Il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti: facciamo chiarezza

[4 Febbraio 2014]

Dopo che – finalmente – il martirio della “terra dei fuochi” è diventato fatto di interesse collettivo, e dopo che per anni ed anni erano palesemente evidenti le bruciature dei rifiuti in quella zona con continue e diffuse colonne di fumo nero verso il cielo, e dopo che per anni ed anni la popolazione locale aveva (inutilmente) denunciato il fenomeno, è stato varato un delitto specifico per chi brucia rifiuti.

Sia chiaro. In un contesto trentennale di “reati minori”, quali sono stati considerati fino ad oggi i reati ambientali ed i reati a danno della salute pubblica, con sanzioni relegate per lo più a modesti reati/contravvenzione con pene irrisorie, spesso oblazionabili e comunque soggetti a prescrizione breve, il fatto che oggi sia stato inserito un reato/delitto in questo scenario di deregulation generale contravvenzionale (o addirittura a volte di illeciti amministrativi) non può che riscuotere il nostro plauso.

Ma non si può non rilevare come anche questo reato sia limitato e poco coraggioso e che comunque il varo di questo delitto abbia dato luogo a malintesi di lettura e – soprattutto – di comunicazione politica e di grande informazione sulla stampa. Infatti il messaggio di base che è stato lanciato, e subito recepito e diffuso, è stato: “DA OGGI bruciare rifiuti è un reato”… Ed invece non è affatto così.

Capisco l’enfasi di comunicazione mediatica per rappresentare una novità che poi diventa “notizia”, ma non si può dare ad intendere all’opinione pubblica che fino ad oggi bruciare rifiuti non era reato e da oggi le cose sono cambiate perché – finalmente – i falò sono diventati un illecito penale. Perché con questa metodologia comunicativa si rischia di sottintendere che fino ad oggi – tutto sommato – non si sapeva come affrontare il problema. Ed invece come affrontare – da sempre – il problema era noto e chiaro perché bruciare rifiuti di ogni tipo è stato sempre anche in precedenza un reato, anche se reato/contravvenzione e non reato/delitto.

E dunque era possibile intervenire, spegnere il falò, denunciare i responsabili in via penale e – soprattutto – sequestrare l’area con un sequestro preventivo per impedire prosecuzione e reiterazione del reato.

Dunque, la nuova norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali tipo delitto per contrastare chi appicca i roghi tossici, in precedenza sanzionabili solo con contravvenzioni (ma eravamo pur sempre già nel campo penale…).[1]

E con questo nuovo reato si vuole andare a sanzionare in modo più duro (un delitto) chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate rispetto al regime sanzionatorio più blando (contravvenzione) che tuttavia già esisteva da anni, ed era la sanzione relativa all’attività di smaltimento illecito dei rifiuti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06. Ma era comunque da sempre già reato, seppur di tipo contravvenzionale.

Pertanto, l’introduzione di questo specifico reato, non significa certo – come alcuni stanno interpretando – che fino ad oggi si potevano bruciare in modo indiscriminato ed  impunito i rifiuti; infatti questa era comunque una attività di gestione illecita di rifiuti punita – appunto – con le sanzioni  penali contravvenzionali previste all’art. 256 D.Lgs. n. 152/06. Sostanzialmente il nuovo delitto mira a sanzionare (parzialmente) in modo più duro – rispetto a come è stato fino ad ora sanzionato – il diffuso sistema (sempre e comunque illegale) di dare fuoco a cumuli di rifiuti di vario tipo, producendo un inquinamento reiterato, sistematico e dannosissimo per la salute pubblica. Fenomeno che da anni, ormai, denunciamo sistematicamente anche dalle pagine di questa nostra testata giornalistica, e contro il quale abbiamo sempre espresso la necessità di inasprire le pene – ma soprattutto gli accertamenti –  per cercare di contrastare in modo più efficace tali sistemi.

