Sui rifiuti e la nuova disciplina dei sottoprodotti: D.M. 13 ottobre 2016, n. 264

Con quest'articolo si inaugura la collaborazione editoriale tra greenreport e lo Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente, che curerà la rubrica "Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali"

Nell’ordinamento giuridico nazionale la disciplina relativa ai residui di produzione è contenuta in quella relativa alla gestione dei rifiuti, cioè il Dlgs 152 del 2006 e s.m., come modificato ed integrato dal Dlgs n.205 del 2010, il quale contiene anche i criteri per distinguere ciò che è rifiuto da ciò che non lo è: 1)  o perché non lo è mai stato (si vedano in tal senso : a) la disciplina delle esclusioni di cui all’art.185 e b) la disciplina del Sottoprodotto di cui all’ articolo 184-bis), 2) o perché, pur essendo divenuto un rifiuto, è tornato ad essere un prodotto-non rifiuto  in seguito allo svolgimento sul rifiuto stesso di un’attività di recupero ai sensi dell’art.184-ter, relativo alla “Cessazione della Qualifica  di Rifiuto”.

Il sottoprodotto nel dlgs 152

L’Articolo 184-bis, relativo alla nozione di “Sottoprodotto”, del Dlgs 152 del 2006 e s.m., , definisce tale nozione elencando una serie di requisiti che devono essere tutti, contestualmente, soddisfatti ai fini della costituzione della nozione di sottoprodotto. Sono appunto  “requisiti costitutivi”.  Infatti la prima parte del comma afferma che:

“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni”. Segue l’elencazione  delle quattro condizioni costitutive. Le condizioni previste dalla norma devono sussistere in maniera concorrente, sicché la mancanza di anche una sola di esse comporta inevitabilmente l’assoggettamento del materiale  alla disciplina sui rifiuti5  .

I requisiti del sottoprodotto

In base alle condizioni  dell’art.184-bis: a) la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante,  e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) deve essere certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato,  nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione,  da parte del produttore o di terzi, c) la sostanza o l’oggetto deve poter essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento  diverso dalla normale pratica industriale, d) l’ulteriore utilizzo  deve essere legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo  specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Novità nella disciplina del sottoprodotto: il decreto 13 ottobre 2016, n. 264

È proprio sulla materia dei requisiti costitutivi del sottoprodotto che va ad incidere il recentissimo  Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”,  pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-2-2017, e dunque entrato in vigore il 2 marzo 2017.

Esso definisce nel proprio articolo 2:   “ a) prodotto:  ogni materiale o sostanza che  è   ottenuto deliberatamente  nell’ambito  di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno  o più prodotti primari;  b) residuo di produzione: ogni materiale   o sostanza che non  è  deliberatamente   prodotto in  un  processo di produzione e che puo’ essere o non essere un rifiuto;  c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non  costituisce  un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo   3 aprile 2006, n. 152.”.

Modalità di dimostrazione dei requisiti costitutivi del sottoprodotto

Come affermato dal primo comma dell’articolo 1 “il  decreto  definisce  alcune modalità  con le  quali  il detentore puo’  dimostrare  che  sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006”.

Più in generale, il D.M. in esame ha il compito principale di   specificare tutti i requisiti costitutivi del sottoprodotto, come chiaramente affermato dall’articolo  quarto del decreto, che fa riferimento  all’ individuazione   degli elementi di prova che il produttore deve fornire per dimostrare concretamente  che sono soddisfatte tutte  le condizioni del sottoprodotto.

Ed in effetti i successivi  articoli 5 e 6 del D.M. sono finalizzati  ad indicare alcune “modalità  con cui provare la sussistenza” dei requisiti costitutivi del sottoprodotto ,

“fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni  mezzo  ed  anche con modalità e con riferimento  a sostanze ed oggetti diversi  da quelli precisati nel nuovo decreto, o che soddisfano criteri  differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è  un  rifiuto, ma un sottoprodotto”.

La certezza dell’utilizzo

L’articolo 5 è finalizzato  ad individuare  gli elementi di prova del requisito della “Certezza dell’utilizzo”,  cioè quello definito dalla lett.b) dell’art.184-bis del decreto 152. Esso afferma che il requisito della certezza dell’utilizzo  deve essere dimostrato:  a) dal produttore al momento della produzione del residuo e b) dal detentore  al momento  dell’impiego  dello stesso.

Il nuovo D.M. n.264  prevede  che il produttore e il detentore assicurino, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e  la continuità di un sistema di gestione,  del quale fanno parte  le  fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consenta l’identificazione e  l’utilizzazione  effettiva del sottoprodotto.

Per quanto attiene al deposito ed  al  trasporto del sottoprodotto deve essere osservata la disciplina di cui all’ articolo  8.

La  certezza  dell’utilizzo,  secondo il  D.M., è dimostrata  dall’analis i: 1)  delle modalità organizzative   del ciclo  di produzione, 2) delle caratteristiche, o  della documentazione  relative alle attività  dalle quali originano  i materiali  impiegati, 3) del processo di destinazione.

Nell’ambito  delle elencate tre fasi deve essere valutata, in  particolare,  la  congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo  previsto per gli stessi.

