Da Tari a Tarip, come cambia la riduzione per il produttore di rifiuti assimilati avviati a recupero

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013, ed entrata in vigore il giorno 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che è entrato in vigore il 27/12/2013, ha istituito, mediante il comma 639 del proprio articolo 1,  l’imposta unica comunale (IUC).

Essa si  basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  loro natura e valore   e   l’altro collegatoall’erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali. La IUC sicompone dell’imposta municipale propria (IMU), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La disciplina della TARI è stata formulata in perfetta linea di continuità con le previgenti norme in materia di tassa sui rifiuti.La legge 147/2013 dispone, a tale proposito:

“641. Il presupposto della TARI è il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

  1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o  di detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all’adempimento  dell’unica obbligazione tributaria.
  2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  è  responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.”

La riduzione della TARI per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a recupero

Inoltre, nel testo originario della norma, era presente il seguente comma:

“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a condizione che ne dimostrino l’avvenuto  trattamento  in  conformità alla  normativa  vigente.

Per  i  produttori  di  rifiuti  speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune, con  proprio  regolamento,  può  prevedere  riduzioni  della   parte variabile  proporzionali  alle  quantità  che  i  produttori  stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”

Tuttavia, nella medesima legge, era presente anche il comma  661, il quale disponeva che:

“ Il tributo non  è  dovuto  in  relazione  alle  quantità  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  alrecupero”.

Dunque ci si trovava di fronte a due disposti della medesima legge, cioè i commi 649 e 661, i quali riportavano disposizioni tra loro certamente contraddittorie ed incompatibili, pur avendo ad oggetto la medesima fattispecie giuridica, e cioè i “rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero”.

Infatti, sulla base del disposto del comma 649, il comune aveva la mera facoltà di prevedere, con  proprio  regolamento, riduzioni  della parte variabile della TARI proporzionali  alle  quantità  che  “i  produttori  di rifiuti assimilati dimostrino di avere avviato al recupero.”, mentre il comma 661 disponeva, in maniera secca, che il produttore di rifiuti assimilati non doveva versare alcuntributo in  relazione  alle  quantità  di rifiuti assimilati che egli   dimostri  di  aver  avviato  al recupero.

La circolare del Ministero dell’Ambiente

In un primo tempo è stato il Ministero dell’Ambiente, con circolare 13 febbraio 2014, n. 1, a cercare di risolvere il problema della contraddittorietà delle due norme sopra esposte, nel modo seguente:

“649. […] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
“661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”
Il contrasto del disposto normativo nasce dal mancato coordinamento del testo nel corso dei lavori parlamentari finalizzati alla definizione dello stesso.

Il Parlamento infatti, con l’introduzione del comma 649, ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministro Orlando, in attesa di un chiarimento normativo, ha inteso “dare la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, come si legge nella circolare, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .

Dunque, in un primo tempo, l’interpretazione ministeriale ha avallato il principio della mera discrezionalità nei Comuni nel mantenimento di una riduzione tariffaria relativaalle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.” 

L’intervento del legislatore

Successivamente è invece intervenuto  il  legislatore che ha  provveduto a modificare l’originario disposto della legge 147/2013 , in maniera opposta rispetto all’interpretazione ministeriale sopra cit., mediante il disposto di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, il quale ha, da una parte, abrogato il disposto di cui al comma 661 cit., e dall’altra riformato il comma 649, che dispone ora:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.

Dunque il legislatore, con il nuovo disposto del comma 649, ha imposto ai comuni di disciplinare con proprio regolamento le riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Il disposto della legge è inequivoco: i comuni sono obbligati a prevedere tali riduzioni, pena l’evidente contrasto tra il Regolamento TARI e la legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale determina l’illegittimità del Regolamento nelle parti contrastanti con le norme imperative di legge.Le modifiche sopra esposte apportate alla legge 147/2013 sono entrate in vigore il giorno 06/05/2014.

La TARIP 

Si deve inoltre rilevare che i commi667 e 668 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 hanno disposto che:

“667. Con regolamento da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell’articolo  17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-città  e  autonomie locali, sono stabiliti criteri per  la  realizzazione  da  parte  dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di  rifiuti conferiti  al  servizio   pubblico   o   di   sistemi   di   gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello di tariffa commisurata al servizio reso  a  copertura  integrale  dei costi relativi al servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei rifiuti  assimilati,  svolto  nelle   forme   ammesse   dal   diritto dell’Unione europea.

“668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere  l’applicazione  di  una  tariffa  avente  natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione della tariffa può  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ”

Tali commi costituiscono il presupposto per l’applicazione della c.d. Tariffa Puntuale (TARIP),  alternativa alla TARI, basata sulla misurazione (a peso o a volume), cosiddetta puntuale, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti al pubblico servizio.

La Tariffa Puntuale ha trovato concreta applicazione nel Decreto 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’Ambiente e contenente “Criteri per la realizzazione  da  parte  dei  comuni  di  sistemi  di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di  gestione  caratterizzati  dall’utilizzo  di correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo  del  servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” (pubblicato, nella GU del 22 maggio 2017).  Si deve però rilevare che sono legittimi anche i Regolamenti comunali TARIP precedenti l’entrata in vigore del DM 20 aprile 2017, purchè rispettosi dei presupposti di legge sopra esposti.

Anche se la TARI e la TARIP sono sistemi parzialmente  alternativi, non si deve dimenticare che i principi fondamentali fissati dalla  legge 147/2013  valgono sia per la TARI che per la TARIP e, tra questi, rimane indubbiamente in vigore quanto previsto dal comma 649 della legge 147/2013 , ed in particolare  quanto disposto dal comma secondo, in base al quale:

“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”

Ovviamente, in relazione al nuovo metodo di calcolo della tariffazione per ciascuna utenza , la percentuale di riduzione della TARIP relativa all’avvio a riciclo di rifiuti speciali assimilati da parte del produttore potrà essere inferiore rispetto ai sistemi TARI, anche se la riduzione della quota variabile del tributo deve comunque essere “proporzionale”  alle quantità di rifiuti speciali assimilatiche il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

Conclusioni

Si deve conclusivamente rilevare che, laddove i comuni che siano passati legittimamente alla TARIP abbiano omesso di disciplinare, nei propri regolamenti, le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, allora quei regolamenti risulterebbero illegittimi nella parte in cui non prevedono tale riduzione e sarebbero impugnabili innanzi al TAR competente per luogo (nei termini previsti dalla legge), così come sarebbero impugnabili le singole cartelle della TARIP prive della riduzione sopra esaminata, qualora dovuta per legge.