Ancora sul trasporto di rifiuti pericolosi

[23 Agosto 2013]

Due recentissimi contributi (qui e qui) di esperti in materia di rifiuti destano nuovamente il nostro interesse verso la relativa «disciplina sanzionatoria», ma, nonostante la ricca – e in certi punti assolutamente condivisibile – riflessione che, con tali lavori, viene prospettata, non veniamo indotti a poter aderire a certi presupposti su cui si fondano alcune conclusioni di tali autori, verso le quali continuiamo a non poter convergere. Non escludiamo che – a chi scrive – stia sfuggendo qualcosa, forse… a tutti, ma, soprattutto, al legislatore.

Come poter non condividere n(!!) l’asserto introduttivo con cui si apre il secondo dei lavori sopra richiamati: «Il problema è grave e non di poco conto. E riguarda l’esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall’altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato… Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo.»

Non solo deve considerarsi grave e vero, ma riguardante pure il trasporto dei rifiuti speciali (se solo si è dei soggetti diversi da coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI), oltre che incidente sulle violazioni in cui si può incorrere nella gestione dei registri di carico e scarico (se solo si è dei soggetti diversi dai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, oppure se non si è aderito al SISTRI).

Come cittadino è da ritenere ripugnante l’idea che restino “impuniti” i professionisti dell’illecito: coloro che, intenzionalmente, si dedicano alla gestione illecita dei rifiuti, a tutto discapito degli altri gestori – per fortuna tantissimi – che rispettano la legge ed i dispositivi normativi. Ma è proprio pensando a questi ultimi che trovo altrettanto “ingiustificato” sanzionare le loro “sviste” (quelle che vanno dal formulario incompleto o senza una crocetta, al registro di carico e scarico con un numero errato o con un C.E.R. difforme), quantomeno fintanto che il primo, vero, disattento risulta essere il legislatore italiano; il quale, ancora nell’agosto 2013, nonostante – proprio oggi – sia stata pubblicata in Gazzetta la legge n° 98/2013 di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» (contenente anche prescrizioni in materia ambientale), continua a non aver risolto, una volta per tutte, in maniera chiara ed incontrovertibile, il problema dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, cui abbiamo più volte dedicato la nostra attenzione (ad esempio, qui e qui) e sul quale gli interpreti del diritto, a quanto pare, continuano a disquisire e discutere, quasi non avessero di meglio da fare. Come abbiamo detto, il problema non riguarda solo il trasporto dei rifiuti pericolosi, ma un po’ tutte le sanzioni che dovrebbero essere previste dal citato art. 258. Quindi – siamo ancora una volta d’accordo con l’autore dell’editoriale inizialmente richiamato –, non c’è proprio niente di risibile nel prendere atto che i giudici della Suprema Corte continuano ad evidenziare che… c’è qualcosa che non va!

Le sentenze però si rispettano e – concordando ancora una volta – si leggono nella loro stesura integrale. Ciò che proprio non riusciamo a condividere, invece, è che ci si esprima in termini di assurda interpretazione o di (assurda) teoria della (presunta) attuale mancanza totale di sanzioni per chi trasporta rifiuti pericolosi in modo illegale …. (oltre a tutte le altre sanzioni che erano previste dall’art. 258 fino al 24 dicembre 2010).

Non che non sia chiaro quale fosse l’intento che ha mosso gli autori, cui ci permettiamo, rispettosamente, di far riferimento. Non che non sia chiaro quale fosse l’intento del legislatore, quando – con l’articolo 52 del D.L. 83/2012 – ha cercato maldestramente di porre rimedio alla lacuna, in tal modo “riconosciuta” ma “non risolta”. Non che non sia chiaro cosa piacerebbe ad ogni onesto cittadino di questo nostro Bel Paese: … vivere secondo discipline o regole chiare, semplici e facilmente comprensibili da tutti. E …… potremmo continuare all’infinito; ma preferiamo concludere la serie dei “Non che non …” con un univoco e chiaro riferimento a ciò che piacerebbe ad ogni utente SISTRI e ad ogni onesto trasportatore e gestore di rifiuti: …. Poter svolgere il proprio lavoro attuando regole semplici e costanti nel tempo, senza essere sanzionato per delle disattenzioni o delle sviste, ma solo per delle violazioni obiettivamente gravi e intenzionali. Sappiamo bene che la lista delle ipotesi, dei desiderata, delle illusioni, dei meri intenti e delle buone intenzioni (di cui, si dice, sia lastricata anche la strada dell’inferno) è praticamente infinita, ma chi – e lo abbiamo già detto in altre occasioni  –, come il legislatore, ha la pretesa di imporre norme che sanzionano aspramente anche le «sviste», non può poi permettersi di essere disattento, se non tradendo il proprio compito primario: quello di … dare per primo il buon esempio. E questo non può essere considerata una semplice ipotesi o una buona intenzione: il buon esempio occorre darlo, punto e basta. Qual è la sanzione in cui incorre il legislatore disattento? Ovviamente non si tratta di una sanzione pecuniaria, ma è chiaro che rischia di essere considerato inattendibile! Sanzione abbastanza grave.

