Nuovi delitti ambientali o azzeramento di fatto di tutti gli illeciti?

[3 Marzo 2014]

Dietro la massiccia comunicazione mediatica che anticipa l’introduzione di nuovi delitti ambientali, che comunque sono molto scenografici sulla carta ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico, in realtà si nasconde poi un azzeramento totale e tombale di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti. Una specie di resettamento generale di fatto, epico in senso negativo, con riflessi devastanti sulla strategia di contrasto a tutte le illegalità ambientali diffuse sul nostro territorio.

Sotto la luce dei riflettori dei comunicati che annunciano i quattro nuovi delitti ambientali, è passata in ombra la seconda parte di tale nuovo provvedimento normativo. Anzi, a ben guardare in alcuni comunicati diffusi sulla stampa di tale seconda parte non si accenna minimamente.

Noi siamo andati a leggere il testo integrale del nuovo pacchetto normativo nella versione appena uscita dall’approvazione della Camera dei Deputati (per completezza e per chiarezza riportiamo il testo integrale ufficiale in calce). Ma non ci siamo limitati a leggere soltanto la prima parte che riguarda i delitti ambientali, ed abbiamo soffermato la nostra attenzione anche soprattutto sulla seconda parte conseguente. E c’è da non credere ai propri occhi…

Ma vediamo in pratica cosa sta per succedere.

I nuovi delitti ambientali

Tutte le comunicazioni mediatiche sono concentrate sul pacchetto dei nuovi quattro delitti ambientali. Su questo tema specifico avremo modo di tornare in seguito con alcuni approfondimenti diretti. Ma ad un primo esame sommario (ed in attesa di leggere la versione definitiva, dopo l’approvazione del testo di legge anche da parte del Senato e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), già fin da ora nutriamo qualche perplessità e qualche riserva.

Soltanto un breve accenno ad uno dei punti che, ad esempio, suscitano le nostre maggiori riserve. Il nuovo articolo 452-bis (inquinamento ambientale) – se dovesse rimanere così come è ora formulato – sarà applicabile solo in caso di una compromissione o un deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Cosa vuol dire “rilevante”? Un concetto astratto, che si presterà alle più disparate interpretazioni e sul quale – come abbiamo esperienza sulla quantificazione del danno ambientale – si creeranno cumuli di giurisprudenza controversa con il solito effetto deterrente e repressivo praticamente irrilevante. Continuiamo, dunque, a varare reati di contenuti effimeri, ottimi per seminari e convegni e disquisizioni di alto livello, ma poco pratici ed applicabili nella quotidianità di contrasto ai crimini ambientali.

Si veda poi l’art. 452-ter (disastro ambientale) dove “costituisce disastro ambientale l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.” Tutti principi e concetti sempre astratti, che si prestano a prevedibili battaglie giudiziarie infinite tra consulenti di parte e periti del giudice, in quella dinamica che fino ad oggi ha di fatto portato al nulla in situazioni similari e –  anche qui – con reali e pratici effetti deterrenti e repressivi molto modesti.

Ma il “ravvedimento operoso” di cui all’art. 452-ocities è realmente la conferma di un pacchetto di delitti destinati a naufragare – nella realtà quotidiana – nelle secche delle furbizie operative e concettuali in questi anni raffinate dai vari criminali ambientali che – oltre a delinquere – sono ormai maestri nel creare fittizie strategie di “ravvedimento” sulla carta per sgusciare fuori dalle maglie sanzionatorie, per poi lasciare tutto esattamente inalterato e continuare a fare i propri comodi. Evidentemente l’esperienza sul campo delle false bonifiche, delle vuote promesse di ripristino dello stato dei luoghi, delle favole di rimozione e risistemazione delle aree inquinate che sono ancora dopo trent’anni lì intatte ed inquinate sotto gli occhi di tutti, non è servito a nulla.  E si continua a creare valvole di sfogo per chi delinque nel campo ambientale, creando ancora più validi presupposti per elaborare a loro cura nuove e più efficaci strategie cartacee per sfuggire alle sanzioni penali.

