto al pagamento della suddette imposte, scatta a suo carico una multa pari al 30% dell’importo dovuto, più gli interessi di mora dell’1 per mille annuo (dal 2014) e le spese per la notifica. Se, tuttavia, il cittadino si accorge del mancato pagamento e intende provvedere può avvalersi di tre modalità di pagamento con sanzioni ridotte.

Ravvedimento oneroso sprint – Il d.l. 98 del 06/07/2011, prevede che laddove il contribuente non abbia pagato le imposte, può farlo entro 14 giorni dalla scadenza originaria, versando lo 0,2% di sanzioni per ogni giorno di ritardo.

Ravvedimento breve – Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo dalla scadenza del pagamento, la sanzione è ridotta ad al 3% dell’importo.

 Ravvedimento lungo – La sanzione è ridotta al 3,75% dell’importo.

Ritardo nei pagamenti della Tares – Non è prevista nessuna sanzione se il versamento dell’addizionale Tares è insufficiente o non è stato effettuato per il mancato invio del bollettino del saldo Tares 2013 e del modello F24 relativo ai servizi indivisibili da parte del Comune.