Mentre la disposizione sopra esplicitata risulta avere una portata universale,  viene invece fissata una regola specifica per la dimostrazione della “certezza  dell’utilizzo di un  residuo  in  un  ciclo di produzione diverso da quello  da  cui  è originato”.

La regola introdotta dal D.M. richiede che  l’ attività  o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato  sia individuato  o individuabile  già al momento  della produzione  dello stesso. Ciò trova immediata conferma nel disposto di cui al quarto comma il quale afferma che (“ ai fini di cui al  comma  3”), costituisce  elemento  di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore  del residuo, eventuali intermediari  e  gli utilizzatori,  dai quali  si evincano le informazioni relative: a)  alle caratteristiche  tecniche  dei sottoprodotti, b) alle relative modalità di utilizzo  e c) alle  condizioni della cessione che devono  risultare  vantaggiose  e assicurare  la produzione di una utilità  economica o di altro tipo.

Dunque quella sopra rassegnata è la norma-perno dell’intero D.M. L’elemento di prova più importante che qualifica quali sottoprodotti determinati residui di produzione è l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali (che contengano le informazioni richieste dal D.M. e , dunque, in forma scritta) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e  gli  utilizzatori.

Mancanza dei documenti che provano l’esistenza dei requisiti costitutivi

Il nuovo D.M. prevede che, in mancanza della documentazione esplicitata nel comma 4, cioè dell’ esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari  e  gli  utilizzatori  il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione  di non  disfarsi  del residuo  sono dimostrati mediante la predisposizione  di  una  scheda tecnica contenente  le  informazioni   indicate all’allegato  2, necessarie a consentire l’identificazione  dei sottoprodotti dei quali è  previsto  l’impiego   e l’individuazione   delle   caratteristiche  tecniche degli stessi, nonchè  del settore di attività  o  della tipologia di impianti idonei ad  utilizzarli.

Il nuovo D.M. dà vita ad  una specifica “scheda tecnica” (non prevista per tutti gli altri prodotti che non siano sottoprodotti) finalizzata  a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del sottoprodotto, nei casi in cui il produttore sia privo di rapporti o impegni contrattuali con gli  utilizzatori.

Nella  scheda tecnica sono indicate  tempistiche  e  modalità  che sono ritenute congrue per  il deposito e per la movimentazione  dei sottoprodotti, dalla  produzione del residuo, fino all’utilizzo  nel processo di destinazione. In  caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni  delle  informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

Le schede tecniche cit. devono essere  numerate,  vidimate  e gestite  con le procedure e le modalità fissate dalla normativa  sui registri  IVA.

Gli  oneri  connessi alla   tenuta   delle   schede  si  intendono correttamente adempiuti anche qualora sia  utilizzata   carta  format A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate,  senza oneri  economici,  dalle   Camere   di  commercio   territorialmente competenti.

Anche le modalità di gestione delle schede tecniche richiamano da vicino quelle dei registri di carico e scarico, di cui sono la fedele copia.

La normale pratica industriale

L’art. 6 del nuovo D.M. specifica, con riferimento  ai residui di produzione, il significato del termine “normale  pratica industriale” utilizzato  dall’art.184 bis, lett.c). Afferma infatti, in negativo,  che  non  costituiscono  normale  pratica  industriale (e dunque qualificherebbero  come rifiuto il residuo di produzione)   i  processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali   della sostanza  o dell’oggetto  idonee  a  soddisfare,   per  l’utilizzo  specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e  la protezione della salute e dell’ambiente  e a non  portare a impatti complessivi negativi  sull’ambiente.

Requisiti di impiego e di qualità ambientale

Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito costitutivo di cui all’art.184-bis, lett.d), da parte dell’utilizzatore,  l’articolo 7 del D.M. afferma che  la scheda tecnica di cui all’allegato  2  contiene,  tra  l’altro,  le informazioni    necessarie   a  consentire la    verifica    delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego  previsto.

Deposito e movimentazione dei sottoprodotti

Il nuovo D.M. introduce, nell’art.8, una specifica disciplina del deposito e della movimentazione  dei sottoprodotti.  Il sottoprodotto, fino a quando non sia effettivamente  utilizzato,  deve essere  depositato e movimentato nel rispetto: a) delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e  b) delle regole di buona pratica.

Devono essere evitati gli  spandimenti accidentali e la  contaminazione  delle  matrici ambientali e deve essere prevenuta   e  minimizzata   la  formazione  di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Nelle fasi di deposito e  trasporto del sottoprodotto devono essere garantite:

a) la separazione dei  sottoprodotti da rifiuti,  prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

b) l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria, nonché  fenomeni  di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

c) l’adozione delle cautele necessarie ad  evitare  l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche  del sottoprodotto, o altri  fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche  del sottoprodotto, nel  rispetto  di quanto  indicato  nella  scheda tecnica .

A seguito della predisposizione della  scheda tecnica  e della sottoscrizione della dichiarazione  di conformità (quindi non nei casi in cui tali documenti non siano stati legittimamente  predisposti), il deposito ed il trasporto possono essere effettuati  anche accumulando  sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le  medesime caratteristiche e  non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l’utilizzo.