Nulla di particolarmente nuovo – dunque – sotto il sole malato degli inquinamenti ambientali.

Ma se il problema fosse limitato solo a questo, pazienza. Dal mancato recepimento (di fatto) della Direttiva CEE sui reati ambientali, al delitto sulla combustione dei rifiuti (ricco di “se” e di “ma”), siamo ormai abituati al varo di norme presentate a livello mediatico come straordinarie novità in campo ambientale, mentre in realtà sono poi entità giuridiche veramente modeste.

Ma in questo caso c’è molto di peggio…

L’azzeramento di fatto delle attuali sanzioni ambientali (amministrative e contravvenzionali penali)

Vale la pena leggere attentamente la seconda parte del pacchetto normativo in esame. Quelle che nei comunicati stampa è ignorata o “riassunta” in poche generiche righe. E che invece è una rivoluzione totale (negativa) in tutto il settore degli illeciti ambientali vigenti.

Vediamo il testo, che è molto chiaro. Si tratta di una nuova “parte” che andrà  incollata in calce al D.Lgs n. 152/06 (c.d. impropriamente “Testo unico ambientale”). Tale Settima parte riporta il titolo neutro di “Disciplina sanzionatoria degli il­leciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Il primo articolo (318-bis) prevede che “le disposizioni della presente parte si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Per i non esperti nel campo giuridico: come “ipotesi contravvenzionali” si intendono i reati di tipo contravvenzione; e la quasi totalità dei reati in materia ambientale sono tali; compreso – ad esempio – il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi… Apparentemente, dunque, l’inciso delle ipotesi illecite prive di danno reale o potenziale farebbe pensare che la norma di riferisca ad “illeciti minori” di tipo formale, ed invece, come già si può intuire, nella realtà dei fatti quotidiani non è assolutamente così.

Vi è da dire che per quanto riguarda in genere tutti i reati ambientali storicamente, e questo è noto a tutti, il problema fondamentale è stato sempre quello dell’accertamento del danno reale o potenziale sia per l’ambiente che per la salute pubblica. Poiché nella maggior parte dei casi si tratta di reati che non producono un danno immediato, quindi oggettivamente e subito percepibile e documentabile, e questo è stato sempre universalmente il grande buco nero del nostro sistema giuridico ambientale.

Individuare il danno  reale o potenziale per l’ambiente e la salute pubblica da parte della polizia giudiziaria e – in seguito – in sede di giudizio penale è stata sempre impresa ardua ed a volte impossibile. Il cosiddetto reato di “disastro ambientale innominato” creato dalla giurisprudenza ha sempre trovato ostacoli insormontabili proprio su questo punto specifico per essere completamente e attivamente applicato sul territorio. E si pensi, per altri casi, allo smaltimento abusivo di fibre di eternit dove le discussioni infinite sulla percezione dei danni per l’ambiente e per la salute pubblica  (danni che emergono dopo anni) hanno di fatto azzerato ogni possibilità di intervento efficace in materia, e tutto si è spesso arenato proprio su questo punto.

Dunque, andare oggi a creare una norma preliminare del genere vuol dire ignorare totalmente la realtà storica e giuridica delle cose concrete nel settore ambientale e aprire la strada ad un’applicazione delle disposizioni che seguono praticamente a tutto campo perché – di fatto – un accertamento del genere è oggettivamente privo di reali possibilità applicative concrete in una fase di primi accertamenti.

Premesso questo, il successivo art. 318-ter prevede che “allo scopo di eliminare la contravvenzione ac­certata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria im­partisce al contravventore un’apposita pre­scrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. Ed ecco la prima rivoluzione giuridica. Il termine “eliminare la contravvenzione” tradisce l’intento della norma ed appare abbastanza significativo. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa dovrebbe fare? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione (magari un reato-contravvenzione di smaltimento di rifiuti pericolosi) e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari.

