[19/01/2010] News

Informazioni ambientali: il cittadino e il suo diritto d'accesso

LIVORNO. Se un singolo cittadino richiede le informazioni ambientali sullo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque la Regione è tenuta a fornirle, sempre che ciò non comporti un aggravio per l'amministrazione, tale da metterne in pericolo "l'efficienza gestionale". Perché, se è pur vero che l'accesso all'informazione in materia ambientale prescinde dall'esistenza di uno specifico interesse del richiedente è altrettanto vero che l'esigenza informativa può essere ben soddisfatta dall'amministrazione mediante informazione "attiva" (ossia attraverso la pubblicazione sul proprio sito web dei dati riguardanti la qualità e lo stato dell'ambiente).

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) con sentenza di questo mese dando in parte ragione al cittadino. La vicenda ha inizio quando, un cittadino residente a Napoli ha posto alcuni quesiti in forma interrogativa (nello specifico: se fossero vere le notizie di malfunzionamento degli impianti di depurazione; se la Hydrogest non avesse posto in essere gli interventi di manutenzione straordinaria e di costruzione e ammodernamento previsti dalla convenzione; se fossero stati adottati provvedimenti regionali consequenziali; se fosse in corso di modifica la concessione; se vi fossero ancora rischi di malfunzionamento degli impianti) E contemporaneamente ha richiesto i documenti  relativi ai dati di esercizio di ciascun impianto e ai dati di inquinamento delle acque marine in prossimità dei luoghi ove sono scaricate le acque che transitano per gli impianti di depurazione).

 Secondo il Tar, però non tutte le domande di informazione possono essere accettabili. Non possono essere accolte le domande di informazioni relative al comportamento specifico del concessionario (se la Hydrogest non avesse posto in essere gli interventi di manutenzione straordinaria e di costruzione e ammodernamento previsti dalla convenzione) e agli sviluppi dei rapporti tra società concessionaria e Regione concedente. Si tratta, infatti, di informazioni implicanti giudizi di responsabilità e prese di posizione nell'ambito del rapporto concessorio, in termini anche di sanzioni e/o di altri rimedi che possono ritenersi riservate alla valutazione tecnica dell' amministrazione concedente.

Comunque sia, la concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti di depurazione non spoglia l'Ente concedente delle sue competenze e responsabilità funzionali di controllo e di direzione. Anzi, consolidano il suo dovere di acquisire e di disporre costantemente di informazioni puntuali e aggiornate sullo stato della gestione (compresa la funzionalità degli impianti). Anche perché l'amministrazione deve rispondere alle richieste d'accesso ai documenti e alle informazioni ambientali in materia. Come quelle, nel caso di specie, relative alla veridicità delle notizie di stampa sui malfunzionamenti degli impianti e quelle, conseguenti, sulla perdurante attualità di tale stato di cose o circa il pericolo concreto di una reiterazione a breve di tali malfunzionamenti. E' infatti evidente che può a tutti gli effetti considerarsi informazione ambientale quella relativa alla causa prossima e diretta dell'inquinamento, quale è quella relativa al non corretto funzionamento degli impianti di depurazione. Proprio perché attiene alle regole prime della democrazia partecipativa il diritto del cittadino di sapere in modo chiaro e preciso le ragioni del cattivo funzionamento di un servizio pubblico essenziale, quale è quello della depurazione dei reflui che vengono immessi nelle acque marine. Del resto i cittadini hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche. Le quali devono garantire che l' informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E' il Dlgs 195/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce) che garantisce il diritto d'accesso all'informazione ambientale e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Secondo il disposto, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse ( a differenza del generale istituto d'accesso ai documenti amministrativi con il quale però ha in comune - in caso di diniego totale o parziale dell'accesso alle informazioni ambientali - il rimedio del ricorso). E l'informazione ambientale, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.

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