[14/01/2010] News

Per ragioni di tutela ambientale lo Stato membro puņ rifiutare l'elenco europeo dei sic

LIVORNO. C'è un unico motivo per cui gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l'elenco dei siti di importanza comunitari (sic) elaborato dalla Commissione Ue ed è quello di tutela ambientale. Perché i criteri di valutazione dell'importanza comunitaria di un sito sono definiti in funzione dell'obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche nonché dell'obiettivo di coerenza di Natura 2000. Obiettivi che, appunto, hanno carattere ambientale.

Lo afferma la Corte di Giustizia Europea interrogata dal giudice tedesco sulla questione riguardante il fiume Ems sottoposto a lavori di dragaggio previsti.

Papenburg è una città portuale della Bassa Sassonia (Germania) che si trova sulle rive dell'Ems, dov'è situato un cantiere navale. Al fine di rendere possibile alle navi di stazza maggiore lo spostamento dal cantiere navale fino al Mare del Nord, nel 1994 è stato consentito alla Stadt Papenburg di procedere ai lavori di dragaggio del fiume.

E' stata concessa, dunque l'autorizzazione: un'autorizzazione definitiva che implicava anche i lavori futuri (cioè i futuri dragaggi necessari erano ritenuti già autorizzati).

La Commissione ha iscritto alcuni tratti dell'Ems situati a valle del territorio comunale della Stadt Papenburg nel suo progetto di elenco dei sic e ha invitato la Germania a dare il suo consenso a tale proposito.

Però, la Stadt Papenburg ha adito il Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg), chiedendo che alla Germania fosse inibita la prestazione del consenso e che i dragaggi necessari alla navigabilità dell'Ems non fossero obbligatoriamente assoggettati in futuro, in ogni singolo caso, a una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva.

Ed è proprio a questo punto che il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia di chiarire le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può rifiutarsi di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria. Chiedendo, inoltre, se i continui dragaggi dell'Ems previsti e approvati dalle autorità tedesche prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat (quella che prevede Natura 2000) debbano essere assoggettati alla valutazione imposta dalla stessa.

La direttiva habitat (92/43/Cee) si propone di proteggere le aree naturali e le biodiversità della Comunità. Per realizzare tale scopo prevede quindi l'organizzazione di una rete europea di zone e di aree speciali di conservazione denominata Natura 2000. Il processo per la formazione di Natura 2000 è fatto di varie fasi: ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di siti da proteggere in quanto siti di importanza comunitaria. E la Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei sic.

Dunque qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo su un sito protetto forma oggetto, a livello nazionale, di un'opportuna valutazione del suo impatto sul sito medesimo, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. E, qualora un sito sia iscritto nell'elenco dei sic adottato dalla Commissione, l'esecuzione di lavori di qualsivoglia genere è soggetta ad un obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie o perturbazioni significative delle stesse. Anche perché nel momento in cui figura in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione ai fini della sua iscrizione nell'elenco comunitario, il sito non può essere soggetto a interventi che rischino di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche.

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