Però, a ben vedere, una “sanzione” – per un legislatore che abbia a cuore il “Popolo”– potrebbe essere individuata già nelle conseguenze derivanti dall’indurre il cittadino a minimizzare e giustificare ogni propria disattenzione, così come potrebbe ritrovarsi anche nel solo far pensare all’imprenditore che le proprie sviste possano essere auto-giustificate e “lette” in maniera anche diversa da quanto risulta nella Gazzetta Ufficiale. E’ proprio per questo che ci meraviglia – anche a livello di sola idea – il poter ritenere sufficiente affermare una cosa, perché questa debba essere ritenuta vera da tutti. Questo vale sia quando si pensa (come anche il legislatore sembra fare) e si afferma che le sviste possano essere “lette” come accadimenti privi di conseguenze (non è vero … le determinano !), sia quando si ha la pretesa – forse non del tutto conscia – di affermare che: «Qui non si tratta di un problema di interpretazione del testo normativo (come in realtà qualche volta avviene nel contesto del decreto legislativo 152/2006), ma semplicemente di leggere le disposizioni vigenti (che sono estremamente chiare) e di applicarle di conseguenza» (non è vero … non sono chiare !). Quindi, in entrambe i casi, si tratta di asserti non corretti!

In tutta franchezza, è piuttosto evidente come il lodevole intento degli autori in commento sia stato quello di cercare di “sopperire” alle lacune create e mantenute dal legislatore disattento e maldestro. Ciononostante, non riteniamo sia possibile costituire acquiescenza al predetto asserto secondo cui basta semplicemente: «…leggere le disposizioni vigenti (che sono estremamente chiare) e… applicarle di conseguenza», quando, poi – proprio con la stessa fonte dottrinaria inizialmente citata –, ci si limita a sostenere che le «modifiche/introduzioni» agli/degli articoli 188, 188bis, 188ter, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (TUA) “entreranno in vigore” solo con l’operatività del SISTRI. Si tratta solo di una “mezza” verità, che non è sufficiente a fornire l’intero quadro della situazione, perché, è soltanto dopo l’operatività del SISTRI che tali «modifiche/introduzioni» – proprio per quanto disposto dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n° 205/2010 – andranno a collocarsi “nel testo” del TUA (dove, poi, acquisiranno anche il necessario “vigore” ed efficacia): difatti, tali modifiche/introduzioni, ancora oggi (!!!) non esistono e non sono presenti nel corpo del D.Lgs. 152/2006, in quanto l’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 205/2010 non è ancora entrato in vigore e, con esso, non ha acquisito efficacia neppure il previsto inserimento di nuove norme “nel” decreto 152 (TUA)!

La differenza fra “mancata esistenza” o “mancato inserimento” e “mancata entrata in vigore” è talmente palese da indurci a non dovervi dedicare del tempo. Riguardo, poi, al fatto che – in forza di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 205/2010 – le sanzioni relative al sistema SISTRI si applicheranno solo quando questo sarà (se mai lo sarà) operativo, si tratta di una grandissima verità ! Ma, ciononostante, tale oggettività non determina l’automatica ed implicita reviviscenza dell’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 nella versione precedente a quella concretamente già “introdotta” dal D.Lgs. 205/2010 !!! Piuttosto, eventualmente, aggrava il disvalore della svista del nostro legislatore !! Quindi si tratta di una considerazione vera, ma praticamente ininfluente ai fini dell’argomento in questione. Analogamente, non si può sostenere che l’articolo 39, comma 2bis, del D.Lgs. n. 205/2010, sia una norma leggibile, chiara, ed applicabile di conseguenza, dal momento in cui coloro che – con tale norma – si ha la pretesa di assoggettare alle “sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto [dove con ciò si intende il D.Lgs. 205/2010]” sono «i soggetti di cui all’articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e quindi sono dei soggetti giuridicamente inesistenti, visto che nel D.Lgs. 152/2006 non esiste alcun articolo 188-ter !! E’ tanto chiaro che cosa si volesse dire, così come è tanto chiaro cosa, di fatto, è stato scritto: purtroppo, l’essere ed il voler essere, sono due cose diverse.

