[02/10/2009] News

L'inquinamento acustico va dimostrato con i dati fonometrici

LIVORNO. Se il Comune impone, a seguito degli accertamenti fonometrici, a uno studio dentistico un piano o un progetto di bonifica acustica, lo studio stesso deve almeno essere messo in condizione di conoscere i dati e gli orari in cui gli accertamenti sono avvenuti così da poter presentare le proprie osservazioni.

Lo afferma il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna che dà ragione allo studio dentistico e torto al comune di Ravenna.

La vicenda ha inizio quando il Comune di Ravenna ordinò, sulla base degli accertamenti di Arpa di presentare entro 60 giorni (dalla notifica del provvedimento) un piano o un programma di bonifica. Infatti, dalle misurazioni fonometriche effettuate presso l'abitazione collocata al piano superiore dello studio dentistico risultò che il livello prodotto dell'attività svolta non rientrava nei parametri previsti dalla normativa (Dpcm 14/11/99).

Ma il provvedimento del comune fu emanato su un arco di tempo indefinito e senza alcuna informazione sui livelli di rumore rilevati. L'adozione del provvedimento, infatti si basò su una mera comunicazione sul da farsi senza una comunicazione anteriore sull'avvio dell'intero procedimento.

In realtà la pubblica amministrazione ha l'obbligo di inviare della comunicazione di avvio del procedimento immediatamente dopo la conclusione degli accertamenti tecnici, allegando, inoltre, i risultati dei controlli effettuati da Arpat in loro assenza. Infatti, in materia di accertamenti tecnici fonometrici l'eventuale partecipazione dei titolari dell'attività che si presume eccessivamente rumorosa agli accertamenti tecnici svolti "in loco" o, comunque, la preventiva conoscenza della data in cui gli stessi sarebbero stati esperiti, possano costituire elementi oggettivamente idonei a pregiudicare la genuinità e l'attendibilità di tali peculiari tipologie di controlli tecnici.

Dunque una comunicazione da fare al fine di consentire ai titolari dell'attività di partecipare, almeno a partire dalla fase successiva agli accertamenti fonometrici, al procedimento che li riguarda, enel caso, di potere contestare la veridicità e l'esattezza di tali risultati sotto il profilo tecnico, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia.

 

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