Compatibilità urbanistica e messa in riserva dei rifiuti

[20 Febbraio 2015]

La compatibilità urbanistica dell’attività di messa in riserva dei rifiuti è un presupposto per il legittimo esercizio dell’attività. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Liguria (Tar) – con sentenza n. 88 – in riferimento alla decisione del Comune di Genova di negare l’Autorizzazione unica ambientale all’attività di messa in riserva di rifiuti di una società genovese, in quanto tale attività non sarebbe ammessa nella zona né dal Puc (Piano urbanistico comunale) vigente né da quello recentemente adottato.

Si tratta di una società che oltre alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiali da costruzione proponeva lo svolgimento del servizio di ritiro e messa in riserva di detriti derivanti da demolizioni e ristrutturazioni edilizie, dedicando a questa attività una superficie di circa 43 mq a fronte di una superficie totale di oltre 600 mq. Tale messa a riserva sarebbe relativa a rifiuti non pericolosi e i tempi di stoccaggio non sarebbero superiori all’anno ma, per il Comune, sarebbe incompatibile con le esigenze urbanistiche.

Secondo la società, però, la valutazione della compatibilità ambientale sarebbe svincolata dalla compatibilità urbanistica: le valutazioni urbanistiche non sarebbero di per sé sufficienti in assenza di ulteriori elementi a giustificare il diniego di autorizzazione.

La compatibilità urbanistica dell’impianto, non è espressamente contemplata dal testo unico ambientale in particolare nella parte in cui tratta la gestione dei rifiuti. Ciò non significa, però che non possa costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area.

Fra l’altro, il Consiglio di Stato in una presedente sentenza ha rilevato come tale interpretazione sia l’unica possibile per rendere coerente la procedura semplificata a quella ordinaria per ottenere l’autorizzazione unica per i nuovi impianti  di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel quale si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto) alla “normativa urbanistica” ed alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e territoriali”.

Inoltre un’attività come ritiro e messa a dimora di rifiuti – contrariamente di quanto sostiene la società – non può rientrare nell’ambito del “connettivo urbano”. Dove per “connettivo urbano” si deve intendere le attività artigianali e industriali compatibili con la residenza, di contenute dimensioni e con emissioni in atmosfera nulle o poco significative con espressa esclusione fra l’altro dei silos per materiali da costruzione  (ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale) con scarichi produttivi ammessi in fognatura e senza rischi di incidenti rilevanti.

Se dunque dall’ambito del connettivo urbano devono essere esclusi i silos per materiali da costruzione appare evidente come, a maggior ragione, debba essere esclusa la messa a dimora dei detriti derivanti da attività di demolizione, anche perché quest’ultima appare maggiormente idonea a dare disturbo alla zona sotto molteplici profili quali rumore, emissioni pulverulente e così via.