Sono soggetti a Via anche i centri commerciali di medie dimensioni

[30 Ottobre 2013]

Anche i centri commerciali di medie dimensioni sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale (Via). Lo ricorda la Corte Costituzionale – con sentenza del 28 ottobre 2013, n. 251 – che dichiara  incostituzionale le legge del Veneto “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” nella parte in cui omette l’inclusione dei centri commerciali di medie dimensioni alla assoggettabilità di Via. Perché in contrasto con le disposizioni nazionali e la Costituzione.

La legge regionale del Veneto, fra l’altro, dispone che l’apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di dimensioni medie e grandi, siano soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (d’ora innanzi Scia) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (Suap).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo che l’interessato possa rivolgere al Suap le richieste di autorizzazione o le segnalazioni d’inizio attività, la legge regionale eviterebbe la valutazione ambientale strategica (Vas) prevista dalla legge statale e necessaria, in particolare, per le strutture commerciali di medie e grandi dimensioni.

Ma, secondo la Corte, le disposizioni adottate nell’esercizio della competenza residuale in materia di commercio non si occupano in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. E dunque non danno adito ad alcuna interpretazione che abiliti l’amministrazione procedente ad omettere la Vas, o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste dalla legge statale (la Vas è regolata dal Dlgs 152/2006).

Per questi profili, secondo la Corte, non vi è conflitto con la Costituzione. Il conflitto vi è invece per le questioni riguardanti la Via.

Il legislatore regionale prevede esplicitamente la Via o la verifica di assoggettabilità a Via per le grandi strutture di vendita, aventi superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, laddove il legislatore statale richiede che le medesime procedure o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i centri commerciali. Ma si riferisce a una categoria di esercizi commerciali, quella delle grandi strutture di vendita, diversa da quella utilizzata dal legislatore statale. Per alcuni aspetti quella regionale è più ampia rispetto a quella statale, perché al suo interno annovera anche le grandi strutture che non possono essere definite centri commerciali, in quanto non ricomprendono una pluralità di esercizi; per altri aspetti, però, è più restrittiva, perché non include i centri commerciali di medie dimensioni.

Comunque, ai sensi della normativa statale, i centri commerciali sono definiti come strutture di vendita di medie e grandi dimensioni, nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Dato inoltre che la disciplina della Via rientra senza alcun dubbio nella tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato prevista dalla Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettera s), il legislatore regionale non può eludere tale disposizione dato che non ne ha la competenza.