Per analogia, potremmo dire di trovarci nella stessa situazione vissuta da quel produttore di rifiuti onesto che, apprestandosi a scrivere un certo CER su di un formulario, distrattamente ne inserisce uno inesistente. In quel caso, il produttore, il trasportatore, ecc… .. commettono una violazione che – senza l’empasse di cui si discorre – sarebbe sanzionabile ….. E, il legislatore? Il legislatore… no? Lui può permetterselo? Senza conseguenze? Le conseguenze sono quelle che ci vengono ben esposte nei contributi dottrinari cui stiamo facendo riferimento, e sono tragiche. Siamo assolutamente d’accordo (e l’avevamo scritto già a giugno del 2012) sul fatto che circolano dei testi del D.Lgs. 152/2006 in cui sono già state apportate le «modifiche/introduzioni» agli/degli articoli 188, 188bis, 188ter, 189, 190 e 193 previste dal DLgs 205/2010 (come se l’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 205/2010 fosse già entrato in vigore), e siamo altrettanto d’accordo sul fatto che siano assolutamente sbagliati, perché, ad esempio, contengono già l’art. 188-bis ed anche l’art. 188-ter, i quali, viceversa, non possono ancora considerarsi esistenti nel TUA!

Forse, il legislatore “del D.L. 83/2012 e della relativa legge di conversione” aveva davanti agli occhi proprio uno di questi testi “galeotti” (Dantescamente parlando). La conseguenza logica di questa constatazione è che quando, nei contributi inizialmente richiamati, riferendosi alle nuove «versioni/integrazioni» degli articoli 188 – 188bis – 188ter – 189 – 190 – 193 – 258 – 260bis – 260ter (del D.Lgs. 152/2006) previste dal D.Lgs. 205/2010, si ritiene di poter scrivere che: «…tutte queste nuove disposizioni dal 2010 ad oggi non sono mai state in vigore neanche un giorno», si incorre in una inesattezza, perché:

a) gli articoli 188, 188bis, 188ter, 189, 190 e 193 (nuove versioni) non sono mai stati neppure “inseriti” nel D.Lgs. 152/2006, tanto da essere “riduttivo” affermare solamente che non sono entrati in vigore (è l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 205/2010 che non è mai entrato in vigore !);

b) l’articolo 258 (nuova versione), viceversa, non solo è stato “inserito” – a partire dal 25.12.2010 – nel corpo del D.Lgs. 152/2006, ma è altresì pienamente vigente, da tale giorno fino ad oggi (infatti l’articolo 35 20 agosto 2013 del D.Lgs. 205/2010 è entrato in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto e, da tale momento, ha avuto efficacia anche la sostituzione dell’art. 258 “nel” TUA; che non può considerarsi bloccata o annullata dal sopravvenuto art. 39, comma 2bis, del D.Lgs. n. 205/2010, il quale, lo ribadiamo, contempla – si ! – delle precise disposizioni, ma le riferisce e le impone a soggetti giuridicamente inesistenti), tant’è che il legislatore – pur sbagliando per due volte consecutive – è dovuto (o meglio, avrebbe voluto) intervenire proprio per porvi rimedio, ma senza riuscirci;

c) gli articoli 260bis, 260ter sono stati “inseriti” dal 25.12.2010 nel D.Lgs. 152/2006, ma non sono entrati in vigore (su questo nulla quaestio). Questa è una “lettura” conforme al testo effettivo delle normative vigenti: da leggere per come sono scritte, senza alcuna interpretazione (anche se a fin di bene), e non per come vorremmo – anche noi !! – fossero state scritte !! Ne consegue come sia inutile “meravigliarsi”, con riferimento a recentissime decisioni della Suprema Corte – Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-02- 2013) 30-07-2013, n. 32942 –, e ritenere incomprensibile come mai il Giudice di Legittimità non abbia preso in considerazione (in punto di diritto) il fatto che l’art. 39, comma 2bis, del D.Lgs. 205/2010, preveda l’applicabilità della versione precedente dell’art. 258. La ragione è evidente ed è stata illustrata poco sopra: il testo dell’art. 39, comma 2bis, del D.Lgs. 205/2010, contiene un errore che lo rende inapplicabile!

