I boschi, gli incendi, i Parchi, le Regioni: tra demagogia e solipsismo, la linea guida della legge

L’assurdo è di tipo normativo, irrisolto dal legislatore (adesso che ne aveva l’opportunità di farlo), il quale evidentemente non ha idea delle problematiche quotidiane di gestione delle aree protette

Mentre accenna a terminare un’estate particolarmente torrida e priva di precipitazioni, sono tanti gli ettari di vegetazione andati in fumo per incendi che hanno interessato sovente anche i nostri parchi.

Nel pieno rispetto della formula di Umberto Eco, quindi, sui social si sono affastellate le più esperte opinioni sulla conduzione dei boschi; purtroppo, alle esternazioni dei soliti facinorosi da tastiera si sono accompagnate anche sprovvedute dichiarazioni di amministratori pubblici.

Le questioni più scottanti sul tappeto hanno riguardato la “gestione” dei boschi, nonché il rimboschimento per ripristinare i danni da incendio. Vecchi fantasmi, quindi, si sono affacciati sul palcoscenico in fiamme. Già solo per gli aspetti giuridici, sulla tutela, conservazione e sull’impiego delle risorse forestali si potrebbe scrivere copiosamente per giorni e giorni, raccontando di una normativa magmatica e di un affastellamento di competenze di settore che sembra avere pochi eguali.

Forse è il caso di ricordare che tra le prime normative organiche di tutela ambientale si può annoverare il r.d. 3227/23, recante il «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», per buona parte ancora vigente. Ci si preoccupava, all’epoca, di mantenere la copertura boschiva per scopi di prevenzione idrogeologica, ma anche per difendere «terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti». Per vero, si prestava attenzione anche a favorire la selvicoltura e l’agricoltura montana.

Inutile soggiungere che nel caso di boschi privati, in qualche modo produttivi anche solo per indiretti interessi turistici, sarebbe stato difficile vedere tante fiamme non arginate da sistemi di prevenzione, di preallarme, di cura per gli inneschi accidentali o di vigilanza per prevenire le mosse dei piromani.

I boschi di nessuno, spesso, a nessuno importa che brucino.

L’affermazione sembra farsi più pesante se si pensa che, com’è accaduto in passato, gli incendi hanno interessato (o sono partiti) dalle vetuste pinete di rimboschimento forestale. È il caso del Morrone, di Monte Giano (la montagna con la scritta “dux”), ma anche di molti altri pregressi e importanti incendi boschivi. Potremmo dire che il rimboschimento forestale, non portato a termine con la sostituzione delle essenze arboree, ha prodotto più danno di quel che si pensava di rimediare.

Questa osservazione deve assommarsi – allorquando si scoprì il “malaffare” degli incendi, che spesso nulla aveva a che fare con la piromania – con la previsione generale della l. 353/2000, la legge quadro in materia di incendi boschivi. Fra altre disposizioni, è previsto che:

  1. Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, salva la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In ogni caso, nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. Ed è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive
  2. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
  3. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Su queste chiare premesse normative, le dichiarazioni di immediato rimboschimento, qualora non appartengano a demagogia politica di bassa profilo (come per il ricorso all’esercito al fine di fronteggiare l’emergenza cinghiali), sono abbastanza gravi e, per giunta, devono tener conto tecnicamente di una complessità di fattori soprattutto allorché, fattualmente, gli incendi abbiano distrutto pinete di rimboschimento forestale, per poi estendersi a macchie ed arbusteti o praterie sommitali e, ancor di più, allorché riguardino il territorio di parchi nazionali, sottratto, per espressa previsione di legge, alla competenza diretta della Regione, ma attratta unicamente nell’autonomia gestionale dell’Ente parco coordinata con l’intervento vigilante di assenso del Ministero dell’Ambiente.

Mettendo a fuoco l’altra questione, quella della “cura” dei boschi, della ripulitura del sottobosco, del taglio, della forestazione e quant’altro, il panorama tende ancora più ad offuscarsi.

È, sul punto, in crisi il sintagma stesso di bosco. Pur senza accedere a competenze specifiche – di conoscenza forestale e certamente non giuridiche – almeno come dato fattuale appare opportuno distinguere l’oggetto materiale degli “abbruciamenti” di questa estate, posto che gli arbusteti, le macchie, le praterie sommitali, le pinete di rimboschimento, le faggete coetanee derivanti dalla semplice interruzione degli ex cedui senza trasformazione o la semplice tutela di boschi produttivi senza rinaturalizzazione, cambiano molto le tutele da apprestarsi. Sembra che sovvenga la distinzione tra bosco, foresta e selva, ma in una formula molto più complessa.

La domanda, spicciola, sul chi doveva ripulire/manutenzionare cosa, come, se e perché abbisogna di una risposta molto complessa. Ed è più semplice occuparsene per le aree ricomprese nei perimetri dei parchi nazionali, posto che la zonazione ed i vincoli da questa imposti consentono più facilmente di collazionare le forme d’intervento.

Nel fine generale di conservare l’ambiente naturale rispettando la libera evoluzione dei processi naturali, l’intervento sugli habitat forestali deve ritenersi ammesso esclusivamente nelle zone B, secondo utilizzazioni tradizionali collegate a sistemi agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità del parco ed in grado di garantire il permanere delle biocenosi esistenti e di elevati livelli di naturalità. Le zone C, per la loro costruzione, pur se recano maggiori possibilità di azione antropica, dovrebbero essere meno caratterizzate dalla presenza di boschi, in quanto vocate per le attività tradizionali di pastorizia ed agricoltura. I boschi, fatta eccezione per i profili urbani e periurbani, non dovrebbero riguardare le zone D.