Per essere più chiari, seppur fino ad oggi si trattava di reato-contravvenzione, era sempre reato e potevano comunque essere attivati gli strumenti preventivi e repressivi di polizia giudiziaria contro i roghi di rifiuti di ogni tipo, inclusi sequestri preventivi dell’area e denunce penali dei responsabili. Abbiamo altresì sempre evidenziato come che questi cumuli di rifiuti abbandonati sono comunque un fenomeno di illegalità diffusa che costituisce palese violazione entro la parte quarta del D.Lgs n. 152/06 in quanto si tratta di rifiuti comunque abbandonati.  Siano essi rifiuti urbani, artigianali o industriali (pericolosi o non pericolosi), si tratta comunque nei casi anche minimi di depositi incontrollati di rifiuti riversati sulle territorio, fino ad arrivare – nei casi di maggiore gravità –  ad ipotizzare anche la discarica abusiva. Si è sempre trattato – in ogni caso – di violazioni rilevanti sotto il profilo penale.  Ma vediamo – adesso – nei dettagli il nuovo reato. Si tratta dell’art. 256/bis introdotto nel D.Lgs n. 152/06 dal decreto/legge 10 dicembre 2013 n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”. (GU Serie Generale n. 289 del 10-12-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013.

«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in aree non autorizzate è punito con la  reclusione  da  due  a  cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1 siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.

4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo  259,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso  del bene  è  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444  del  codice  di  procedura  penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il  reato,  se di proprietà dell’autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le  condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo  184, comma 2, lettera e).»

In primo luogo, si tratta di reato/delitto e non di un reato/contravvenzione. E questo è già un primo dato positivo. Per i non tecnici, i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. sono ambedue illeciti penali, ma i primi sono più gravi e gli altri proporzionalmente meno gravi; i delitti, oltre che essere più gravi, comportano sanzioni più severe, si prescrivono in tempi molto più lunghi, sono reati di maggiore severità e conseguenza anche a fini procedurali nonché di misure cautelari e di strumenti investigativi (questo al contrario delle contravvenzioni). Per alcuni delitti è possibile l’arresto in flagranza e ordinanze di custodia cautelare (al contrario delle contravvenzioni). Dunque i delitti sono senza dubbio reati di maggiore effetto preventivo e repressivo[2].

E la prescrizione – che azzera di fatto i reati/contravvenzione in materia ambientale ed a danno della salute pubblica in modo praticamente seriale – è molto più lunga come termini e consente dunque maggiori more temporali per indagini e fasi processuali senza il rischio che poi alla fine una sentenza di condanna si vanifica nelle more degli appelli e ricorsi.

E’ logico (ma vale la pena ribadirlo) che questo reato non si applica solo nella “terra dei fuochi” ma su tutto il territorio nazionale.

L’inciso “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” è importante e lascia aperta la strada per inquadrare – caso per caso – la fattispecie in scenari di contestazione di reati ancora più gravi, se ne ricorrono i presupposti in fatto ed in diritto.

Lascia – invece – perplessi il punto:  “chiunque  appicca  il  fuoco  a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in aree non autorizzate è punito con…”. Cosa vuol dire? O cosa si potrebbe intendere? Perché limitare questa ipotesi sanzionatoria solo al caso di rifiuti “abbandonati” o “depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate”? Tale ipotesi delittuosa – dunque – non è applicabile ai rifiuti “non abbandonati” ed ai rifiuti “non depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate”?  Se siamo (finalmente) giunti al punto da dover considerare i roghi di rifiuti un illecito ambientale con connesso danno per la salute pubblica, quale può essere la differenza – ad esempio – tra chi brucia rifiuti di scarti aziendali “abbandonati” e “non abbandonati”? Forse il danno per l’ambiente e – soprattutto – per la salute pubblica è minore se il fumo proviene da un falò di rifiuti “non abbandonati” rispetto al fumo generato dal rogo di rifiuti “abbandonati”? Una disposizione normativa veramente infelice, e che rivela come ancora si fa fatica a livello politico a varare delitti seri, semplici, coerenti e decisi contro i crimini ambientali. Ecco perché riteniamo questa norma comunque limitata e poco coraggiosa. Non si riesce ancora ad affrontare le illegalità in questo settore in modo deciso e coerente, evitando i “se” ed i “però” che poi sono la base per le successive inevitabili confusioni interpretative ed applicative e le conseguenti maglie larghe per i delinquenti ambientali.