Dunque, l’equipaggio di una pattuglia del Corpo Forestale, o dei Carabinieri o della Polizia Stradale o di altra forza di polizia statale o locale dovrà diventare su strada anche un tecnico redattore di prescrizioni – appunto – tecniche per chi delinque nei vari settori ambientali… Ed agire di conseguenza, seduta stante.

Poi deve attivare un rapporto diretto futuro con il contravventore.

Infatti la norma prevede che “tale ter­mine è prorogabile a richiesta del con­travventore, per la particolare complessità per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.”. Ed ecco – dunque – che nel periodo successivo il nostro organo di PG – che fino a ieri svolgeva funzioni di polizia sulla base del codice di procedura penale – si trova a dover di fatto gestire un’attività tecnica di risistemazione ambientale.

Poi, si prevede che “con la prescrizione l’accertatore può imporre specifiche misure atte a far ces­sare situazioni di pericolo ovvero la pro­secuzione di attività potenzialmente peri­colose”. Ma in premessa non si era stabilito che queste nuove norme si dovevano applicare solo sul presupposto che non vi era alcun danno o pericolo di danno?…

Poi “resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico mini­stero la notizia di reato relativa alla con­travvenzione ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale”.  Cioè, residua un frammento della “vecchia” funzione di PG per inviare comunque una comunicazione di notizia di reato al PM.

Ma continua l’evoluzione del nostro poliziotto di pattuglia in un tecnico ambientale giacché entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescri­zione l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel ter­mine indicati dalla prescrizione.

Ma il bello viene adesso. Cosa succede se il poliziotto/tecnico accerta l’adempimento della prescrizione? Incredibile: “l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede ammi­nistrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comu­nica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pa­gamento della predetta somma.”. Ed ecco che il poliziotto, diventato tecnico, adesso procede ad estinguere in caserma in reato con il pagamento di una somma in via amministrativa…

Ma non basta. Perché adesso arriva veramente il mondo capovolto. Infatti l’art. 318-quinquies prevede che “se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servi­zio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giu­diziaria affinché provveda agli adempi­menti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.”.

Praticamente, oggi è la PG che dà notizia al PM di un reato, domani sarà il PM a dare notizia alla PG dello stesso reato!

Logicamente il procedimento per la contravvenzione è sospeso” in tutto questo iter a cavallo tra PG e funzioni tecniche. E si precisa – a scanso di equivoci – che comunque (si badi bene) “la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione”. Non si mai…

Tutto finalizzato ad estinguere il reato.  Ed il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi  della procedura sopra indicata.

Ma si è pensato anche ai più pigri, o a chi opera in modo diverso dalla prescrizione (cioè: fa comunque come gli pare…). Infatti, è previsto che l’adempimento in un tempo supe­riore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravven­zione con modalità diverse da quelle in­dicate dall’organo di vigilanza sono valu­tati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Insomma, comunque si finisce per cancellare il reato (che si conferma l’obiettivo principale di questa riforma) e – come si suol dire – il reato ambientale finisce a tarallucci e vino.

Insomma, tutto è talmente assurdo che si potrebbe riderci sopra. Ma non possiamo permettercelo, perché stiamo parlando di quei già modesti e rarefatti reati ambientali che in questi decenni hanno devastato il nostro territorio e la nostra salute.

Ora, a fronte della fornitura di quattro nuovi delitti di scarsa efficacia e potenzialità applicativa sul delinquere quotidiano su strada e sul territorio, si stanno azzerando di fatto con questa “procedura” priva di ogni senso logico e pratico tutte le sanzioni che fino ad oggi – bene o male – ci hanno consentito di opporre contrasto  alle violazioni ambientali diffuse e seriali. Dopo, chi delinque ha una prospettiva di saltare a piedi pari ognuna di queste sanzioni con comprensibile facilità.

Ma qualcuno si sta rendendo conto di tutto questo? O viviamo nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie?

Maurizio Santoloci, www.dirittoambiente.com