Bruciature residui vegetali (sfalci e potature): che confusione! Facciamo chiarezza

[2 Maggio 2014]

In merito alle bruciature in campo dei residui delle attività agricole/forestali (in particolare sfalci e potature) si registra ormai da tempo una diffusa confusione interpretativa derivante dall’intreccio della normativa nazionale vigente, leggi regionali, disegno di legge nazionale in itinere e prassi applicative. Di fatto si sono sovramodulate una serie di chiavi di lettura derivanti da diverse fonti, spesso tra loro in contrasto ed in palese antitesi, talché oggi sostanzialmente il quadro giuridico di disciplina della materia appare estremamente nebuloso ed incerto.

Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione.

In via preliminare riteniamo doveroso ricordare la nostra posizione storica su tale questione. Noi abbiamo sempre sostenuto che – a nostro avviso – attualmente bruciare residui vegetali in campo è vietato in base alla normativa nazionale di derivazione europea , la quale – al momento – non prevede alcuna possibile deroga per tale pratica alle regole sulla disciplina dei rifiuti[1].

E dunque i falò appiccati in campo dei rifiuti verdi – sempre a nostro avviso – integrano il reato di smaltimento illegale di rifiuti ex articolo 256 D.Lgs. n. 152/06.

In ordine a questa posizione abbiamo ricevuto conferme da parte di diverse Procure della Repubblica, Prefetture ed Amministrazioni locali con circolari specifiche in sintonia con tale principio[2].

Nel contempo dobbiamo, tuttavia, dare conto che si sono registrate anche posizioni totalmente antitetiche rispetto al nostro punto di vista, le quali – dando una lettura diversa della normativa vigente – sostengono invece che la combustione in campo dei residui vegetali sia attualmente legittima.

Seguendo quest’ultime interpretazioni, alcune Regioni[3] hanno pertanto con proprie leggi regionali autorizzato e disciplinato le bruciature in campo dei residui vegetali. Non solo, ma addirittura alcuni Comuni hanno emesso ordinanze in tale senso, in assenza attualmente di una legge nazionale che li deleghi a poter fare ciò.

Premesso quanto sopra, ci sembra importante ricordare che il Consiglio dei Ministri, già lo scorso novembre 2013, ha approvato un disegno legge recante: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali[4], collegato alla legge di stabilità 2014, che interviene sulla normativa vigente in materia ambientale e che – tra le altre cose – disciplina e rende legittime le attività di bruciatura in campo dei residui vegetali, eliminando l’ipotesi di reato che noi sosteniamo essere oggi vigente.

Infatti, con l’articolo 29 del DDL citato si vuole andare a disciplinare la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, consentendo ai Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, di individuare aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, fermo restando il rispetto di alcune condizioni esplicitate nel medesimo comma.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all’aperto.

ART. 29.

(Combustione controllata di materiale vegetale)

1. All’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della politica agricola comune, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana ».

Il Legislatore, dunque, ha inteso intervenire sull’annosa questione delle bruciature dei residui vegetali derivanti dalle attività agricole e forestali, che tanti problemi sta creando sul territorio.

Il paradosso è che proprio tale disegno di legge – che va a prevedere che da quando sarà in vigore la nuova disposizione normativa bruciare in campo residui vegetali non sarà più reato a certe condizioni stabilite dalla stessa norma – conferma di fatto che oggi tale prassi è invece reato, come noi andiamo da tempo sostenendo. Altrimenti non ci sarebbe la necessità intervenire con un apposito provvedimento di legge per stabilire che non si tratterà più di un reato.

[1] Sulla nostra posizione, tutti si vedano i due articoli: “Bruciature dei rifiuti vegetali: brevi note su qualche luogo comune” di M. Santoloci – V. Vattani e “L’utilizzo delle ceneri derivanti dai falò agricoli davvero legalizza la bruciatura dei rifiuti vegetali?” di M. Santoloci – V. Vattani su www.dirittoambiente.net  area “rifiuti”:

http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=rifiuti_articoli&b=rifiuti&c=&page=5&g=888

http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=rifiuti_articoli&b=rifiuti&c=&page=6&g=945

[2] Si vedano ad esempio due nostri articoli sul punto: “Bruciature di residui vegetali: la Regione Lazio avvia un percorso di riesame dei principi pregressi. Nota alparere del Dipartimento Istituzionale e Territorio (Area Consulenza giuridica e assistenza agli atti) della Regione Lazio del 18 giugno 2013 Prot. n. 230593” di M. Santoloci – V. Vattani; “Per la Procura di Avellino bruciare residui agricoli è reato di smaltimento illegale di rifiuti e violazione dell’art. 674 Codice penale” di M. Santoloci – V. Vattani, entrambi pubblicati su www.dirittoambiente.net :

http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=rifiuti_articoli&b=rifiuti&c=&page=5&g=875

http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=rifiuti_articoli&b=rifiuti&c=&page=9&g=841

[3]Si veda ad esempio: Regione Veneto – Legge regionale del 2 aprile 2014 n. 11 (art. 56 “Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali).

[4] Il disegno di legge deve seguire l’iter di approvazione ordinario delle leggi ed  è, dunque, attualmente all’esame in Commissione alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2093 – presentato il 12 febbraio 2014. Esame in Commissione iniziato il 18 marzo 2014).

Maurizio Santoloci, 

www.dirittoambiente. net