231 Ambiente: eppur si muove

[20 Novembre 2013]

A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del D. Lvo 121/2011, che ha inserito tra i reati presupposto del D. Lvo 231/2001 numerosi reati ambientali, si segnala quella che – a che risulti – è la prima ordinanza applicativa in materia.

In particolare, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, il Tribunale del riesame di Chieti con ordinanza 26 settembre 2013 ha puntualizzato che la realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, reato commesso dall’amministratore unico di una società, nell’interesse e a vantaggio della medesima, al fine inequivoco di non far sopportare alla stessa il costo del legittimo smaltimento, con conseguente illecito profitto, configura la responsabilità dell’ente conseguente da reato come previsto dal D. Lvo 231/01 come modificato dal D.Lvo 121/11. Tale reato ha indubbia natura permanente ed è applicabile in tal caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall’art. 19 del citato D. Lvo 231 /01.

La fattispecie analizzata dalla sopracitata ordinanza, nello specifico, vide l’amministratore unico di una società indagato per i reati previsti dall’art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2 in relazione all’art. 192 del D.Lvo 152/06 per l’abbandono incontrollato, l’interramento e la relativa contaminazione delle acque sotterranee di speciali rifiuti pericolosi.

Ritenuta la sussistenza dei reati il tribunale si trovò d’innanzi a una profonda carenza a cui il nostro legislatore dovrebbe al più presto provvedere: l’abbandono configurato dall’art. 256 c. 2 del T.UA. non è un reato presupposto ex D.Lvo 231/01; al contrario, invece, lo è quello di discarica abusiva configurato dall’art. 256 c. 3 del T.U.A.

Il Tribunale accertò quindi, prima, la responsabilità della società e i conseguenti presupposti per il sequestro spiegando come si fosse innanzi a reati posti in essere dall’amministratore unico (e proprietario della totalità delle quote) nell’interesse e a vantaggio della società al fine di non far sopportare ad essa il costo illegittimo dello smaltimento, con conseguente profitto.

Riguardo, invece, all’applicabilità della normativa in esame, entrata in vigore il 16 agosto 2011 in forza dell’art. 2 D.Lvo 121/11, non vi fu alcun dubbio. Tali reati, infatti, debbono essere considerati indipendentemente dalla loro entrata in vigore ma valutati in un’ottica di “natura permanente”.

L’ordinanza ha quindi potuto utilizzare la grande novità introdotta dall’art. 19 D.Lvo 231/2001 riguardo al profitto scaturito dalla commissione del reato di realizzazione di discarica non autorizzata. In contrasto infatti, ai patrimoni accumulati illecitamente, il carattere di obbligatorietà della confisca deriva direttamente dalla sua natura di sanzione principale e autonoma.

Tale profitto, è stato quindi stabilito, deve essere calcolato anche alla luce delle somme non sborsate attraverso la commissione del reato.