La responsabilità del proprietario terriero in caso di abbandono rifiuti commesso da terzi

[5 Febbraio 2016]

Il proprietario del terreno dove i rifiuti sono stati abbandonati illecitamente da atri non può essere accusato dei reati dì realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, per la sola ragione della sua qualifica, e non può esserlo neanche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, perché tale responsabilità esiste solo in presenza di un “obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo”.

Lo afferma la Corte di Cassazione penale – con sentenza numero 1158 – in riferimento alla scelta del Tribunale di Roma rispetto al sequestro preventivo di un terreno a Velletri.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo del terreno sul quale insiste un fabbricato nel quale sono stati depositati rifiuti diversi, pericolosi e non pericolosi. Secondo il Tribunale il proprietario avrebbe omesso di svolgere i doverosi controlli per evitare che si realizzasse il deposito dei rifiuti creato da una terza persona. Persona che ha la disposizione del fabbricato se pur senza un titolo.

Secondo la Corte, però il Tribunale di Roma erra nell’attribuire a carico del proprietario, in quanto proprietaria del fabbricato e del terreno una posizione definita di responsabilità rispetto alla condotta criminosa anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi. Tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo. Un obbligo che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi, in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti.

Quindi, in assenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento e in assenza di prova in ordine alla sua cooperazione nella determinazione dello stesso nessuna responsabilità può essere attribuita al titolare del terreno che ometta di vigilare sulle condotte, tanto più se abusive dal punto di vista civilistico, di chi, in assenza di un valido titolo ovvero sulla base di un titolo finalizzato ad un uso non illecito della cosa, abbia la materiale disponibilità del terreno.