Gli iscritti al SISTRI non rischiano più sanzioni penali?

[20 Febbraio 2014]

Il prossimo 3 marzo entrerà in vigore il SISTRI anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

In vista di questa data, e nonostante alcuni operatori stiano già operando col SISTRI dal 1 ottobre 2013, forse non è ancora ben chiaro il regime sanzionatorio per gli iscritti al sistema.

Al riguardo si rammenta che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1 ottobre 2013 – nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire – non trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 260-bis e 260-ter, del D.L.vo 152/06, relative agli adempimenti del SISTRI. Ex art. 11, c. 3 bis, D.L. 101/13 (regime transitorio degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate), si precisa che la data esatta a decorrenza dei 10 mesi successivi la data del 1 ottobre 2013 è il 1 agosto 2014 (termine del “doppio binario”).

Premesso che attualmente siamo in presenza di una doppia formulazione degli artt. 188, 189, 190 e 193 e – in attesa della piena operatività del sistema – sarà da considerarsi vigente un testo o l’altro a seconda se per un soggetto il SISTRI è obbligatorio o no; premesso altresì che in ordine alla pienezza dell’operatività del sistema esistono due interpretazioni: da un lato vi è chi sostiene che la piena operatività va distinta a seconda dei soggetti tenuti e della data di avvio del sistema (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014), dall’altro vi è chi sostiene che essa sarà tale – per tutti gli obbligati – solo al termine del cd. “doppio binario”, la domanda che ci si deve necessariamente porre è:

gli iscritti al SISTRI non rischiano più sanzioni penali?

Si fa, infatti, notare che l’art. 188, c. 2 (versione che entrerà in vigore con la piena operatività del Sistri) dispone che “al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema”.

Questo che cosa significa? Forse che chi – tra i soggetti sopra elencati – è obbligato (o comunque decide di aderire) al SISTRI non incorre mai in sanzioni penali, in quanto l’art. 260-bis – a parte il c. 6 – prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie?

Dalla lettera della norma, a parere di chi scrive, sì, ed in tal caso si tratta di un aspetto di primaria importanza, perché potrebbe anche essere il discrimine che induce all’adesione volontaria al sistema di chi – in ipotesi – non vi sarebbe obbligato. Tra l’altro, si rammenta che la sopraccitata formulazione è quella della norma che entrerà in vigore quando il SISTRI sarà pienamente operativo: ecco che, nuovamente, ci si domanda chi (?) e da quando (?) si applica la suddetta disposizione.

In conclusione, si può, pertanto, affermare che ai sensi dell’art. 188, c. 2 (nuova formulazione), a ns. avviso, chi è obbligato (o comunque decide di aderire) al SISTRI non incorre in sanzioni penali, perché “la responsabilità … è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema”.