Punti vendita carburanti, per la bonifica all’interno dei Sin c’è la procedura semplificata

[24 Marzo 2015]

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, ha individuato i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti all’interno dei siti di interesse nazionale e al di fuori con superficie non superiore a 5000 m².

Il decreto stabilisce i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza; le modalità di caratterizzazione delle aree; i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell’area contaminata in funzione dell’effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; i criteri, modalità e termini dello svolgimento dell’istruttoria.

In altre parole il decreto istituisce un regime particolare che si applica alla dismissione di punti vendita di carburanti e a quelli con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati. Dove per punto vendita carburanti si intende la porzione di territorio di limitata estensione – non superiore a 5000 m² – interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti. Una porzione di territorio presa in considerazione nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore.

In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.

Il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) o dei valori di fondo, deve essere comunicato dal soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione territorialmente competente, con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottate.

L’analisi di rischio è effettuata secondo criteri semplificati tenendo conto, in particolare, delle dimensioni dell’area, della tipologia, delle caratteristiche e dell’estensione della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori sito.

Fermo l’obbligo di garantire comunque un elevato livello di sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici della realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilità strutturale, presenza di linee interrate e sottoservizi, viabilità pubblica.

Certo è che laddove dall’analisi del sito la contaminazione e il rischio ad essa connessa dovessero permanere, occorrerà dare avvio ai procedimenti di bonifica o di messa in sicurezza permanente, mirando al raggiungimento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) o delle Concentrazioni soglia di rischio (Csr). Si dovrà quindi presentare un progetto unico, che l’Autorità competente dovrà valutare in 60 giorni.