C’è sempre un distinguo, una ambiguità lessicale che si presta alle più disparate interpretazioni e che genera poi gli equivoci interpretativi ed applicativi che da decenni caratterizzano la (mancata) applicazione di fatto della nostra normativa ambientale ed a danno della salute pubblica. Con anni ed anni di dibattiti, polemiche, incertezze giurisprudenziali ed incertezza del diritto e conseguente non certezza della pena. Con riflessi negativi sugli aspetti deterrenti e repressivi.

Va comunque rilevato che se dovesse prevalere l’interpretazione più restrittiva, il reato-base contravvenzione di cui all’art. 256 medesimo D.Lgs n. 152/06 è rimasto inalterato ed è a tutt’oggi vigente e dunque – in tale ipotesi – semmai si continuerebbe ad applicare questo reato/contravvenzione (reato che – come più volte sopra precisato – era quello che si poteva e poteva applicare in precedenza ad ogni tipo di bruciature e che oggi resterebbe come residuale in questo contesto di solita opera parziale, di facciata ed incompiuta nel settore della tutela penale dell’ambiente e della salute pubblica).

La norma in esame – poi – prevede che le stesse pene previste per chi brucia i rifiuti nella formulazione sopra citata “si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione illecita di rifiuti”. L’art. 255 comma 1 del D.Lgs n. 152/06 riguarda l’azione di chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti; una specie di anticipazione di censura del comportamento finalizzato a creare il rogo di rifiuti prima che il rogo sia appiccato.

Si va poi al colpire con maggiore severità l’azione di bruciatura dei rifiuti se i fatti “siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata”. Principio senza dubbio positivo, ma si auspica una comune interpretazione ed applicazione della norma in relazione a tutte le “imprese”, comprese quelle che operano totalmente “in nero”, e dunque imprese di fatto esistenti ma totalmente illegali sotto ogni forma..  Ed è logico che come “attività organizzata” non si può che intendere un’attività a tutto campo e dai diversi risvolti, in modo da rendere applicabile il delitto a tutto campo in coerenza ragionevole con le reali e concrete realtà criminali che operano nel settore in esame ed ovunque.

Si precisa poi che “La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225”. Dunque una previsione di più grave ipotesi sanzionatoria collegata all’esigenza preventiva e repressiva di intervento in aree particolarmente martirizzate dai fenomeni illegali in questione. Ed è questo un punto di specifico collegamento con i territori a più alto rischio, mentre comunque il reato-base logicamente si applica ovunque.

Su questo punto strategicamente importantissimo, tuttavia, poi la norma dimostra ancora una volta il vizio genetico e storico delle nostre normative ambientali laddove poi alle fine, creata la regola,  si attiva subito l’eccezione. E si crea il presupposto per interpretazioni maliziose e facili elusioni ed aggiramenti della norma stessa.

La confisca sopra citata – infatti – è disposta “salvo che il  mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso  del bene  è  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio comportamento negligente”.

Considerando l’esperienza storica nel campo degli illeciti e dei vari crimini ambientali ed a danno della salute pubblica a tutti i livelli, e considerando che storicamente questo settore ha saputo generare furbizie e cavilli giuridici di ogni tipo per fare esonerare dai regimi sanzionatori responsabili anche di fatti gravi, è facile immaginare come ai livelli medi ed alti di criminalità ci si può tranquillamente continuare ad organizzare con  figure fantoccio o altri personaggi di pura immagine fittizia per far apparire i mezzi utilizzati per tale tipo di crimine come appartenenti a personaggi formalmente e sulla carta estranei e quindi aggirare facilmente questo importante principio.