Pur se con grande dispiacere, la norma deve essere letta per come è scritta, compresi gli errori, e, magari, deve essere corretta velocemente! Ma da parte di chi lo può fare. Anche lo sforzo di richiamare la sentenza Rigotti: Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 27-07-2011, n. 29973 – attuato dagli autori che ci perdoneranno per questo continuo richiamo –, non consente ugualmente di poter condividere le conclusioni tratte nei lavori citati inizialmente, in quanto la Suprema Corte, proprio in tale occasione, conferma a chiare note che: «…Il testo dell’art. 258, comma 4, attualmente in vigore … si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e comunque non prevede più l’applicazione della sanzione penale per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti.» (quindi statuisce che quella attualmente in vigore, e “da applicare”, è la versione dell’art. 258, prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 205/2010 e già inserita “nel” TUA).

D’altronde, è evidente che, in quella sentenza, soltanto dopo essersi chiaramente ed esaustivamente dedicato – con circa 400 parole su 2.185 che compongono l’intera motivazione – al distinguo esistente fra il vecchio testo ed il nuovo testo dell’art. 258, il Giudice di Legittimità sente il bisogno di rilevare che: «… in questa sede non è necessario approfondire le questioni derivanti dalla suddetta modifica legislativa e gli eventuali problemi di continuità normativa, in quanto deve ritenersi che la fattispecie oggetto del giudizio già sulla base della disciplina vigente all’epoca del fatto costituiva – in astratto – un illecito amministrativo e non un illecito penale.», ma solo perché non serviva andare oltre.

Questo, senza che ciò tolga assolutamente niente al livello di approfondimento insito nella sentenza in questione, da ritenere più che sufficiente a confermare come l’art. 258, nella nuova versione, sia entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e che, in tale veste, continua ad esserlo ancora oggi (quella veste che – come ci ricorda la Cassazione – al proprio quarto comma fa riferimento alle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi), con tutte le debite e sgradite conseguenze. Come ultima spiaggia, viene anche chiamata in causa la (di poco) meno recente sentenza Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28909, che però, in tutta onestà, rispetto alla precedente (29973), è caratterizzata da una stringatissima motivazione – che complessivamente consta in tutto di sole 322 parole –, di cui, oltretutto, meno della metà risulta essere dedicata alla questione che ci interessa e, per di più, è evidentemente generica e discorsiva.

La riportiamo qui di seguito, per evitare che si possa pensare si tratti soltanto di una nostra interpretazione: « … A ben vedere la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, ha istituito la scheda SISTRI in sostituzione del precedente formulario: tuttavia la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata ex D.M. 2 dicembre 2010, all’1 giugno 2011 con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente. Di seguito a tale D.M. è intervenuto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6, che ha ulteriormente differito al 15.12.2011 – 9.2.2012 l’effettiva operatività della scheda SISTRI. 3. Di conseguenza, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), la condotta contestata al Q. doveva ritenersi ancora punibile penalmente posto che l’operatività del sistema SISTRI non era ancora entrata a regime. » Il testo della motivazione sopra riportata – analizzato con obiettività – sembra essere connotato più da “sconcerto” che da “certezza”; tanto da risultare prevalentemente indicativo di una grande meraviglia circa il fatto che si sia potuto creare un così ampio e “pericoloso vuoto normativo”, per colmare il quale (o per temere di doverne riconoscere l’esistenza: quien sabe) si è optato per una discorsiva deduzione, espressamente e legittimamente fondata sul principio di ragionevolezza ex-art. 3 Costituzione: questa è una interpretazione!

E’ una sentenza e, come tale, deve essere rispettata; ma non senza poterne paragonare i contenuti ed il dettaglio rispetto all’altra prima richiamata. Riteniamo ed auspichiamo che tutto quanto sopra detto non induca qualcuno ad annoverarci fra i “simpatizzanti” di delinquenti – o, peggio ancora, fra i loro sostenitori –, solo perché, leggendo le norme vigenti per come sono scritte (e non per come si vorrebbe lo fossero state), si è arrivati a conclusioni cui giunge anche la Suprema Corte, chiamandole col nome che meritano: “pericoloso vuoto normativo”. Ciò premesso, sommessamente ma consapevolmente, vorremmo anche evidenziare come tale vuoto non verrà mai colmato dal legislatore, finché si continuerà a far credere a quest’ultimo che non esiste alcuna lacuna. Epperciò, se da un lato è veramente doveroso porsi la domanda: «E’ mai possibile che nel nostro seppur disastrato e barcollante sistema giuridico ambientale possa essere stata decriminalizzata ogni forma di micidiale attività di trasporto illegale anche dei più terribili rifiuti pericolosi ?», oltretutto senza considerarne la pericolosità ? Da altro angolo visuale, non possiamo nascondere che sarebbe forse più appropriato modulare la domanda in termini di: E’ mai possibile che, nel determinarla … non ci si sia resi conto della gravità di una simile – anche solo astrattamente potenziale – decriminalizzazione [per adeguarsi alla terminologia dell’autore]?

