Residui vegetali e reti antigrandine, quando l’abbruciamento rischia la sanzione penale

[12 Febbraio 2016]

L’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale non è reato, ma lo potrebbe essere se il materiale è mischiato con frammenti di rete antigrandine. Lo afferma la Corte di cassazione penale – con sentenza numero 4624 – in riferimento alla richiesta di annullamento della sentenza Tribunale di Castrovillari. Il Tribunale ha condannato due persone per avere smaltito, mediante incenerimento al suolo, cumuli di vigneto.

Secondo gli imputati il reato non sussisterebbe in quanto la bruciatura controllata e vigilata degli esiti della potatura dei vigneti su un’area agricola da parte di colui che ha la disponibilità del fondo è diretta all’eliminazione degli avanzi esclusivamente della propria coltivazione, con contestuale uso delle ceneri a fini di concimazione. Un’attività autorizzata dalla Regione Calabria, sicché – sempre a detta degli imputati – condotta in presenza di autorizzazione.

La modifica apportata al Codice ambientale (Dlgs 152/2006) con il decreto Competitività nel 2014 – così come modificato dalla legge di conversione – ha escluso per l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l’applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti.

Questo perché, sono considerate normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma. Costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Cosa diversa, però, potrebbe essere se oggetto della combustione non fossero solo “cumuli di vigneto” ma anche “frammenti di rete antigrandine”. Tale circostanza potrebbe assume valore dirimente al fine della qualificazione della condotta: i “frammenti di rete antigrandine”, che certamente non possono essere ritenuti residui vegetali o materiale agricolo potrebbero qualificare il tutto come reato.