Ancora una volta è mancato il coraggio di prevedere un sistema sanzionatorio netto, efficace, concreto e senza possibilità di equivoci applicativi. Anche per questo riteniamo questo delitto limitato e poco coraggioso.

Ulteriore principio: “Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444  del  codice  di  procedura  penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il  reato,  se di proprietà dell’autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”. Una previsione logica e doverosa, che tuttavia risente degli stessi problemi già citati in ordine alla confisca dei veicoli. Anche in questo caso fino ad oggi abbiamo registrato anche alcuni infelici esiti in sede giurisdizionale, soprattutto quando si è disposto il dissequestro e la non confisca dell’area sul presupposto che altrimenti non sarebbe stato possibile operare la bonifica a cura del soggetto responsabile. Mentre, invece, è proceduralmente possibile attivare in via coattiva la bonifica a cura del responsabile in costanza di sequestro – e prima della confisca – con gli strumenti di diritto.

Anche in questo caso la confisca obbligatoria in sede processuale comporta una conseguenza indiretta per gli organi di polizia giudiziaria in ordine alla rinnovata obbligatorietà del sequestro preventivo dell’area medesima in flagranza di reato.

Va sottolineato che anche in caso di sentenza di patteggiamento consegue obbligatoriamente la confisca, il che rappresenta un principio veramente eccezionale a conferma della finalità primaria di tale tipo di intervento da parte dell’ordinamento giuridico.

Punto importante: “I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti è – da sempre – uno strumento di primaria importanza a livello preventivo e repressivo nel contrasto ad ogni forma di illegalità nel settore. Si tratta di confisca obbligatoria che deve essere disposta sia il caso di sentenza di condanna ma anche in caso di sentenza di patteggiamento, e quest’ultimo appare veramente un principio straordinario. In tal senso è chiaro il richiamo all’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale recita: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. Si sottolinea il richiamo alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) ed il carattere obbligatorio della confisca (cioè il giudice deve necessariamente disporla). Ma dobbiamo rilevare che questo aspetto importantissimo della normativa ambientale è stato fino ad oggi sottovalutato. La sottovalutazione si è rilevata spesso anche in sede giurisdizionale, dove nonostante già pregressi principi similari contenuti della norma, abbiamo assistito a volte a dissequestri con restituzione dei mezzi ai soggetti responsabili di trasporti illeciti. Ma il punto più dolente era e resta il mancato sequestro preventivo sistematico operato della polizia giudiziaria in flagranza di reato.

Infatti a volte si registra ancora oggi una situazione entro la quale gli organi di polizia giudiziaria, pur in presenza di un trasporto totalmente illecito in materia di rifiuti, non operano doverosamente e puntualmente il sequestro preventivo del veicolo e del carico. Questo, oltre che presentarsi in contrasto con le finalità primarie della polizia giudiziaria, che sono quelle di reprimere il reato e impedire che lo stesso possa essere reiterato o comunque portato a ulteriori conseguenze, costituisce rilevantissimo ostacolo alla decisione finale di confisca del veicolo in sede di sentenza perché è difficilissimo (se non impossibile) confiscare un veicolo che non giunge agli atti in stato di sequestro. Anche e soprattutto perché nelle more del processo spesso il soggetto responsabile si disfa – cedendolo a terzi – del vicolo non sequestrato e si perde così la finalità della norma.

