[20/10/2009] News

Tia dall'Iva all'Eca... ma i problemi sono sempre gli stessi

GROSSETO. Una sentenza della  Corte Costituzionale dello scorso 24 luglio ha stabilito che per il servizio di gestione dei rifiuti, la tariffa non deve essere soggetta ad Iva (calcolata ad oggi al 10%), perché da considerarsi  non un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, di per sé, non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio .

Una questione che coinvolge ben 17 milioni di cittadini e tutti gli operatori che gestiscono il servizio dei 1193 comuni che hanno abbandonato la tassa per la tariffa.

La domanda che si è subito levata è stata infatti quella relativa alla possibilità, per i cittadini, di chiedere rimborsi su quanto versato, ma che da parte dei gestori del servizio e dei comuni veniva rimandata direttamente all'agenzia delle entrate dove i provenenti dell'Iva erano stati versati. Si tratta di non pochi milioni di euro che l'Erario dovrebbe restituire ai contribuenti con una retroattività di cinque anni.

In attesa di una risposta ( a meno che non si debba considerare questa una risposta) arriva adesso un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 135/2009, attualmente in discussione alla commissione Bilancio del Senato. Lo ha presentato la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (Pdl) e parte dall'assunto che la tariffa debba essere esclusa dall'assoggettamento ad Iva, così come stabilito dalla sentenza della Corte, ma  anche dal presupposto che, invece, la Tia ha natura di un tributo comunale; quindi l'emendamento  rispolvera una veccia addizionale, l'Eca, e propone di applicare questa nella misura del 10% al posto dell'Iva anche nel caso in cui la tariffa non venga riscossa, dal comune o dall'ente gestore, con il sistema del ruolo (cioè della cartella di pagamento).

L' Eca è un'addizionale che risale ai tempi della monarchia, fu istituita infatti con il regio decreto  2145/1937,  pensata per costituire un fondo ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L'eca veniva applicata alle imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, sino a che gli enti comunali di assistenza non vennero soppressi e sino a che non venne abrogato il trasferimento alle province di questa addizionale. Un prelievo che non si era comunque perso, ma che era andato direttamente allo Stato sino al 1996, quando con una nuova legge lo girò ai comuni.

L'artificio pensato dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (Pdl) è allora quello di maggiorare la Tia del 10% come addizionale exEca, escludendola dall'assoggettamento ad Iva (della stessa quota) ottenendo così una compensazione automatica tra i due tributi: quindi gli enti gestori non dovranno procedere al rimborso dell'Iva eventualmente richiesta dagli utenti privati o con un regime di detraibilità dell'Iva parziale.

Un artificio che sembrerebbe avere quindi un  valore retroattivo e toglierebbe le castagne dal fuoco al problema dei rimborsi. Artificio, però, che non convince Aduc che la definisce «una foglia di fico che, se approvata, farebbe della Costituzione carta straccia, con un ulteriore paradosso, che penalizza gli utenti non professionali, per i quali l'Iva è un costo, a differenza delle aziende che invece la scaricano».

Con questo emendamento - secondo Aduc- si individuano quindi «i contribuenti di serie A (aziende) e quelli di serie B (famiglie/consumatori)» perché «le famiglie/consumatori si pagano questo 10% anche per gli ultimi cinque anni e le aziende no».

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