Il Tribunale Ue: escluse dal finanziamento europeo le spese italiane per i settori bovino e ovino

[13 Maggio 2016]

La Commissione europea ha eliminare dal finanziamento dell’Ue alcune spese sostenute dall’Italia dall’anno 2006 all’anno 2009 per il sostegno agli allevatori di bovini, ovini e ad altri tipi di attività agricole, poste a carico del Feaog (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia), dal 2007, del Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). E il tribunale conferma questa decisione.

La Commissione nel 2014 ha deciso di applicato delle rettifiche finanziarie forfettarie finalizzate ad eliminare dal finanziamento dell’UE alcune spese sostenute dell’Italia corrispondenti a circa sette milioni di euro. In particolare ha escluso circa cinque milioni di euro perché oggetto di importanti carenze dal punto di vista dei controlli dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e delle regioni Lazio e Abruzzo. E circa un milione e ottocentosessantamila di euro perché attribuiti dall’Italia quali diritti di pagamento “speciali” ai sensi di un regolamento europeo del 2003 senza previa deduzione di quelli “ordinari”.

Per tale decisione l’Italia ha chiesto l’annullamento sostenendo che la Commissione, è venuta meno al proprio obbligo di motivazione le regole della Politica agricola comune (Pac). Cosa smentita dal Tribunale.

Per la giurisprudenza dell’Unione vige il principio, più volte espresso per cui la Commissione, che intende dimostrare una violazione, da parte di uno Stato membro, delle norme della Pac, non ha l’obbligo di provare puntualmente e specificamente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’irregolarità dei singoli dati da loro trasmessi. E’ sufficiente che la Commissione offra elementi tali da far sorgere dubbi seri e ragionevoli in merito al sistema nazionale di controlli e verifiche.

E’ lo Stato membro che deve fornire la prova più circostanziata, puntuale ed esauriente circa l’effettività dei propri controlli e, se del caso, l’inesattezza delle affermazioni della Commissione. L’Italia però – nel caso di specie – non ha né specificato e dimostrato niente riguardo alla violazione, da parte della Commissione, dei principi generali dell’Unione, né ha provato che il proprio sistema generale di controlli risulti in realtà compatibile con il diritto europeo.

Per questo il Tribunale respinge le richieste dell’Italia così come respinge i rilievi in merito a una possibile violazione del principio di proporzionalità

Anche per quanto riguarda l’esclusione dell’ulteriore tranche di 1,8 milioni di Euro circa il Tribunale ha accolto l’impostazione della Commissione. Secondo la Commissione l’Italia ha calcolato non correttamente le somme erogabili nell’ambito di alcune attività agricole, come l’allevamento bovino e ovino o la coltura di piante oleifere. Le autorità italiane hanno mantenuto distinti i diritti ordinari da quelli speciali, e hanno confermato alcuni diritti speciali laddove, invece, avrebbero dovuto essere attribuiti soltanto diritti ordinari.

Per tali attività, la legislazione europea prevede diritti di aiuto “speciali”, correlati a meriti o requisiti particolari degli allevatori e agricoltori. Il metodo di calcolo previsto, impone di includere i diritti “ontologicamente” speciali nel “plafond” dei pagamenti ordinari allorché la resa non superi quantitativamente la soglia dei 5.000 euro per ettaro, con possibilità di attingere dal “plafond” dei diritti speciali solo a condizione che venga superata la predetta soglia quantitativa di resa.