Ogni parco, ovviamente, dice la sua, ma spesso accade che si smarriscano gli interessi economici che sorreggevano le tradizionali economie del bosco, per cui sovente le attività di forestazione più che essere limitate sono diventate del tutto assenti, con ogni conseguenza per la “gestione” del bosco. Per non dover aggiungere il cronico ritardo di alcune regioni nell’approvazione dei piani di assestamento forestale (come in Abruzzo, dove non vengono approvati da almeno una decina d’anni, con ogni immaginabile conseguenza).

Nelle zone A gli interventi di forestazione devono ritenersi chiaramente esclusi, salvo che non si rendano necessari, in via del tutto eccezionale, per la conservazione od il ripristino di habitat.

Si sa, però, che le previsioni della legge quadro sulle aree protette sono ormai affondate anche nel sistema di tutela comparativa delle valutazioni ambientali. La coincidenza con le Aree Natura 2000, non risolta dal legislatore in alcun modo, lasciando aperta una pesante aporia, può offrire dei varchi di opportunità, ma scopre anche degli abissi mostruosi di ipocrisia.

È il caso dell’assoggettamento a VAS (valutazione ambientale strategica) del Piano per il Parco; è il caso della sovrapposizione della tutela comparativa della VINCA (valutazione d’incidenza) rispetto agli strumenti di governo dell’area protetta, con l’incognita circa l’eventuale disparità di giudizio (cosa accade se un intervento è permesso in sede di valutazione ambientale ma non assentibile con nulla osta o viceversa?).

Il lato buono da prendere, nella frequente coincidenza spaziale tra aree protette ed aree Natura 2000, può essere rappresentato dall’utilizzo, qualora unicamente subordinato al ripristino o al mantenimento degli habitat naturali, di alcune fra le prescrizioni di cui al d.m. 17 ottobre 2007, che contemplano azioni di intervento attivo, utili per rimediare al noli me tangere dell’art. 12 l. 394/1991, forse oggi in qualche caso da superarsi (si pensi agli sfalci necessari per la conservazione dei galliformi alpini).

Fra queste prescrizioni, ad esempio, può dirsi fondamentale la previsione generale recante la possibilità di eseguire sfalci o lavorazioni del terreno (anche boschivo) per la realizzazione di fasce antincendio. In tema, possono avere rilievo persino gli interventi in grado di favorire la struttura disetanea dei soprassuoli, l’evoluzione dell’alto fusto, la presenza di radure e chiarie. Ma, si badi, vi è attenzione (e non potrebbe essere diversamente) all’aumento della biomassa vegetale morta.

Il lato negativo è presto descritto. Se la l. 353/2000 assegna alle Regioni il compito, nel Piano AIB, di prevedere le «operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio», la stessa Regione può adoperarsi fattivamente per stabilire delle ferree “misure generali di conservazione per Sic e Zps, che non ne tengono conto, con l’effetto che le due previsioni possono porsi (forse perché redatte da uffici che non si conoscono l’uno con l’altro) in conflitto fra loro. Si pensi, ad esempio, che la Regione Abruzzo, nelle misure generali di conservazione ha generalmente vietato la ripulitura del sottobosco, la raccolta di legna secca giacente a terra da almeno tre anni, dovendosi mantenere intonso il materiale vegetale oggetto di disfacimento o comunque “a terra” di diametro superiore a 30 cm. Tutto questo, unitamente a diversi vincoli rispetto alle vecchie pratiche colturali di utilizzo, cura e manutenzione dei boschi, pascoli e campi, in vista di una loro generalizzata “rinaturalizzazione”. Tutte attività che potrebbero, in quanto del tutto generiche, non essere confacenti già solo per logica intrinseca con le esigenze di prevenzione antincendio (soprattutto se si guarda alle pinete di rimboschimento!).

E, per tornare al conflitto tra la tutela integrale apprestata da Piano e Regolamento del Parco e quella comparativa, potrebbe porsi il caso non affatto di scuola, di un intervento di ripulitura del sottobosco, magari assentibile dall’Ente Parco con nulla-osta e previsto per finalità specifiche di mantenimento o ripristino di habitat forestali od anche per le sole finalità di prevenzione di incendi boschivi (giacché potrebbe essere meglio conservare un bosco con meno biomassa vegetale morta, e non perdere l’intero bosco in quanto arso), eppure non in grado di superare l’argine di un comitato di valutazione ambientale regionale.

L’assurdo, come detto, è di tipo normativo, irrisolto dal legislatore (adesso che ne aveva l’opportunità di farlo), il quale evidentemente non ha idea delle problematiche quotidiane di gestione delle aree protette.

Piuttosto, a fronte di chi pretende di imporre i rimboschimenti nei parchi nazionali, violando con un’affermazione sola, la l. 394/1991 e la l. 353/2000, è meglio iniziare a leggere, quantomeno nei piani per i parchi, previsioni (relative alla zona B) che contemplino ad esempio la possibilità di redigere progetti speciali (i quali rappresentano l’unica modalità per vincolare amministrazioni terze al raggiungimento di obiettivi specifici) ai fini dell’«ottimale disegno del sistema di prevenzione e di controllo degli incendi, tenendo conto della viabilità di servizio, dei siti di avvistamento e delle localizzazioni migliori per i punti di approvvigionamento idrico».

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