Oggi, il nuovo reato in esame sottolinea e ribadisce l’obbligo, e non la mera possibilità, della confisca del mezzo di trasporto. Mi sembra una formulazione chiara e lineare che non dovrebbe dare luogo a difficoltà interpretative ed applicative. E si tratta di un messaggio chiarissimo anche verso le forze di polizia operanti sul territorio, giacché è palese che se la finalità della norma è quella di sottrarre in via definitiva al responsabile del trasporto illecito il veicolo proprio per evitare la prosecuzione e/o reiterazione del reato, in modo conseguente e preliminare altrettanto logico e doveroso appare il sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato. Omettere il questi casi il sequestro da parte della PG oltre ad agevolare di fatto la continuazione e reiterazione del reato, significa – tra l’altro – ostacolare la confisca in sede giurisdizionale.

Il nuovo delitto prevede, infine, che “Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e)”. Si tratta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. In tal caso il richiamo all’art. 255 decreto 152/06 crea per tale ipotesi una sanzione amministrativa in luogo della sanzione penale.

Certamente è sottinteso che se tali tipologie di rifiuti viene bruciata mentre nel falò poi sono inseriti anche rifiuti di altro tipo, tale deroga viene a cessare.

Come si vede, in linea generale questo delitto è una novità che potrebbe apparire significativa, ma che è ancora una volta un’opera incompiuta e di ibrida applicazione. Ancora una volta non è stato trovato il coraggio, seppur di fronte ad una tipologia di crimine a danno dell’ambiente e della salute pubblica così grave e diffuso, di varare una norma coraggiosa e netta, senza distinguo, senza deroghe.

Ancora una volta è stato creato un reato con la regola, e subito dopo l’eccezione per rendere più morbido l’impatto di un delitto che va invece ad incidere su una realtà che sta causando morti anche tra i bambini.

Va, comunque, sottolineato che laddove questo reato non risultasse applicabile in alcuni casi derivanti dalla stesura di regole/deroghe che abbiamo visto, bruciare rifiuti resta sempre reato come base trasversale sullo scorta del “vecchio” art. 256 decreto 152/06 che in passato è stato (raramente) applicato che oggi è ancora in vigore e può (leggi: deve) essere applicato nelle forme residuali. Ed anche in tali ipotesi la PG può procedere ai sequestri preventivi per impedire la prosecuzione e/o reiterazione di tale reato che – seppur contravvenzionale – resta sempre un reato…

Come principio generale, sono naturalmente fatti poi salvi, eventualmente in concorso, altri reati autonomi in materia di rifiuti.

Va considerato, poi, che laddove un’area venga sostanzialmente sottoposta a degrado permanente e definitivo, con profondo e radicale modifica della fisionomia dell’area medesima, e quindi destinata di fatto a essere ricettacolo di continui riversamenti di rifiuti da parte di soggetti con fenomeni che si ripetono sistematicamente nel tempo, tale area può essere agevolmente e  correttamente qualificata come discarica abusiva di rifiuti. E questo indipendentemente dalla quantità, qualità e natura dei rifiuti in essa riversati. Questo a maggior ragione se – poi – in quest’area i rifiuti vengano dati sistematicamente anche alle fiamme e quindi smaltiti in tal senso.  In tali casi l’esigenza del sequestro preventivo sarà a maggior ragione supportata da un grave pericolo per la salute pubblica ed alla necessità di impedire la reiterazione di questo ulteriore reato. La conseguenza pratica può essere significativa, perché una volta sottoposta l’area di discarica a sequestro preventivo, qualunque soggetto (anche un privato) che vada a rinnovare un’attività di sversamento (anche minimo) di rifiuti in detta area, o – peggio – per dargli fuoco, non soltanto andrà anche in questo caso ad integrare i reati specifici della parte quarta del T.U. ambientale, ma andrà in primo luogo ad essere esposto al più grave reato di violazione dei sigilli che potrà portarlo a conseguenze estremamente dure rispetto alla sua responsabilità personale (art. 349 codice penale primo comma: pena da sei mesi a tre anni di reclusione).

