Imballaggi, cambiano le normative Ue: ecco le modifiche in vigore da oggi

[18 Agosto 2015]

Da oggi si applicano le nuove disposizioni in materia di imballaggi. La legge europea che completa gli strumenti di adeguamento del nostro ordinamento al diritto dell’Ue (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto numero 178) è infatti entrata in vigore oggi.

Dunque, la disciplina contenuta nel codice ambientale sugli imballaggi dovrà essere applicata anche agli imballaggi e relativi rifiuti espostati negli altri Stati Ue. Imballaggi che potranno essere commercializzati solo se rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva (comma 3-bis articolo 2017, Dlgs 152/2006).

Con la modifica al Codice ambientale il legislatore italiano cerca di chiudere la procedura di infrazione a carico dello Stato italiano. La Commissione Ue ha ritenuto che l’Italia prevedendo l’applicazione della normativa sugli imballaggi solo a quelli immessi sul mercato nazionale fosse contraria a quella europea.

Con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 217, invece il legislatore italiano ha cercato di ovviare alle accuse della Commissione. La Commissione, infatti ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci garantito dalla direttiva imballaggi.

Del resto con la disciplina sugli imballaggi l’Ue tenta di armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente nonché il funzionamento del mercato interno.

Infatti prevede misure volte a prevenirne o ridurne l’impatto anche delle borse di plastica che costituiscano un imballaggio. A tale proposito il legislatore europeo – con una recente modifica alla direttiva del 94 – prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Misure che possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione proporzionate e non discriminatorie, e possono variare in funzione dell’impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell’uso specifico previsto.