Sistri e tracciabilità dei rifiuti, la confusione regna sovrana

Gli ultimi provvedimenti adottati nella Legge di Bilancio 2018 non vanno nella direzione di una chiarezza e semplificazione normativa, ma al contrario

[30 Marzo 2018]

Gli ultimi provvedimenti adottati in tema di tracciabilità dei rifiuti e contenuti nella Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) non vanno nella direzione di una chiarezza e semplificazione normativa ma, al contrario, contribuiscono a rendere il quadro degli adempimenti più confuso. Se l’art.1 comma 1134 della legge 205 proroga per l’ennesima volta la piena operatività di Sistri, il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti, parallelamente il comma 1135 prevede un nuovo sistema di digitalizzazione degli adempimenti attraverso l’introduzione, nel Testo unico ambientale D.Lvo 152/06, del nuovo articolo 194-bis: “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri”.

L’obiettivo evidente di un sistema di digitalizzazione è l’eliminazione delle scritture cartacee tradizionali con cui avviene la tracciabilità dei rifiuti (una sorta di autocertificazione) ma ciò oggi avviene già con l’utilizzo di Sistri, obbligatorio per i rifiuti pericolosi e le aziende con più di dieci dipendenti. Non si comprendono le ragioni di prevedere, da un lato, un nuovo sistema di digitalizzazione e, nello stesso tempo, tenere in vita un analogo sistema digitale come il Sistri, costato milioni di euro e ampiamente sottoutilizzato per grossi problemi di funzionamento.

Sistri, un sistema fallimentare nato già morto

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti può essere considerato senza tema di smentita uno dei più grossi fallimenti legislativi nel settore ambientale ma non solo. Lanciato in pompa magna nel dicembre 2009 dall’allora ministro Stefania Prestigiacomo come la soluzione al problema delle eco-mafie e dei disastri ambientali ma anche per la semplificazione e riduzione costi, doveva entrare in vigore nel luglio del 2010. Subito ci si rese conto però degli enormi limiti e si dovette ricorrere ad una serie di proroghe. Nell’agosto del 2011, dopo un anno e mezzo di panico per le aziende e a 15 giorni dall’entrata in vigore, nella manovra bis di ferragosto mentre tutti erano al mare veniva incredibilmente cancellato con un tratto di penna, salvo poi rispuntare solo un paio di mesi dopo (qualche maligno sospettò che era stata una finzione solo per uscire dall’imbarazzo di dover rimandare continuamente). Nel 2013 e 2014, non avendo risolto nessuno dei problemi, si adottò una soluzione pilatesca, l’entrata in vigore scaglionata sui due anni ma senza sanzioni, poiché il sistema non garantiva la funzionalità e le sanzioni erano importanti. Da allora l’applicazione dell’apparato sanzionatorio è rimasto sospeso e prorogato ancora di anno in anno, fino alla legge di bilancio 2018 che lo sposta “non oltre il 31 dicembre 2018”. Dopo otto anni e una dozzina di rinvii, il sistema non è ancora operativo ma, in compenso, le aziende pagano ugualmente un contributo annuale, in molti casi di migliaia di euro. Inoltre, essendo formalmente in vigore, esso si aggiunge ai sistemi di tracciabilità tradizionali (formulari, registri, modello unico di dichiarazione ambientale) duplicando gli oneri (cosiddetto “doppio binario”). Un sistema dispendioso e senza alcun vantaggio per le imprese e per l’ambiente. In un paese dove l’illegalità nella gestione rifiuti è all’ordine del giorno, un sistema telematico voluto per contrastare tali fenomeni langue da quasi un decennio e cinque governi.

Il Sistri non ha mai funzionato per diversi motivi. Innanzitutto è stato concepito con una soluzione hardware poco funzionale. Per ogni movimentazione di rifiuti speciali pericolosi (e urbani per la sola regione Campania), il produttore, il trasportatore e l’impianto destinatario devono collegarsi ad un portale mediante un dispositivo usb (chiavetta) sul quale è caricato un programma. Queste chiavette sono soggette a continui aggiornamenti e il programma installato va spesso in conflitto con la maggior parte dei sistemi operativi.

