Rifiuti. Come ti cambio la Tari

[7 Aprile 2014]

Torna l’assimilazione “pret a porter”, a misura di Comune, con la conversione della Decreto legge n. 16/2014 (c.d. “Salva Roma ter”). Secondo la proposta approvata in sede referente in Commissione, infatti, il Comune può disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

Inoltre, lo stesso comune può anche individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili (si veda il box).

Quest’ultimo aspetto viene introdotto nonostante che il comma 649, prima parte, della Legge di Stabilità sia chiaro sul punto e cioè che : «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a condizione che ne dimostrino l’avvenuto  trattamento  in  conformità alla  normativa  vigente».

E’ evidente che la facoltà di individuare da parte del Comune le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili rimette in discussione questo “dictum” non equivocabile.

Molti avevano salutato con favore il Decreto Legge n. 16/2014 (c.d “Salva Roma Ter”, in Gazzetta Ufficiale e quindi attualmente in vigore),  che prevede la soppressione dell’ultimo periodo del comma 649 delle Legge di Stabilità e cioè della frase: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune, con proprio regolamento, può’ prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero».

In questo modo restava, quindi, nell’ordinamento la sola regola che «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero». Così si risolveva anche la questione interpretativa che la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1 del 13 febbraio 2014, dal titolo “Regime tariffario per i rifiuti assimilati che il produttore di dimostri di avere avviato a recupero”, aveva trattato in maniera approssimativa invocando l’intervento di una norma interpretativa.

Ma la nuova proposta  di modifica al comma 649 proposto nel Salva Roma Ter addirittura peggiora le cose, ritornando sul tema dell’assimilazione dei rifiuti speciali.

In questo modo con la Tari (che nonostante il nome è tassa sui rifiuti, ma non è correlata ad un servizio, da nessuna parte c’è scritto) si legittima l’introduzione di una nuova imposta.

Si disattende il principio “chi inquina paga” sancito dal Codice dell’Ambiente e, poi, più recentemente dalla Direttiva Rifiuti n. 98/2008 (recepita dall’Italia dal d.dlgs n. 205/2010), che  deve essere interpretato nel senso di precludere a normative interne di imporre ai singoli costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti se non dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti. 

Massimo Medugno, direttore Generale Assocarta

 

Art. 2 Salva Roma ter
 Art. 2Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
ebis) il comma 661 è abrogato.
2. 62. (Nuova formulazione). Fregolent