Ma possono sussistere anche “reati satelliti”[3] come ad esempio l’art. 674 Codice Penale per le immissioni di fumo da tali falò con potenziale danno alle persone.  Va sottolineato che si tratta di un reato di pericolo e non di danno, il che significa a livello pratico che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico, e dunque livello fisico, da tali dimissioni, ma basta semplicemente che l’organo di vigilanza attraverso un sistema probatorio minimale (accertamenti diretti, testimonianze, fotografie, filmati o altro) vada a documentare che quel tipo di emissione era pienamente idonea a recare danno a un numero indeterminato di persone, anche se questo numero indeterminato di persone non ha presentato a sua volta una denuncia o non si è lamentato del fatto.

Ma quale “danno” richiede questa norma specifica? Non richiede né un danno tossicologico né un danno di avvelenamento delle persone, ma addirittura si tratta una norma, appunto “satellite”, che riguarda illeciti condominiali poi adattati dalla Cassazione per i più gravi  illeciti ambientali. Quindi, il danno che la norma richiede è semplicemente una “molestia” e dunque – certamente non si può negare che tali abbruciamenti con le missioni micidiali che provano ogni giorno provocano almeno una conseguenza di danno da molestia generale, cioè il danno minimale previsto dalla norma.

Non dovrebbe essere affatto difficile – pertanto – in tutti questi casi per un organo di polizia giudiziaria dimostrare che tali missioni sono potenzialmente idonee a causare molestia a un numero indeterminato di persone. Non servono né ricerche epidemiologiche, nei certificati medici, né nessun altro documento specifico, ma semplicemente una prima costruzione della polizia giudiziaria in sede di comunicazione di reato che riesca a dimostrare tale potenziale danno minimale per il pubblico nelle aree circostanti.

Vediamo – dunque – che sussistono norme efficienti (potenzialmente) per arginare questo fenomeno. L’applicazione puntuale (e con rigore sistematico) di tutte questi reati, ma soprattutto l’applicazione di una serie di sequestri preventivi – ad iniziativa della PG – sistematici su tutte le aree, anche minimali, entro le quali sono attivati questi falò, ed il blocco in fragranza di reato di chiunque viola i sigilli apposti, con contestazioni immediate di tutte le gravissime violazioni conseguenti, certamente se non consente di risolvere alla radice il problema può portare ad una forte contrazione del medesimo. Non dimentichiamoci che l’effetto deterrente dei sigilli apposti sulle aree e le conseguenti gravissime violazioni del reato di violazione di sigilli possono sicuramente apportare un valido contributo in tal senso.

In conclusione, va rilevato che non basta varare norme sanzionatorie se poi queste restano lettera morta sulla carta e sui codici, e non vengono applicate concretamente sul territorio. Questo è un delitto, di competenza generale e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali (nessuno escluso). E’ dunque necessario, contestualmente al vario di nuovi reati, attivare meccanismi istituzionali paralleli per favorire il superamento definitivo della cultura del “non è di mia competenza” che purtroppo rispetto ai reati ambientali ed a danno della salute pubblica è viva in diversi settori degli organi di PG. Molti operatori di polizia, infatti, ritengono ancora che questi reati sono solo di competenza di “altri” o comunque solo di organi specializzati.[4]

Va invece diffuso il concetto (elementare) che qualunque pattuglia “non specializzata”  di qualunque forza di polizia in ordinario servizio di istituto deve (sottolineo: deve) intervenire doverosamente per accertare e reprimere il reato in questione, interromperne la prosecuzione e/o reiterazione, denunciare i responsabili al PM.

Se – invece – si continua a ritenere che una pattuglia “non specializzata” in transito che vede un falò di rifiuti possa evitare di intervenire perché la cosa non riguarda l’equipaggio, allora è inutile varare qualunque nuovo tipo di reato che resta solo sulla carta. Se non si sblocca questo nodo essenziale, tutto resta solo teoria e chi delinque e brucia continua a farlo tranquillamente.