Un sistema assolutamente anacronistico in un’epoca in cui tutto è in cloud e basterebbero un nome utente e una password. Da tempo si annuncia il loro superamento così come altri interventi di miglioramento ma è sempre mancata la volontà di metterci mano veramente. Altro problema è che è stato sottostimato il numero di aziende coinvolte e la complessità delle operazioni di trattamento rifiuti. E poi il sistema corruttivo dentro cui è stato concepito, scoperto nel 2013, con il coinvolgimento dei vertici della società Selex Service Management, gruppo Finmeccanica, affidataria dell’appalto. L’inchiesta ha svelato ad esempio che le chiavette erano state programmate in maniera molto artigianale e in alcuni casi fittizia da un soggetto poi arrestato. Nel 2016, dopo gara Consip la gestione di Sistri è passata al raggruppamento di imprese tra Almaviva, Agricolsulting e Telecom. Ne sono seguiti due ricorsi al Tar, uno di Selex contro il Ministero dell’ambiente e uno della società Exitone contro Consip, con la richiesta di annullamento della gara che ha visto vincitrice la RTI Almaviva. Il Tar ha rinviato l’udienza del secondo ricorso una prima volta al 24 gennaio 2018 e poi con ulteriore rinvio al 9 maggio. L’esito di questo giudizio potrebbe condizionare ulteriormente il destino di Sistri.

Recupero crediti Sistri

Accanto alle modifiche per la tracciabilità, il nuovo art. 194-bis disciplina le modalità “per il recupero dei contributi per il Sistri dovuti e non corrisposti”, lasciando poco spazio all’ immaginazione: le imprese devono continuare a farsi carico economicamente di un servizio inefficiente e inefficace. E non parliamo di bruscolini ma di un costo stimato di gettito dalle aziende di 65-70 milioni di euro ogni anno. Unica nota positiva, verranno rimborsati gli eventuali versamenti non dovuti (non si capisce quali). Il mancato pagamento dei contributi è per’altro pesantemente sanzionato dall’art. 260-bis del Testo unico, che prevede sanzioni pecuniarie fino a 93 mila euro, seppur decurtate del 50%. Non solo. Con questa norma si dispone anche il recupero di contributi eventualmente non versati attraverso riscossione coattiva, seppur mitigata dall’invio preliminare di un avviso di pagamento e da altri istituti come il ravvedimento operoso, accertamento in contraddittorio e strumenti di conciliazione giudiziale.

Digitalizzazione degli adempimenti e quarta copia del formulario via Pec

Il comma 1 dell’art. 194-bis prevede che “gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale”, modalità che, però, esiste già e si chiama Sistri. Il nuovo formato digitale sembrerebbe allora una duplicazione di cui sfugge la ratio, a meno che non si voglia introdurre un sistema alternativo per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, non obbligate a iscriversi a Sistri, ma questo confermerebbe i timori che quest’ultimo non venga migliorato. Tra l’altro, la disposizione non sembra neanche di immediata operatività poiché precisa che “Il Ministero dell’ambiente può con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1”. Si attende dunque un decreto ministeriale. Altra novità che invece sembra poter essere applicata sin da subito è l’invio della quarta copia del formulario tramite posta elettronica certificata. Si tratta di una novità molto utile per chi si occupa di rifiuti, soprattutto per i produttori. La quarta copia è quel documento che accompagna il trasporto di rifiuti e che, timbrata e firmata in arrivo dall’impianto destinatario, ritorna al produttore iniziale, sollevandolo da responsabilità rispetto alla gestione di trasportatori e impianti. In caso di smarrimento, la normativa prevede che ne sia data comunicazione alla Provincia. E gli smarrimenti non sono così improbabili per varie ragioni, tra queste anche di natura economica, perché le piccole aziende utilizzano ad esempio l’invio per posta ordinaria anziché raccomandata, che costa molto di più. L’invio tramite Pec risolverebbe il problema ai produttori e agevolerebbe i gestori.