Toscana, incostituzionali le autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili

La Corte Costituzionale ha decretato l’illegittimità delle procedure semplificate per l’installazione del solare termico e degli impianti a biomassa

[28 Gennaio 2014]

La disciplina autorizzativa degli impianti a fonti rinnovabili della Regione Toscana è in parte incostituzionale, perché diverge da quella nazionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 11 del 27 gennaio 2014. Infatti, a seguito del ricorso promosso dal Presidente del Consiglio nel febbraio dello scorso anno, la Corte si è espressa in merito alla legittimità costituzionale di alcuni degli articoli della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012).

In particolare, a cadere nel vizio di incostituzionalità è anche un articolo, il 37, nella parte in cui modifica e l’art. 17 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 Disposizioni in materia di energia, andando a individuare una serie di interventi concernenti l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (solare termico e biomasse) per la produzione di energia elettrica e termica per i quali non era necessario il titolo abilitativo, essendo sufficiente la semplice comunicazione al Comune.

Solare termico

Innanzitutto la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le modifiche introdotte dall’art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 all’art. 17, comma 2, lettere a) e b), della legge reg. n. 39 del 2005, le quali prevedono che «Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico».

La norma Regionale, di fatto, estendeva così per alcuni tipi di impianti un regime autorizzativo particolarmente semplificato, anche in casi in cui, invece, la la normativa nazionale prevedeva un regime più complesso (Decreto Legislativo n. 28 del 2011). Secondo la Corte, l’illegittimità risiede proprio nel fatto che la Regione “nell’estendere il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, ha violato il principio fondamentale nella materia dell’energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall’art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011.”

Biomasse

L’altro aspetto riguarda sempre l’art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012, laddove modifica l’art. 17, comma 2, lettera f), della legge reg. n. 39 del 2005. La norma regionale ha inserito alla lettera f) l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawat termici tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, […] laddove [essi siano] realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

Pertanto, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla PAS (procedura abilitativa semplificata), la disposizione regionale invece assoggetta gli impianti, con capacità di produzione fino a 0,5 MWt (e cioè 500 kWt) ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo per la loro realizzazione la semplice comunicazione. Tale intervento regionale contrasta, quindi, con quanto previsto dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, che consente alle Regioni di estendere il regime semplificato soltanto limitatamente agli impianti con potenza nominale fino a 50 kW. In sostanza la Regione avrebbe esteso il regime autorizzativo semplificato oltre il limite massimo consentito.