Legambiente: «Il Senato cancelli il ddl Falanga». La lotta all’abusivismo edilizio in tre punti

Ciafani: «Le norme attualmente in discussione sono, nella migliore delle ipotesi, inutili»

[17 Maggio 2017]

Legambiente si occupa attivamente del tema dell’abusivismo edilizio da almeno trent’anni, tra denunce e proposte in favore del ripristino della legalità, ed oggi il suo direttore generale – Stefano Ciafani – invia un chiaro messaggio al Parlamento. «Il Senato può completare l’opera avviata dalla Camera, che ha fortunatamente cancellato le norme ‘blocca ruspe’, e consegnare il cosiddetto ddl Falanga alla sorte che avrebbe da subito meritato: il nulla legislativo. Le norme attualmente in discussione – prosegue Ciafani – sono, nella migliore delle ipotesi, inutili e alimentano aspettative infondate nei proprietari di case abusive e propaganda elettorale. Se il Parlamento vuole dare davvero un contributo nella lotta all’abusivismo edilizio, farebbe bene a concentrarsi su altre priorità».

Il ddl Falanga di oggi – ricorda Legambiente – non ha alcun carattere prescrittivo per le Procure della Repubblica che si occupano di abusivismo edilizio e quindi, per fortuna, non può essere considerato una legge “blocca ruspe”, contrariamente a quanto ancora sostiene il senatore Falanga, ma solo un testo di indirizzo per i magistrati nello svolgimento dell’attività di demolizione riscritto sulla base di uno schema che peraltro molte Procure già adottano. Adesso spetta però al Senato completare il lavoro, dopo quanto ottenuto in commissione giustizia alla Camera nella primavera del 2016, bollando definitivamente il ddl Falanga come un provvedimento che dovrebbe essere cancellato dall’agenda dei lavori parlamentari per dare spazio ad altre proposte legislative che facilitino gli abbattimenti degli abusi.

Proposte che il Cigno verde articola attorno a tre priorità:

  1. Consolidare la collaborazione tra le istituzioni e potenziare il ruolo dello Stato in materia. Le difficoltà, a volte reali a volte strumentali, in cui spesso versano i Comuni “colpevoli” delle mancate demolizioni, devono essere bypassate dalle istituzioni superiori. Ferme restando la necessità di sanzioni a carico dei dirigenti responsabili e un controllo annuale della Corte dei conti sul danno erariale prodotto dall’occupazione abusiva di case entrate ormai acquisite al patrimonio immobiliare pubblico, laddove le amministrazioni locali risultino inadempienti, va ridefinito il potere sostitutivo dei Prefetti. Questi avranno il compito di eseguire gli interventi, ma anche quello di reperire le risorse economiche necessarie.
  2. Per evitare che gli abbattimenti vengano bloccati da innumerevoli ricorsi, spesso pretestuosi, è necessario prevedere lo stop all’iter di una demolizione solo in presenza di un provvedimento di sospensione da parte di un tribunale. In assenza, non vi è alcun motivo perché il Comune arresti le procedure. (Valga, a titolo d’esempio, la vicenda dell’ecomostro sulla spiaggia di Scala dei Turchi a Realmonte, in provincia di Agrigento, abbattuto nel giugno del 2013. Dopo 23 anni e quattro sentenze negative, l’avvocato degli abusivi aveva trovato nuovi motivi per proporre ricorso al TAR al solo fine di perdere altro tempo. La diffida della Procura ha quindi costretto il Comune a fissare una data limite per intervenire d’ufficio pena la denuncia e, a quel punto, senza via di scampo, l’abusivo ha deciso di demolire in proprio lo scheletro).
  3. Infine, per quanto riguarda le demolizioni per via giudiziaria, Legambiente ritiene utile porre alla base degli interventi la sentenza che accerta il reato e non invece quella di condanna. Così come già avviene in materia di lottizzazione (ex art 44 TU edilizia), perché i tempi di prescrizione (dopo 4 anni e mezzo circa) non pregiudichino la demolizione, ma semplicemente incidano sulla condanna dell’abusivo.