Un pericoloso equivoco interpretativo derivante da (errati) titoli di stampa a fini sensazionalistici sul nuovo decreto legge sui roghi dei rifiuti

Terra dei fuochi: bruciare rifiuti (di ogni tipo ed ovunque) è sempre stato reato!

[4 Dicembre 2013]

In data 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver approvato un decreto legge che – tra le altre cose – introduce uno specifico reato relativo alla combustione illecita dei rifiuti.

Ma come va interpretata questa novità? Significa che fino a ieri si potevano bruciare i rifiuti in modo indiscriminato ed assolutamente impunito?Premesso che ancora non abbiamo potuto leggere il testo di questa nuova norma, che è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale (e che, comunque, trattandosi di un decreto legge dovrà poi passare all’approvazione di Camera e Senato per la sua conversione definitiva in legge, con possibili modifiche al testo), esaminiamo tuttavia quello che dice il Comunicato stampa ufficiale che è stato diramato al termine del Consiglio dei Ministri e che è stato ripreso e commentato in vario modo dagli organi di stampa e dagli addetti ai lavori.

Nel Comunicato, riferendosi alla norma in questione, si dice che: “La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.

  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui  sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  • Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
  • La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania). 
  • Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Dunque, con questo nuovo reato si vuole andare a sanzionare in modo più duro (un delitto)chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate rispetto al regime sanzionatorio più blando (contravvenzione) che oggi tuttavia esiste, ed è la sanzione relativa all’attività di smaltimento illecito dei rifiuti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06. Ma è comunque oggi già sempre già reato, seppur di tipo contravvenzionale.

Pertanto, l’introduzione di questo specifico reato, non significa certo – come alcuni stanno interpretando – che fino ad oggi si potevano bruciare in modo indiscriminato ed  impunito i rifiuti, perché questa era comunque una attività di gestione illecita di rifiuti punita – appunto – con le sanzioni  penali contravvenzionali previste all’art. 256 D.Lgs. n. 152/06.

Ed infatti, sempre nel comunicato stampa, si legge che: “Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine”.

Sostanzialmente questa è una norma che mira a sanzionare in modo più duro – rispetto a come è stato fino ad ora sanzionato – il diffuso sistema (sempre e comunque illegale) di dare fuoco a cumuli di rifiuti di vario tipo, producendo un inquinamento reiterato, sistematico e dannosissimo per la salute pubblica. Fenomeno che da anni, ormai, denunciamo sistematicamente anche dalle pagine di questa nostra testata giornalistica, e contro il quale abbiamo sempre espresso la necessità di inasprire le pene per cercare di contrastare in modo più efficace tali sistemi.

Per essere più chiari, seppur fino ad oggi si trattava di reato-contravvenzione, era sempre reato e potevano comunque essere attivati gli strumenti preventivi e repressivi di polizia giudiziaria contro i roghi di rifiuti di ogni tipo inclusi sequestri preventivi dell’area e denunce penali dei responsabili.

Abbiamo altresì sempre evidenziato come che questi cumuli di rifiuti abbandonati sono comunque un fenomeno di illegalità diffusa che costituisce palese violazione entro la parte quarta del D.Lgs n. 152/06 in quanto si tratta di rifiuti comunque abbandonati.

Siano essi rifiuti urbani, artigianali o industriali (pericolosi o non pericolosi), si tratta comunque nei casi anche minimi di depositi incontrollati di rifiuti riversati sulle territorio, fino ad arrivare – nei casi di maggiore gravità –  ad ipotizzare anche la discarica abusiva.

Si è sempre trattato – in ogni caso – di violazioni rilevanti sotto il profilo penale. Ma nel momento in cui il cumulo di rifiuti prende fuoco, non vi è dubbio che qualcuno – in modo doloso – ha attivato uno smaltimento illegale di tali rifiuti mediante incenerimento a terra; illecito che continuerà – come è precisato nel Comunicato del Consiglio dei Ministri – a dover essere contestato in aggiunta da oggi allo specifico reato per l’abbruciamento illecito dei rifiuti abbandonati.

Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge annunciato, pubblicheremo un commento specifico su tale nuova norma.  Ma – per il momento – è importante non creare equivoci interpretativi derivanti da articoli di stampa che – sostanzialmente – per fini sensazionalistici possono far indirettamente intendere che solo da oggi bruciare rifiuti diventa reato. Non è affatto così…

di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Diritto all’ambiente