Il proprietario che acquista sapendo dell’esistenza di rifiuti deve gestirli

[24 Gennaio 2017]

Il soggetto che acquista una proprietà sapendo dell’esistenza dei rifiuti ha la responsabilità della corretta gestione degli stessi. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) che – con sentenza di questo mese, la numero 48 – in relazione alla questione che vede coinvolta il Comune di Castelli Calepio e il proprietario di un’area industriale dismessa.

Il Comune ha diffidato il proprietario a portare a termine le operazioni di risanamento; poiché dopo la cessazione dell’attività produttiva erano emersi dubbi circa l’inquinamento dell’area, la proprietà ha predisposto un piano di caratterizzazione. Una successiva serie di campionamenti, ha poi invece evidenziato il superamento dei limiti per alcuni inquinanti (piombo, zinco, idrocarburi pesanti) in corrispondenza del fondo delle vasche di decantazione fanghi e di raffreddamento cubilotti.

Sulla base di questi risultati, è stato elaborato un progetto definitivo di bonifica. La vicenda della bonifica, però si è intrecciano con il progetto di realizzazione di un centro commerciale e con l’ingresso come proprietaria di altra società. Il Comune ha infatti approvato, un piano attuativo che individuava proprio sull’area industriale dismessa, in variante al PRG, il perimetro di un centro commerciale multifunzionale.

Inoltre fra la nuova proprietaria e il Comune è stato stipulato un atto unilaterale d’obbligo irrevocabile. Nelle premesse sono richiamati una serie di atti fra cui il protocollo d’intesa firmato dalla precedente proprietaria con cui assumeva una serie di impegni, sia di natura socio-economica sia di natura ambientale. Tra questi ultimi figura, in particolare la riqualificazione dell’area e la rimozione dei rifiuti presenti. Le parti hanno però specificato che gli impegni sarebbero decaduti in caso di annullamento di una serie di atti relativi al centro commerciale fra cui l’autorizzazione commerciale.

Nel frattempo e dopo una serie di vicende, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello presentato dal Comune di Palazzolo sull’Oglio (contrario al progetto del centro commerciale per i potenziali effetti negativi sul proprio territorio), ha annullato l’autorizzazione commerciale a causa della mancata effettuazione della verifica preliminare di assoggettamento alla Via.

Per questo il proprietario del fondo ex industriale ha sostenuto di non essere più tenuto a completare le operazioni di risanamento ambientale o comunque non con le scadenze originarie.

Ma nessun effetto liberatorio o anche solo dilatorio dall’atto unilaterale può derivare dall’abbandono del progetto del centro commerciale proprio perché sussiste interesse pubblico al risanamento ambientale del comparto industriale degradato. In tale ottica non costituisce causa di liberazione dall’obbligo la circostanza che si rendano necessari ulteriori interventi di risanamento ambientale e neppure la circostanza che i costi degli interventi si rivelino maggiori di quanto preventivato. Lo scambio tra diritti edificatori e risanamento ambientale, infatti, riguarda l’intero comparto industriale degradato, in quanto non sarebbe ammissibile l’edificazione di un centro commerciale su un’area solo parzialmente bonificata.

Non è ravvisabile un rapporto di stretta dipendenza tra gli atti autorizzativi del centro commerciale e le singole operazioni di bonifica o di escavazione e smaltimento dei rifiuti. Quindi l’impossibilità di realizzare il centro commerciale non può liberare il proprietario dall’obbligo di proseguire e completare l’escavazione e lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune, attraverso la conferenza di servizi, conserva il potere di stabilire in dettaglio la natura e la quantità di rifiuti da rimuovere, e le modalità di smaltimento in capo a colui che ha acquistato le proprietà di un terreno che sapeva inquinato e occupato da rifiuti.

Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi sono collocati, non  può essere obbligato alla rimozione dei rifiuti. Questo perché l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, anche del proprietario, Ma se il soggetto acquista la proprietà sapendo dell’esistenza dei rifiuti non è esonerato dall’obbligo, in quanto la consapevolezza della situazione comporta che al passaggio della titolarità del bene sul piano privatistico si associ, sul piano pubblicistico, l’assunzione di una posizione di responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti.