Il riassetto di una strada preesistente non è detto che sia sottoposto a Via

La Corte di giustizia europea su un caso tedesco

[29 Novembre 2016]

Un progetto di riassetto viario che, pur riferendosi ad un tratto di lunghezza inferiore a 10 km, consiste in un allargamento o in un riassetto di una strada preesistente a quattro o più corsie, può non essere sottoposta a Valutazione d’impatto ambientale (Via).

Lo afferma la Corte di giustizia europea in riferimento alla domanda sulla interpretazione della direttiva Via sollevata nell’ambito della controversia tra il Bund Naturschutz in Bayern eV e il sig. Harald Wilde, da una parte, e il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania), dall’altra. Una controversia che riguarda la legittimità della decisione presa dal Land di approvare il riassetto di parti di una strada situata nel territorio della città di Norimberga senza aver effettuato la Via.

Si tratta del riassetto di due tratti di strada composti da due corsie per ogni senso di marcia. Nel primo tratto, lungo 1,8 km, è prevista, su un lato, l’aggiunta di una terza corsia e la costruzione di barriere acustiche per circa 1,3 km. Nel secondo tratto, lungo 2,6 km, è prevista la realizzazione di una galleria stradale di circa 1,8 km, la trasformazione delle “intersezioni a raso” esistenti in “intersezioni a livelli sfalsati” e la realizzazione di una nuova strada d’accesso a partire dal centro della città di Norimberga. I due tratti si trovano entrambi in zona urbana.

Nell’esaminare il ricorso di annullamento contro la decisione del Land, perché manchevole di Via,  il tribunale amministrativo bavarese di Ansbach si è interrogato sull’obbligo di sottoporre il progetto alla valutazione. Tale giudice nutre dubbi in merito, in particolare con riguardo all’applicazione di Via obbligatoria a un riassetto viario di lunghezza inferiore a 10 km chiedendosi, però, se si tratti di una “costruzione”.

La direttiva Via distingue la Via obbligatoria da quella facoltativa. Il legislatore Ue ha inteso marcare la differenza tra i progetti che appartengono a determinate categorie (elencati nell’allegato I della direttiva), che hanno un impatto ambientale di rilevo e che in linea di principio dovrebbero essere sottoposti a una valutazione sistematica, e quelli che appartengono ad altre categorie (elencati nell’allegato II) che non hanno necessariamente un tale impatto in tutti i casi e che dovrebbero essere sottoposti a una valutazione soltanto qualora gli Stati membri li ritengano suscettibili di avere un simile impatto di rilevo.

All’allegato I sono elencati (punto 7, lettera b), anche la costruzione di autostrade e di vie di rapida comunicazione e (punto 7, lettera c), la costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o il raddrizzamento o l’allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

Risulta chiaramente dalle disposizioni che il legislatore ha inteso limitare soltanto ai progetti che riguardano tratti di strada di una lunghezza significativa, in questo caso di almeno 10 km, l’obbligo degli Stati membri di sottoporre determinati progetti di riassetto viario ad una valutazione sistematica del loro impatto ambientale.

Quindi, un progetto di riassetto viario che riguarda un tratto di lunghezza inferiore a 10 km, non è ricompreso, unicamente in ragione della sua natura. Ma ciò non accade nel caso in cui si tratti di una “costruzione”.

Il legislatore dell’Unione ha ricondotto la costruzione di autostrade e di vie di rapida comunicazione alla categoria dei progetti da sottoporre sistematicamente a una valutazione del loro impatto ambientale, senza imporre il requisito di una lunghezza minima per questo tipo di costruzione.

Non si può escludere, peraltro, che un riassetto viario, per quanto di lunghezza ridotta, abbia, per sua stessa natura, una portata tale da avere un impatto ambientale di rilievo. Spetta, quindi , al giudice nazionale valutare caso per caso se, in base all’insieme delle sue caratteristiche e non solamente in base alla sua lunghezza, il riassetto viario in questione abbia una portata tale da dover essere qualificato come “costruzione” ossia come realizzazione di opere prima inesistenti oppure come modifica, in senso fisico, di opere preesistenti.