Questo non lo sappiamo e ci vogliamo augurare di no; ma, se in ipotesi, “distrattamente” (vogliamo sperarlo), ciò si fosse verificato – come di fatto, secondo noi, si è verificato ! –, riteniamo sia ancor più pericoloso il cercare di rassicurare tutti – e con ogni mezzo – circa l’insussistenza di una lacuna che, viceversa, è assolutamente persistente e che deve essere colmata (in quanto è pronta a far caducare ogni buona intenzione di superarla senza averla prima eliminata); se non altro, in quanto si tratta di una «imperfezione» che è già stata ben inquadrata (dal 2011 ad oggi) anche da numerose decisioni della Suprema Corte: livello oltre il quale non ci risulta si possa andare!

Concludendo, non vogliamo escludere che si sia trattato, o che si possa trattare, di uno (speriamo) “involontario”: « … regalo inaspettato e fruttuoso a tutti i delinquenti che trasportano rifiuti pericolosi verso smaltimenti inevitabilmente ignoti (leggi: sottoterra, in acqua, nelle cave abbandonate, in inceneritori illegali, in tombamenti di ogni tipo)», ma è proprio per eliminare anche la minima ombra di tale insensato ed illecito vantaggio, che il legislatore ne deve avere piena consapevolezza, perché è solo conoscendoli che si possono sconfiggere certi mali, i quali proliferano proprio grazie all’ignoranza (nel senso di non conoscenza) dell’esistenza di un problema.

E’ la conoscenza che ci aiuta a sconfiggere le peggiori malattie, le quali non possono essere debellate affermando che il malato sta bene e non ha bisogno di cure. Non si fa un buon servizio al degente cui vien detto che sta bene quando non è vero, perché lui non si cura, e il nostro legislatore… non gode di ottima salute; se non altro, ha problemi di vista. Quindi, per brutta che sia la realtà del nostro ordinamento giuridico è bene averne e “farne avere” piena consapevolezza, in quanto è l’unica strada, giusta, per poter richiamare il legislatore al proprio urgente compito istituzionale. E’ all’attenzione del legislatore che dovrebbero essere sottoposti i vari “giustissimi” esempi che i nostri odierni autori di riferimento hanno utilizzato per rappresentare quale e quanto sia estrema la gravità delle conseguenze di un vulnus come quello di cui stiamo parlando.

D’altronde, sia chiaro, chi è, fra noi, che vuol dare spunti premiali ai disonesti, oppure che vuol esaudire il “…desiderio storico di ogni delinquente ambientale” ? Chi, nelle nostre fila, intende vessare ed umiliare gli onesti o istigare alla disobbedienza civile ? Si tratta solo di essere chiari e coerenti, sia con i disonesti che con gli onesti. Mantenendosi ferrei con i primi, ma cercando anche di non indurre i secondi ad imitare i primi; perché è proprio pensando agli onesti – come abbiamo già accennato – che non ci sembra logico che questi vengano assoggettati a sanzioni previste, anche per delle «sviste», da un legislatore che continua ad essere “disattento” e quindi – involontariamente – benevolo verso i disonesti: santi numi  Che perlomeno lui, il legislatore, sia attento, no ? L’onesto avrà pure il diritto di sbottare in tal senso.

In fondo, a proposito di ragionevolezza, si può mai pensare che il legislatore possa emanare delle norme che contengono spunti premiali ai disonesti, sol perché si è distratto proprio nel mentre redigeva quelle regole che avrebbero dovuto prevedere ed imporre un elevato livello di accortezza da parte di tutti i cittadini (fra cui gli imprenditori onesti) ? Diciamo che sarebbe evangelicamente necessario che prima il legislatore si togliesse la trave dall’occhio, per poi poter riuscire a togliere – con maggior cura – la pagliuzza dall’occhio dell’onesto “consociato distratto”, senza rischiare di accecarlo. Proprio per questo, riteniamo ed auspichiamo che il legislatore venga chiamato, perlomeno “lui”, a dare il buon esempio: anche questo non “…potrebbe essere diversamente, secondo anche un criterio di logica ragionevolezza giuridica”… no?

In ogni caso è certo che qualcosa sta sfuggendo: a chi e che cosa non è stato ancora detto. Speriamo non serva una password speciale quale… xTAr21D21yra82bi8be5z0nofM1 (di quelle strane che si usano sui computer) oppure una formula magica… altrimenti saremmo veramente nei guai.

di Silvano Di Rosa, consulente legale ambientale www.dirosambiente.it