[17/12/2009] News

Amianto, direttiva Ue sulla protezione dei lavoratori

LIVORNO. In numerose situazioni di lavoro il rischio per la salute a causa dell'esposizione all'amianto è elevato e le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute. Tuttavia, ridurre il tempo di esposizione all'amianto, o prevedere altre misure di prevenzione può diminuire il rischio di malattie a esso connesse. Per questo la Comunità europea prevede l'istituzione di misure specifiche per armonizzare la tutela dei lavoratori. Sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri è stata pubblicata la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Entrerà in vigore fra venti giorni e andrà a codificare la vecchia direttiva del 1983 - che ha subito diverse e sostanziali modifiche nel tempo come quella del 2003 e del 2007, alcune delle quali, fra l'altro già recepite dal nostro ordinamento  -:  per fini di chiarezza e razionalità raccoglierà la disciplina contenuta in autonomi atti in un'unica direttiva. Infatti abroga esplicitamente la direttiva del 1983 e le sue successive modifiche lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.

Dunque l'Ue prevedere l'istituzione di prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo, come per esempio, la limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto (anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro)  e il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. Ma dato che il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo  non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell'atmosfera, l'Ue ribadisce il divieto delle attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, visto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

Quindi, tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, definisce la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

Al fine di migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'amianto durante le ore lavorative, anche i datori di lavoro dovranno fare la loro parte: dovranno essere tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi. Dovrà poi, accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

A tutto questo si aggiunge la formazione, perché una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto potrà contribuire in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

Il legislatore europeo non manca di toccare il piano delle patologie connesse all'esposizione dell'amianto: a fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto sostiene la necessità di prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

Adesso tocca agli Stati membri adeguarsi se ancora non hanno provveduto, alle disposizioni europea e prevedere l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Comunque, la direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

In ogni modo (così come fissato anche nelle precedenti direttive) gli Stati membri dovranno tenere un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma e ogni cinque anni dovranno presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della direttiva che, fra l'altro, costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare.

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