La carta non è rifiuto se rispetta i criteri proposti dalla Commissione

[11 Luglio 2013]

Quando la carta recuperata cessa di essere un rifiuto? Quando rispetta determinati criteri proposti dall’Ue. La Commissione europea ha infatti presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata (intesa come “la carta ed il cartone generati dal recupero dei rifiuti”)  cessa di essere considerata rifiuto a norma della direttiva sui rifiuti del 2008.

Una proposta che è già stata sottoposta al vaglio del comitato (quello istituito dalla direttiva dei rifiuti, che affianca la Commissione in tale determinazione) nella riunione del luglio del 2012. In tale sede, però, il comitato non ha espresso un parere favorevole riguardo al progetto.

L’obiezione principale espressa da alcuni Stati membri, infatti, riguardava l’inclusione del materiale multistrato nel campo di applicazione del regolamento, perché tale materiale contenente fino al 25% di materiale non cartaceo potrebbe rappresentare un pericolo per l’ambiente, se trattato in maniera non corretta.

La Commissione ha preso nota delle preoccupazioni espresse, ma ha mantenuto la stessa proposta di legge ritenendo che la parte non cartacea è soggetta rispettivamente all’obbligo di recupero e a un sistema di tracciabilità.

Secondo il legislatore europeo del 2008 taluni rifiuti specifici cessano di essere tali (dove per rifiuti si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”) quando sono sottoposti a un’operazione di recupero – incluso il riciclaggio – e soddisfino criteri specifici conformi a una serie di  condizioni. Ossia la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto; la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea ha indicato l’esistenza di un mercato e di una domanda per la carta recuperata destinata a essere usata come materia prima nelle cartiere. Inoltre, dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti è emerso che i mercati del riciclaggio della carta trarrebbero benefici dall’introduzione di tali criteri specifici.

Criteri che comunque devono garantire un elevato livello di tutela ambientale e devono lasciare impregiudicata la classificazione della carta recuperata come rifiuti adottata dai paesi terzi.

La carta recuperata deve essere quindi sufficientemente pura e soddisfare le norme o le specifiche pertinenti richieste dall’industria produttrice di carta.

Quindi, i criteri per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata un rifiuto devono garantire che la carta ottenuta mediante un’operazione di recupero soddisfi i requisiti tecnici dell’industria cartiera, devono essere conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti. E soprattutto non devono comportare ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana.

Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea emerge che i criteri proposti per i rifiuti impiegati come materia prima nell’operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento, per la carta ottenuta dall’operazione di recupero soddisfano i suddetti obiettivi. Perché creano le condizioni per la produzione di carta priva di caratteristiche di pericolo e con un tenore di componenti non cartacei sufficientemente ridotto.

La proposta di regolamento, inoltre stabilisce criteri specifici per la carta multimateriale, che è quella “carta recuperata, come i cartoni d’imballaggio delle bevande usati e gli imballaggi stratificati e rivestiti, contenente più del 5% di peso secco all’aria di materiali che non possono essere separati con tecniche di cernita a secco”.

Definisce, cioè quando la carta multimateriale con un elevato contenuto di materiali non cartacei cessa di essere un rifiuto, al fine di garantire che sia la carta sia i materiali non cartacei siano effettivamente recuperati.

Inoltre per garantire il rispetto dei criteri la Commissione ritiene opportuno che siano pubblicate informazioni sulla carta recuperata che ha cessato di essere considerata rifiuto e che sia istituito un sistema di gestione. E per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri la Commissione ritiene necessario occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima della futura entrata in vigore del presente regolamento.