 

                                                                                                                  Maurizio Santoloci 

www.dirittoambiente.com   



[1] Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 di Maurizio Santoloci  e Valentina Santoloci – “Diritto all’ambiente – Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (…)  Attenzione a non creare confusione di termini. Nel linguaggio comune si sente spesso parlare impropriamente di “multe”o “contravvenzioni” nel campo del diritto amministrativo punitivo; ad esempio, si afferma comunemente “il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione”, “ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta” e via dicendo. Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata. La “multa”, infatti, è la sanzione penale pecuniaria prevista per i delitti e, di conseguenza, non è appropriato definire in questo modo una sanzione amministrativa; allo stesso modo rappresenta sicuramente un errore terminologico usare nel campo dell’illecito amministrativo il concetto di contravvenzione, costituendo quest’ultima la forma meno grave di reato. Non sempre, dunque, il comune senso di esprimersi corrisponde alle esatte terminologie giuridiche.  (…)”.

 

[2] Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 di Maurizio Santoloci  e Valentina Santoloci – “Diritto all’ambiente – Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (…)  La definizione di “reato” è oggetto di vetuste dispute giuridiche. Certamente si può affermare che, in termini di più intuitiva praticità, il reato è l’integrazione di un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; ergastolo, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un «reato-contravvenzione» di più modesta entità; nel secondo caso (ergastolo, reclusione e/o multa) si tratta di un «reato-delitto» molto più grave. Il reato è accertato dalla polizia giudiziaria ed è sempre di competenza dell’autorità giudiziaria la quale avvia un’attività processuale dopo la ricezione della comunicazione di notizia di un singolo reato. Nella scala di valori che l’ordinamento giuridico si è dato, se tutto il settore penale è certamente più grave rispetto al campo delle sanzioni amministrative, all’interno del sistema penale poi esistono fattispecie più gravi e meno gravi e l’ordinamento prevede una linea di scala dei valori. In modo sostanziale tutti i reati sono stati divisi in due categorie fondamentali che sono i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono i reati più gravi, le contravvenzioni sono quelli meno gravi. Tutti i reati sono, a loro volta in blocco, più gravi rispetto alle sanzioni amministrative. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione e multa; le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda.  (…). Molte volte è importante capire se ci troviamo di fronte ad un delitto o ad una contravvenzione perché, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è diversa la metodologia di accertamento nei delitti e nelle contravvenzioni. Infatti, le contravvenzioni presuppongono una responsabilità paritaria come dolo o come colpa e quindi l’indagine sull’elemento soggettivo (che è sempre particolarmente importante) sarà proporzionata. Invece i delitti, che sono singolarmente dolosi o colposi, ma alternativi e selettivi, presuppongono un accertamento molto più approfondito sul dolo o la colpa e quindi l’indagine soggettiva sarà completamente diversa. Inoltre i delitti, in connessione con i sistemi sanzionatori più importanti ed elevati, consentono l’adozione di strumenti investigativi invasivi di maggiore rilievo, mentre questo non è possibile per i reati-contravvenzione. Infine, tempi di prescrizione e vari istituti procedurali sono diversi tra delitti e contravvenzioni. Nel campo ambientale abbiamo moltissime infrazioni che sono amministrative; le violazioni penali sono in gran parte reati-contravvenzioni.

 

 

[3] La dicitura “reati satelliti” è un marchio registrato da “Diritto all’ambiente” con il n. 0001494248 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale. Con tale dicitura si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo “satellite” ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di cui all’art. 674 C.P. poi applicato all’inquinamento dell’aria).

 

 

[4] Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 di Maurizio Santoloci  e Valentina Santoloci – “Diritto all’ambiente – Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (…)  Va precisato che i reati in materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.  La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi). Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale. Tale concetto – connaturale ai principi generali del diritto – è autorevolmente ripreso e ribadito fin dagli anni ’90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 – Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da allora ha espressamente sancito che «i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.». Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale. (…).”